IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante  «Ulteriori
misure urgenti  in  materia  di  tutela  della  salute,  sostegno  ai
lavoratori  e  alle  imprese  e  giustizia,  connesse   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 30; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
novembre  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19",   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4  novembre  2020,
n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  4  novembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276,
avente efficacia dal 6 novembre 2020 e per un periodo  minimo  di  15
giorni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e nazionale e il carattere  particolarmente  diffusivo
dell'epidemia da COVID-19; 
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; 
  Visto il verbale del 18 novembre 2020 della Cabina di regia di  cui
al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020,  dal
quale risulta che «i dati relativi alla settimana 9-15 novembre  2020
sono al momento in  fase  di  ricezione  e  verifica  e  pertanto  e'
previsto un nuovo aggiornamento  relativo  alla  classificazione  del
rischio nella giornata di venerdi' 20 novembre 2020» e che  «in  base
all'ultima  classificazione  del  rischio  realizzata  il  giorno  13
novembre la quasi totalita' delle Regioni/PA italiane sono  collocate
a livello di rischio alto di  una  epidemia  non  controllata  e  non
gestibile»; 
  Visto il verbale n. 128 della  seduta  del  19  novembre  2020  del
Comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario   reiterare   le   misure   di   cui
all'ordinanza del 4 novembre 2020 fino  al  3  dicembre  2020,  fatto
salvo l'accertamento  della  permanenza  di  una  delle  regioni  per
quattordici giorni consecutivi in un livello di  rischio  o  scenario
inferiore a quello che  ha  determinato  le  misure  restrittive  con
conseguente nuova classificazione; 
  Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria,  Lombardia,  Piemonte,
Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento del contagio nelle  Regioni  Calabria,
  Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta. 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, l'ordinanza del  Ministro  della  salute  4  novembre  2020
relativa alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia,
Valle d'Aosta, e' rinnovata fino al 3 dicembre 2020,  ferma  restando
la possibilita' di nuova classificazione prevista dagli articoli 2  e
3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  3
novembre 2020. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 novembre 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute e del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2220