IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali Visti i propri decreti del 14 e 30 gennaio 2020 - pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020, consultabili sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018; Visto l'art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160 del 2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» che, limitatamente all'anno 2021, dispone l'incremento - nel limite massimo di 500 milioni di euro - delle risorse da assegnare ai comuni per i predetti investimenti; Considerato, inoltre, che il richiamato comma 29-bis prevede, altresi', che con decreto del Ministero dell'interno si provvede all'attribuzione degli importi aggiuntivi ai comuni beneficiari, con gli stessi criteri e finalita' di utilizzo di cui ai citati commi 29 e 30, e che le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere gia' previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29; Ritenuto pertanto di poter procedere, con proprio decreto, all'integrazione immediata ai comuni dei contributi gia' assegnati per l'anno 2021, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018; Decreta: Art. 1 Attribuzione ai comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021 1. In applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere gia' previste e finanziate, in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprieta' pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonche' all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilita', nonche' interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 2. In applicazione del comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020. 3. Il comune beneficiario del contributo e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere gia' previste e finanziate.