IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la comunicazione della Commissione recante gli  «Orientamenti
sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti  per  il
finanziamento del rischio» (2014/C 19/04) e, in particolare, i  punti
da 29 a 45 concernenti il  «test  dell'operatore  in  un'economia  di
mercato»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare: 
    l'art. 1, comma 116, che prevede che, al fine di  semplificare  e
rafforzare  il   settore   del   venture   capital   e   il   tessuto
economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico
puo' autorizzare la cessione,  a  condizioni  di  mercato,  da  parte
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  d'impresa   S.p.a.   -   Invitalia,   di   una   quota   di
partecipazione,  anche  di  controllo,  detenuta  nella  societa'  di
gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.a. - Invitalia SGR,
nonche' di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti,  per
favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'art.  23  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, all'art.  1,  comma  897,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 della  medesima  legge
30 dicembre 2018, n. 145; 
    l'art. 1, comma  117,  che  attribuisce  il  diritto  di  opzione
all'Istituto nazionale di promozione di cui all'art.  1,  comma  826,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'acquisto della  quota  di
partecipazione azionaria in Invitalia  SGR  nonche'  della  quota  di
partecipazione in fondi da essa gestiti; 
    l'art. 1, comma 206, che prevede che, al fine di  promuovere  gli
investimenti  in  capitale  di  rischio   da   parte   di   operatori
professionali,  lo  Stato,  tramite  il  Ministero   dello   sviluppo
economico, puo' sottoscrivere quote o azioni di uno o piu' fondi  per
il venture capital o di uno o piu' fondi che investono in  fondi  per
il venture capital, come definiti dall'art. 31, comma 2,  del  citato
decreto-legge n. 98 del 2011; 
    l'art. 1, comma 208, che prevede che, con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' d'investimento dello  Stato
di cui ai commi 206 e 207  nel  rispetto  della  comunicazione  della
Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli  «Orientamenti  sugli
aiuti di  Stato  destinati  a  promuovere  gli  investimenti  per  il
finanziamento del rischio» o del regolamento (UE) n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014; 
    l'art. 1, comma 209, che prevede che, per le finalita' di cui  al
comma 206, e' istituito, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al venture capital con
una dotazione di 30 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2019,
2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2022
al 2025; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  27
giugno 2019 recante «Definizione delle modalita' di investimento  del
Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al
venture capital» e, in particolare: 
    l'art. 1, lettera «m» che definisce la «SGR»,  come  la  societa'
indicata dall'art. 1, comma 116, della legge n. 145/2018; 
    l'art. 3 che prevede che il Ministero dello  sviluppo  economico,
attraverso le risorse del  Fondo  di  sostegno  al  venture  capital,
opera, tra l'altro,  investendo  a  condizioni  di  mercato  e/o  nel
rispetto del regime di  esenzione  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
651/2014 in uno o piu' fondi per il venture  capital,  come  definiti
all'art. 1 del medesimo decreto, istituiti e gestiti  dalla  societa'
di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 116,  della  legge
n. 145/2018; 
    l'art. 3, comma 3, che prevede che i fondi per il venture capital
nei quali vengono investite le  risorse  del  Fondo  di  sostegno  al
venture capital operano: 
      a) a condizioni di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 4
del medesimo decreto del 27 giugno 2019; 
      b) in regime di esenzione, secondo quanto previsto dall'art.  5
del medesimo decreto del 27 giugno 2019; 
      c)  con  entrambe  le  modalita'  di  intervento  di  cui  alle
precedenti lettere a) e b); 
    l'art. 4, che prevede che  gli  investimenti  delle  risorse  del
Fondo di sostegno al venture capital negli organismi di  investimento
collettivo del risparmio di cui all'art.  3,  comma  1  del  medesimo
decreto, sono effettuati da parte del Ministero  nel  rispetto  delle
condizioni  previste  dal  «test  dell'operatore  in  un'economia  di
mercato» di cui ai punti da 29 a 45  della  menzionata  comunicazione
della Commissione recante gli  «Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato
destinati a promuovere gli  investimenti  per  il  finanziamento  del
rischio»; 
    l'art. 5, che prevede che  gli  investimenti  delle  risorse  del
Fondo di sostegno al venture capital negli organismi di  investimento
collettivo del risparmio di cui all'art.  3,  comma  1  del  medesimo
decreto, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui  all'art.
4, sono effettuati nel rispetto delle condizioni previste dal capo  I
e dall'art. 21 del regolamento (UE) n. 641/2014; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
n. 77; 
  Considerato che l'art. 38, comma 3, del menzionato decreto-legge n.
34 del 2020, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, prevede che, al fine  di  supportare  il  rafforzamento,
sull'intero territorio nazionale, degli interventi  in  favore  delle
start-up  innovative,  al  Fondo  di  sostegno  al  venture  capital,
istituito ai sensi dell'art. 1, comma 209, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di
euro  per  l'anno  2020  finalizzate  a  sostenere  investimenti  nel
capitale, anche tramite la  sottoscrizione  di  strumenti  finanziari
partecipativi,  nonche'  mediante   l'erogazione   di   finanziamenti
agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni  convertibili,  o  altri
strumenti finanziari di debito  che  prevedano  la  possibilita'  del
rimborso  dell'apporto  effettuato,  a  beneficio   esclusivo   delle
start-up innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge n.  179  del
2012 e delle PMI innovative di cui all'art. 4  del  decreto-legge  24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2015, n. 33; 
  Considerato che con delibera dell'assemblea straordinaria dei  soci
adottata in  data  21  gennaio  2020  la  societa'  di  gestione  del
risparmio di cui all'art. 1, comma 116 della citata legge n. 145  del
2018, a seguito dell'acquisizione da parte di CDP S.p.a. di una quota
del 70%, successivamente  trasferita  alla  propria  controllata  CDP
Equity S.p.a., ha modificato la propria denominazione in «CDP Venture
Capital SGR S.p.a.» e che la stessa e' autorizzata  alla  prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art.  33
del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58  e  successiva
modificazioni e integrazioni in quanto iscritta al  n.  59  dell'Albo
delle societa' di gestione del risparmio,  sezione  Gestori  di  FIA,
tenuto dalla Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  35  del  medesimo
decreto; 
  Considerata, nella  fase  di  ripartenza  dall'emergenza  COVID-19,
l'urgenza di sostenere progetti di rilancio delle attivita' delle PMI
e delle start-up innovative; 
  Considerato  che  ai  sensi  del  citato  art.  38,  comma  3,  del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, con decreto del Ministro dello  sviluppo
economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del decreto-legge n.  34  del  2020,  sono  individuate  le
modalita' di attuazione delle agevolazioni ivi previste, compreso  il
rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al menzionato  art.
38, comma 3 e le risorse di investitori regolamentati o qualificati; 
  Ritenuto opportuno, al fine di perseguire  con  maggiore  efficacia
l'obiettivo di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 34  del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.
77 e garantire una  adeguata  sinergia  con  gli  strumenti  gia'  in
essere, che le menzionate risorse aggiuntive assegnate al  Fondo  per
lo sviluppo del venture capital vengano  investite  in  un  fondo  di
investimento alternativo mobiliare e riservato istituito e gestito da
CDP Venture Capital SGR S.p.a.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «Circolare MiSE»: la circolare del  Ministero  dello  sviluppo
economico n.  0439196  del  16  dicembre  2019,  recante  «Criteri  e
modalita' di concessione delle  agevolazioni  ai  sensi  del  decreto
ministeriale  24  settembre  2014,  come   modificato   dal   decreto
ministeriale  30  agosto  2019,  concernente  il  regime   di   aiuto
finalizzato a sostenere  la  nascita  e  lo  sviluppo,  su  tutto  il
territorio nazionale, di start-up innovative»; 
    b) «decreto n. 30/2015»: il decreto  5  marzo  2015,  n.  30  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    c) «decreto 27  giugno  2019»:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico del 27  giugno  2019  recante  «Definizione  delle
modalita' di investimento  del  Ministero  dello  sviluppo  economico
attraverso il Fondo di sostegno al venture capital»; 
    d) «decreto-legge 34/2020»: il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    e) «equity»: il conferimento di  capitale  in  un'impresa,  quale
corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche
attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi  e
strumenti rappresentativi di capitale (warrant); 
    f) «finanziamento convertendo»:  lo  strumento  di  quasi  equity
consistente in un  apporto,  che  non  da'  luogo  a  restituzione  o
rimborso, produttivo di interessi figurativi per il periodo di  tempo
indicato nel regolamento di gestione di cui al successivo art. 6, che
maturano ad un tasso di interesse semplice annuo sempre indicato  nel
regolamento di gestione di  cui  al  successivo  art.  6,  che  viene
convertito, unitamente agli interessi, in equity dell'impresa  target
al ricorrere, prima del termine delle attivita' di  liquidazione  del
Fondo, delle seguenti circostanze, salvo rinuncia, comprensiva  degli
interessi,  da  parte  della   SGR   nell'esclusivo   interesse   dei
partecipanti al Fondo: 
      (i) l'ammissione alla negoziazione delle azioni dell'impresa in
portafoglio  su  un  mercato  regolamentato  ovvero  su  un   sistema
multilaterale  di  negoziazione,  con  uno   sconto   rispetto   alla
valutazione pre-money  fully  diluted  indicato  nel  regolamento  di
gestione di cui al successivo art. 6; 
      (ii) la cessione da parte di uno o piu'  soci  ad  un  soggetto
terzo di una partecipazione al  capitale  sociale  della  impresa  in
portafoglio che determini un cambio di controllo  della  medesima  ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile, comma 1, n. 1, con uno sconto
rispetto  alla  valutazione  pre-money  fully  diluted  indicato  nel
regolamento di gestione di cui al successivo art. 6; 
      (iii) la cessione da parte della impresa in  portafoglio  della
propria azienda ovvero di un proprio ramo di azienda  ovvero  di  una
parte sostanziale del proprio patrimonio,  con  uno  sconto  rispetto
alla valutazione pre-money fully diluted indicato nel regolamento  di
gestione di cui al successivo art. 6; 
      (iv) l'impegno da parte di terzi ad effettuare un  investimento
nella impresa in portafoglio, tramite sottoscrizione e versamento  di
un  aumento  di  capitale  della  medesima,   per   un   controvalore
complessivo, incluso sovrapprezzo, ove applicabile, pari o  superiore
ad una  soglia  indicata  nel  regolamento  di  gestione  di  cui  al
successivo art. 6, con uno sconto rispetto alla valutazione pre-money
fully  diluted  indicato  nel  regolamento  di  gestione  di  cui  al
successivo art. 6; 
      (v)  fusione  della  impresa  in  portafoglio,   ovvero   altra
operazione straordinaria, in esito alla quale i soci che  siano  tali
alla data di tale evento non mantengano il controllo  della  medesima
ai sensi all'art. 2359 del codice civile, comma  1,  n.  1,  con  uno
sconto rispetto alla valutazione pre-money fully diluted indicato nel
regolamento di gestione di cui al successivo art. 6; 
      (vi) sottoposizione dell'impresa in portafoglio a procedure  di
liquidazione  o  scioglimento   ovvero   a   fallimento,   concordato
preventivo o ulteriori procedure concorsuali, piani di risanamento  o
accordi di ristrutturazione ai sensi della legge fallimentare, ad una
valutazione  pre-money  fully  diluted   corrispondente   al   valore
post-money dell'ultimo aumento di capitale effettuato dall'impresa in
portafoglio  ovvero,  in  assenza  di  questo,  sulla  base  di   una
valutazione  stabilita  da  un  terzo  indipendente  secondo   quanto
previsto nel regolamento di gestione di cui al successivo art. 6; 
      (vii) decisione discrezionale della SGR assunta a partire dallo
spirare del termine  di  cinque  anni  dall'esecuzione  dell'apporto,
qualora entro tale termine non si siano verificate le circostanze  di
cui ai punti da (i) a (vi), sulla base di una  valutazione  pre-money
fully diluted corrispondente al valore post-money dell'ultimo aumento
di  capitale  effettuato  dall'impresa  in  portafoglio,  ovvero,  in
assenza di questo, sulla base di  una  valutazione  stabilita  da  un
terzo  indipendente  secondo  quanto  previsto  nel  regolamento   di
gestione di cui al successivo art. 6. 
    g)  «Fondo»:  il  fondo  di  investimento  alternativo  mobiliare
riservato a investitori  professionali  denominato  «Fondo  Rilancio»
istituito ai sensi del presente decreto; 
    h) «Fondo di sostegno al venture capital»: il Fondo  di  sostegno
al venture capital istituito dall'art. 1, comma 209, della  legge  n.
145/2018 nello stato di previsione del Ministero; 
    i) «imprese target»: le start-up innovative e le PMI  innovative,
individuate dalla SGR ai sensi dell'art. 5; 
    j)  «imprese  in  portafoglio»:  le  imprese  target  oggetto  di
investimento da parte del Fondo; 
    k) «investitori professionali»: i clienti professionali privati e
i clienti professionali pubblici, nonche'  coloro  che  su  richiesta
possono  essere  trattati  come  clienti  professionali,   ai   sensi
dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni; 
    l) «investitori qualificati»:  i  soggetti,  italiani  o  esteri,
individuati dalla SGR,  nel  rispetto  dei  principi  di  parita'  di
trattamento, non discriminazione e massima  apertura,  tra  operatori
del mercato del venture capital, rientranti nelle seguenti categorie: 
      (i) acceleratori e incubatori con  consolidata  esperienza  nel
settore del venture capital, misurabile secondo  indici  quantitativi
e/o qualitativi tra i quali possono rilevare, in particolare,  almeno
uno dei seguenti: 
        1)  abbiano  almeno  venti  tra  start-up  innovative  o  PMI
innovative in portafoglio; 
        2) abbiano positivamente concluso  almeno  due  programmi  di
accelerazione; 
        3) le imprese oggetto dei programmi di accelerazione  abbiano
ricevuto capitali da parte di investitori terzi  pari  almeno  a  tre
volte i capitali investiti dall'acceleratore o incubatore; 
        4) il valore del portafoglio dell'acceleratore  o  incubatore
sia almeno pari a 1,5 volte il costo complessivo  degli  investimenti
effettuati nelle societa' in portafoglio; 
        5) abbiano positivamente effettuato almeno due operazioni  di
disinvestimento (exit); 
      (ii) business angels che abbiano investimenti attivi e un track
record  consolidato  nel  settore   del   venture   capital   nonche'
competenze, professionalita' e capacita' organizzative ed  economiche
adeguate per supportare i progetti di sviluppo delle  imprese  target
definiti nell'ambito dell'operazioni di investimento del Fondo. A tal
fine si presume che la partecipazione consolidata ad associazioni  di
categoria italiane o estere costituisca indice del possesso da  parte
del  business  angel   dei   richiesti   requisiti   di   competenza,
professionalita' e capacita' organizzative; 
      (iii) family  offices  che  si  qualifichino  come  investitori
professionali o, altrimenti, che abbiano  investimenti  attivi  e  un
track record consolidato nel settore del venture capital  nonche'  le
competenze, professionalita' e capacita' organizzative ed  economiche
adeguate  rispetto  all'operazione  di  investimento  da   realizzare
congiuntamente al Fondo. Costituisce indice presuntivo  del  possesso
dei richiesti requisiti di competenze, professionalita'  e  capacita'
organizzative ed economiche l'aver effettuato, in almeno uno dei  due
anni precedenti la presentazione dell'opportunita' di investimento al
Fondo, operazioni di investimento nel settore del venture capital  e,
in particolare,  in  imprese  aventi  caratteristiche  similari  alle
imprese target ovvero secondo modalita' analoghe  alle  strategie  di
investimento nel Fondo; 
    m) «investitori regolamentati»:  i  gestori  autorizzati  di  cui
all'art. 1, comma 1,  lettera  q-bis),  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n.  58  e  successive  modifiche  e  integrazioni  che
gestiscono organismi di investimento; 
    n) «legge n. 145/2018»: la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2020»   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
    o) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    p)  «PMI  innovative»:  le  imprese  di  cui   all'art.   4   del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n. 33; 
    q) «quasi equity»: un tipo di finanziamento che  si  colloca  tra
equity e debito e ha un rischio piu'  elevato  del  debito  di  primo
rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al  capitale  primario
(common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene  si  basa
principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria
e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli
investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come  debito,
non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni
casi convertibile in equity o come capitale  privilegiato  (preferred
equity); 
    r) «risultato finale della  gestione  del  Fondo»:  il  risultato
finale conseguito dalla gestione del Fondo, dato dalla differenza tra
l'ammontare dell'attivo netto di liquidazione del Fondo e l'ammontare
del Fondo inizialmente sottoscritto e versato; 
    s) «SGR»: CDP Venture Capital SGR S.p.a.; 
    t) «start-up innovative»: le imprese di cui all'art. 25, comma 2,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e sue  successive
modificazioni.