IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con
la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15
ottobre 2020 e la delibera del Consiglio dei ministri del  7  ottobre
2020 con cui il medesimo stato di emergenza  e'  stato  ulteriormente
prorogato fino al 31 gennaio 2021;  
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645  dell'8  marzo
2020, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n.  650  del
15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n.
654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26  marzo
2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del
5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e  667
del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del  15  maggio
2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020,  n.  689
del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691  del  4  agosto
2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020,  n.  698
del 18 agosto 2020, n. 702 del  15  settembre  2020,  n.  705  del  2
ottobre 2020 e n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020,
n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020 e n.  712  del
15 novembre 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili»;  
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  5  marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;  
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»;  
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19;  
  Visto l'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001;  
  Visto l'art. 110, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 2000;  
  Visto l'art. 2222 del codice civile;  
  Considerato che, in ragione dell'accresciuto numero dei contagi  in
relazione alla straordinaria situazione determinatasi nel  territorio
nazionale con riferimento alla diffusione della pandemia da COVID-19,
in sede di comitato operativo del 16  novembre  2020  alcune  regioni
hanno richiesto di poter disporre con urgenza di ulteriore  personale
medico; 
  Considerato di dover garantire un supporto di  carattere  nazionale
alle strutture sanitarie  regionali,  attraverso  il  reperimento  di
medici;  
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome;  
  Di concerto con il Ministro della salute  e  il  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                  Reperimento figure professionali 
 
  1. Al fine di garantire una piu' efficace  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, per il  supporto
delle attivita' delle Aziende sanitarie  ed  ospedaliere,  anche  nei
reparti COVID, il Dipartimento della protezione civile, con  apposito
avviso da pubblicarsi sul sito del medesimo Dipartimento, provvede al
reperimento di 200 medici abilitati all'esercizio della  professione,
compresi medici specializzati nelle seguenti discipline: anestesia  e
rianimazione,    malattie    infettive,    malattie     dell'apparato
respiratorio, medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza. 
  2. Alla manifestazione  di  interesse  non  possono  partecipare  i
dipendenti pubblici  e  privati  operanti  nel  settore  sanitario  e
socio-sanitario in ambito nazionale, al fine di  non  pregiudicare  i
livelli di servizio  attuali.  E'  consentita  la  partecipazione  di
professionisti in quiescenza in  possesso  di  idoneita'  psicofisica
specifica allo svolgimento delle attivita' richieste.  E'  consentita
la partecipazione  all'avviso  di  interesse  a  cittadini  di  paesi
dell'Unione  europea  e  a  cittadini  di  paesi   non   appartenenti
all'Unione europea purche' in possesso di permesso  di  soggiorno  in
corso di validita' che abbiano avuto il  riconoscimento  del  proprio
titolo, ovvero che siano in possesso  di  certificato  di  iscrizione
all'albo professionale del paese di provenienza. 
  3. L'elenco di coloro che presentano  manifestazione  di  interesse
rispetto all'avviso di cui al comma 1 e'  trasmesso  alle  regioni  e
province autonome interessate al conferimento degli incarichi  ed  e'
pubblicato sul sito del  Dipartimento  della  protezione  civile.  Le
regioni e province autonome, anche attraverso le proprie aziende  del
servizio sanitario regionale, provvedono a conferire, previa verifica
dei requisiti, incarichi di lavoro autonomo, anche di  collaborazione
coordinata e continuativa, con scadenza non superiore al  31  gennaio
2021, prorogabili, con ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, in ragione del  perdurare  dell'esigenza  e  dello
stato di emergenza, nei limiti delle risorse disponibili. I  predetti
incarichi  sono  conferiti  in  deroga  ai  vincoli  previsti   dalla
legislazione vigente in materia di spesa di personale. 
  4. Ai medici incaricati e' riconosciuto un compenso orario di 40,00
euro lordi, ovvero 45,00 euro lordi  se  in  possesso  di  una  delle
specializzazioni indicate al  comma  1.  L'importo  del  compenso  e'
omnicomprensivo   di   tutti   gli   oneri   fiscali,   assicurativi,
previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto  a  carico
dell'ente presso cui i medici prestano la propria attivita' ai  sensi
della presente ordinanza. La prestazione lavorativa non puo' eccedere
le 42 ore settimanali. 
  5. Ai medici residenti  fuori  dalla  regione  di  destinazione  e'
altresi' riconosciuto un rimborso forfettario  omnicomprensivo,  pari
ad euro 1.000,00 su base mensile, nel limite delle disponibilita'  di
cui all'art. 3, comma 2 per il vitto, l'alloggio e il viaggio  presso
il luogo di assegnazione dell'incarico. 
  6.  Il  rapporto  di  lavoro  autonomo,  anche  di   collaborazione
coordinata e continuativa, per quanto non previsto dal  comma  4,  e'
disciplinato dalle disposizioni previste in materia di organizzazione
del lavoro dell'ordinamento di  ciascun  ente  presso  cui  i  medici
prestano la propria attivita' ai sensi della presente ordinanza. 
  7. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  della
protezione  civile,  e'  estranea  ad  ogni   rapporto   contrattuale
scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. 
  8. Il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui al  presente
articolo non e' computabile ai fini di cui all'art.  20  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.