IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" con il quale sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attivita' economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, nonche' le relative ordinanze del Ministro della salute adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020; Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei settori piu' direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; E m an a il seguente decreto-legge: Art. 1 Rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 1. Il Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, e' incrementato di 1.450 milioni di euro per l'anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 284 del 13 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 290 del 21 novembre 2020. 2. L'allegato 2 del citato decreto-legge n. 149 del 2020 e' integrato con la seguente riga: +-------------------+---------------------+-----------+ | | Commercio al | | | |dettaglio di | | | 47.72.10 |calzature e accessori| 200%| +-------------------+---------------------+-----------+ 3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 1, con le modalita' previste dal comma 3 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2020.