IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
della  direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva di III livello della Direzione generale  per  la
promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica n. 9188809 del
29 settembre 2020, registrata all'UCB l'8 ottobre 2020 al  n.  16146,
con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali  della
medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti  di
incarico, sono delegati alla firma degli  atti  e  dei  provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per  il  controllo
delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria
per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di  metodi  di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE)
n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art.
80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146  prevede  la
designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati
ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Vista la richiesta presentata in data 26 ottobre 2020  dall'Ufficio
laboratori della Direzione antifrodi e controlli  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli per conto del Laboratorio  chimico  di  Torino,
volta ad ottenere per tale laboratorio l'autorizzazione  al  rilascio
dei certificati di analisi nel  settore  vitivinicolo,  limitatamente
alle prove elencate in allegato al presente decreto; 
  Considerato che l'Ufficio laboratori della  Direzione  antifrodi  e
controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dimostrato  che
il laboratorio sopra indicato, inserito tra quelli che hanno ottenuto
in data 23 aprile 2020  l'accreditamento  multisito,  e'  accreditato
relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e
del suo sistema qualita',  in  conformita'  alle  prescrizioni  della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte  di  un  organismo  conforme
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed  accreditato  in  ambito  EA -
European cooperation for accreditation; 
  Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono  metodi
di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV); 
  Considerato che con decreto  22  dicembre  2009  Accredia -  L'ente
italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato; 
  Ritenuti sussistenti i requisiti e  le  condizioni  concernenti  il
rilascio dell'autorizzazione in argomento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Laboratorio chimico di Torino dell'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli, ubicato in Torino, corso Sebastopoli n. 3,  e'  autorizzato
al rilascio dei  certificati  di  analisi  nel  settore  vitivinicolo
limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.