IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22  ottobre  2020,
con la quale e'  stato  dichiarato,  per dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi  nel
mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del
Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo; 
  Considerato che i summenzionati  eventi,  caratterizzati  anche  da
venti forti e mareggiate, hanno causato fenomeni  erosivi,  movimenti
franosi, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e  ad
edifici pubblici e privati, nonche' alle opere di difesa  costiera  e
alla rete dei servizi essenziali; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in  rassegna  per  gli
interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b)  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
        Nomina Commissario delegato e piano degli interventi 
 
  1.   Per   fronteggiare   l'emergenza   derivante   dagli    eventi
meteorologici  di  cui  in  premessa,  il  Presidente  della  Regione
Siciliana e' nominato commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi  della  collaborazione  delle  strutture  e  degli   uffici
regionali,  provinciali,  comunali,  delle  unioni  montane  e  delle
amministrazioni  centrali  e   periferiche   dello   Stato,   nonche'
individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e
le societa' a capitale interamente pubblico  partecipate  dagli  enti
locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche  direttive,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di   cui   all'art.   5,   entro trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. Gli  interventi  necessari  per  salvaguardare  la
pubblica e privata incolumita' della popolazione  coinvolta  potranno
essere avviati ancora prima dell'approvazione  del  piano.  Con  tale
piano si dispone anche con procedure di somma urgenza, in ordine agli
interventi e alle misure piu' urgenti volti: 
    a) al soccorso ed  all'assistenza  alla  popolazione  interessata
dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, nonche'  alla
rimozione delle situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e  privata
incolumita'; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche e alle attivita' di  gestione  dei
rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale,  delle  terre  e  delle
rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonche'  alle  misure  volte  a
garantire la continuita' amministrativa nel  territorio  interessato,
anche mediante interventi di natura temporanea. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata  e  con
l'indicazione  della  criticita',  il  comune,   la   localita',   le
coordinate geografiche, l'indicazione delle singole stime  di  costo,
nonche' il CUP ove previsto dalle vigenti disposizioni. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle  risorse  di
cui all'art. 5,  nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto  dall'art.
24, comma 2, del decreto legislativo n.  1  del  2018,  ivi  comprese
quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d)  dell'art.  25,
comma  2  del  citato  decreto,  ed  e'  sottoposto  alla  preventiva
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2  e  sono  rendicontate  mediante  presentazione  di  documentazione
comprovante  la   spesa   sostenuta,   nonche'   attestazione   della
sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi  in  rassegna.  Su
richiesta dei soggetti attuatori  degli  interventi,  il  commissario
delegato puo' erogare anticipazioni  volte  a  consentire  il  pronto
avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve  essere  supportata
da documentazione in originale anche in formato digitale, da allegare
al rendiconto complessivo del commissario delegato. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.  A  tali
interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8,  del  decreto-legge  11
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164.