IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
 
  Visti i propri decreti del  14  e  30  gennaio  2020 -  pubblicati,
rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e
n. 31 del  7  febbraio  2020,  consultabili  sul  sito  internet  del
Dipartimento per  gli  affari  interni  e  territoriali  alla  pagina
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie            recanti
l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno  degli  anni
dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della  legge  27
dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020),  dei  contributi  per
investimenti   destinati   ad   opere   pubbliche   in   materia   di
efficientamento  energetico  e   di   sviluppo   sostenibile,   pari,
complessivamente, a 497.220.000 euro  sulla  base  della  popolazione
residente al 1° gennaio 2018; 
  Visto l'art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160 del 2019, inserito
dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio  dell'economia»
che, limitatamente all'anno 2021, dispone l'incremento -  nel  limite
massimo di 500 milioni di euro - delle risorse da assegnare ai comuni
per i predetti investimenti; 
  Considerato, inoltre,  che  il  richiamato  comma  29-bis  prevede,
altresi', che con decreto  del  Ministero  dell'interno  si  provvede
all'attribuzione degli importi aggiuntivi ai comuni beneficiari,  con
gli stessi criteri e finalita' di utilizzo di cui ai citati commi  29
e 30,  e  che  le  opere  oggetto  di  contribuzione  possono  essere
costituite da ampliamenti delle opere gia'  previste  e  oggetto  del
finanziamento di cui al comma 29; 
  Ritenuto  pertanto  di  poter  procedere,  con   proprio   decreto,
all'integrazione immediata ai comuni dei  contributi  gia'  assegnati
per l'anno 2021, sulla base della popolazione residente alla data del
1° gennaio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Attribuzione ai comuni dei  contributi  aggiuntivi  per  investimenti
  destinati  ad  opere  pubbliche  in  materia   di   efficientamento
  energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021 
 
  1. In applicazione del comma 29-bis  dell'art.  1  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, per  l'anno  2021  sono  assegnati  contributi
aggiuntivi  ai   comuni   per   investimenti   destinati   sia   alla
realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di  opere
gia' previste e finanziate, in materia di: 
    a) efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti
all'efficientamento   dell'illuminazione   pubblica,   al   risparmio
energetico  degli  edifici  di  proprieta'  pubblica  e  di  edilizia
residenziale pubblica, nonche' all'installazione di impianti  per  la
produzione di energia da fonti rinnovabili; 
    b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi  in
materia di mobilita', nonche' interventi per l'adeguamento e la messa
in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e  per
l'abbattimento delle barriere architettoniche. 
  2. In applicazione del comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, i predetti contributi aggiuntivi,  pari  a  497.220.000
euro, sono attribuiti, in base alla quota  stabilita  per  fascia  di
popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G)  al
precedente decreto del 30 gennaio 2020. 
  3. Il comune beneficiario del  contributo  e'  tenuto  ad  iniziare
l'esecuzione dei lavori per la realizzazione  delle  opere  pubbliche
entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso
di ampliamenti di opere gia' previste e finanziate.