IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
Visti i propri decreti del 14 e 30 gennaio 2020 - pubblicati,
rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e
n. 31 del 7 febbraio 2020, consultabili sul sito internet del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie recanti
l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari,
complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione
residente al 1° gennaio 2018;
Visto l'art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160 del 2019, inserito
dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»
che, limitatamente all'anno 2021, dispone l'incremento - nel limite
massimo di 500 milioni di euro - delle risorse da assegnare ai comuni
per i predetti investimenti;
Considerato, inoltre, che il richiamato comma 29-bis prevede,
altresi', che con decreto del Ministero dell'interno si provvede
all'attribuzione degli importi aggiuntivi ai comuni beneficiari, con
gli stessi criteri e finalita' di utilizzo di cui ai citati commi 29
e 30, e che le opere oggetto di contribuzione possono essere
costituite da ampliamenti delle opere gia' previste e oggetto del
finanziamento di cui al comma 29;
Ritenuto pertanto di poter procedere, con proprio decreto,
all'integrazione immediata ai comuni dei contributi gia' assegnati
per l'anno 2021, sulla base della popolazione residente alla data del
1° gennaio 2018;
Decreta:
Art. 1
Attribuzione ai comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021
1. In applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 sono assegnati contributi
aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla
realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere
gia' previste e finanziate, in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti
all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio
energetico degli edifici di proprieta' pubblica e di edilizia
residenziale pubblica, nonche' all'installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in
materia di mobilita', nonche' interventi per l'adeguamento e la messa
in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per
l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. In applicazione del comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, i predetti contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000
euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di
popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al
precedente decreto del 30 gennaio 2020.
3. Il comune beneficiario del contributo e' tenuto ad iniziare
l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche
entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso
di ampliamenti di opere gia' previste e finanziate.