IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visti gli articoli 107, 108 e 109 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei e, in  particolare,  l'art.  67
che disciplina le forme di sovvenzione e di  assistenza  rimborsabile
ammesse; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre  2013,  che  stabilisce  norme  generali  a
disciplina del sostegno dell'Unione europea a favore  dello  sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui  pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e, in particolare, l'art. 9  che  disciplina
lo status di agricoltore in attivita'; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014, che dichiara compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Visto, in particolare, l'art.  14,  paragrafo  3,  lettera  e)  del
regolamento (UE) n. 702/2014, che definisce  le  condizioni  per  gli
aiuti destinati al ripristino del potenziale  produttivo  danneggiato
da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonche' alla prevenzione
dei danni da essi arrecati; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche   dell'Unione   europea,   come
modificata ed integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio  2015,  n.
115; 
  Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma  6  dell'art.  52
della legge n. 234/2012, con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.
115,  recante  la  disciplina  per  il  funzionamento  del   Registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 del suddetto regolamento, il  quale
prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore  agricolo
continuano ad essere contenute nel Registro degli aiuti  di  Stato  -
SIAN; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 febbraio 2018, n. 617, cosi' come modificato dal decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  e  del
turismo del 12 luglio 2019, n. 7442 che disciplina il  riconoscimento
e controllo delle organizzazioni di produttori del settore  dell'olio
di oliva e delle olive da tavola e loro  associazioni  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1308/2013; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  sul
procedimento   amministrativo   e   successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge ed il regolamento  di  contabilita'  generale  dello
Stato attualmente vigenti; 
  Visto il decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  maggio   2019,   n.   44,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli  in
crisi e di sostegno alle imprese  agroalimentari  colpite  da  eventi
atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza  nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»; 
  Visto, in particolare, l'art. 8-quater del decreto-legge  29  marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, con  il  quale  e'  stato  istituito  un  Fondo  per  la
realizzazione del piano straordinario per la rigenerazione  olivicola
della Puglia, con una dotazione  pari  a  150  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro  per  il  sud  e  la  coesione
territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020,
n. 2484, con il quale sono state definite le misure di intervento  ai
fini dell'attuazione del piano  straordinario  per  la  rigenerazione
olivicola della Puglia previsto dall'art. 8-quater del  decreto-legge
29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
maggio 2019, n. 44; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  8  del  summenzionato  decreto  n.
2484/2020 il quale prevede che, con provvedimento del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della  Regione
Puglia, previo parere del Comitato di sorveglianza, siano definiti  i
criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione  dei  contributi  per
l'attuazione della misura relativa alla «Salvaguardia olivi  secolari
o monumentali»; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015,  n.
176 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato
approvato il piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia; 
  Tenuto conto che con nota del 19 giugno 2020, n. 2209,  sono  stati
trasmessi  ai  componenti  del  Comitato  di  sorveglianza,  per   il
prescritto parere, le proposte della Regione Puglia sugli  interventi
previsti dagli articoli  6  e  8  del  decreto  interministeriale  n.
2484/2020, riguardanti, rispettivamente, il  «Reimpianto  olivi  zone
infette» e la «Salvaguardia olivi secolari o monumentali» e che,  con
successiva nota del 14 luglio 2020, protocollo n. 9002537,  e'  stata
chiusa la procedura d'urgenza e comunicata  l'approvazione  da  parte
del Comitato di sorveglianza di tutti i  punti  sottoposti  all'esame
dei suoi componenti; 
  Considerato inoltre che,  al  fine  di  assicurare  la  piu'  ampia
diffusione possibile della misura, anche  per  venire  incontro  alle
diverse istanze del territorio, si e' resa necessaria la modifica del
provvedimento relativo all'art. 8 del  decreto  interministeriale  n.
2484/2020 riguardante la «Salvaguardia olivi secolari o monumentali»,
laddove limitava l'applicazione delle misure alla sola zona infetta e
che, il Comitato di sorveglianza, con  procedura  d'urgenza  scritta,
avviata in data 7 agosto 2020 e conclusa con successiva nota  del  18
agosto 2020, protocollo n. 9056328, ha espresso parere favorevole sul
nuovo testo; 
  Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla definizione dei criteri
e delle modalita' di  concessione  dei  contributi  per  l'attuazione
della misura  di  cui  all'art.  8  «Salvaguardia  olivi  secolari  o
monumentali» del sopracitato decreto n. 2484/2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Al fine di prevenire la diffusione della  Xylella  fastidiosa  e
salvaguardare il  patrimonio  olivicolo  a  carattere  monumentale  e
storico pugliese e' concesso, ai sensi dell'art. 8  del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro per il sud  e  la  coesione  territoriale  e  con  il
Ministro  dello  sviluppo  economico  6  marzo  2020,  n.  2484,   un
contributo in favore  dei  proprietari,  detentori  o  possessori  di
terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, che  si  impegnano
ad attuare gli  interventi  necessari  a  bloccare  l'avanzata  della
fitopatia. 
  2. In considerazione  delle  svariate  osservazioni  empiriche  sul
territorio di piante bimembri sovrainnestate da adulte  e  capaci  di
mantenere  un  accettabile  stato  vegetativo  in  aree   infette   a
fortissima pressione d'inoculo, l'aiuto  e'  diretto  ad  interventi,
anche sperimentali, di innesto e sovra innesto realizzati  con  marze
provenienti da ecotipi resistenti. 
  3. Responsabile della misura e' la Regione Puglia che, in  qualita'
di  soggetto  attuatore,  redige   le   procedure   di   accesso   ai
finanziamenti e le relative modalita' di gestione delle istruttorie e
potra' avvalersi per le attivita' operative del supporto dell'Agenzia
regionale per le attivita' irrigue e forestali (ARIF) e  dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA).