IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti cooperativi 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  178
del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate  dal  revisore  incaricato
dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e  che  qui  si  intendono
richiamate; 
  Visto il mancato perseguimento dello scopo  mutualistico  da  parte
dell'ente, che,  essendo  cooperativa  sociale  di  tipo  b,  non  ha
soggetti svantaggiati ne' tra i lavoratori,  ne'  tra  i  soci  della
stessa, come disciplinato dalla legge n. 381/1991, art. 4, comma 1; 
  Considerato che in data 13 febbraio 2019 e' stato assolto l'obbligo
di  cui  all'art.  7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  dando
comunicazione dell'avvio del procedimento; 
  Vista la nota con la quale il legale rappresentante, nel  formulare
le proprie controdeduzioni, ha fatto presente come  l'inserimento  di
persone   svantaggiate   nell'attivita'    lavorativa    sia    stato
difficoltoso, ma  perseguito  per  un  breve  periodo,  attivando  un
contratto di tirocinio formativo per una persona in disagio  sociale,
ancorche' non rientrante nella tipologia ex art. 4, legge n. 381/1991
e ha preso atto della  necessita'  di  modificare  lo  statuto  nella
definizione dello scopo mutualistico  della  cooperativa,  connotando
l'ente come cooperativa di lavoro/impresa sociale  e  non  gia'  come
cooperativa sociale ex art. 4, legge n. 381/1991; 
  Considerato che  dalla  visura  camerale  effettuata  d'ufficio  da
questa amministrazione si e' rilevato  che  il  sodalizio  e'  ancora
iscritto all'albo delle societa' cooperative  nella  categoria  delle
cooperative sociali di  tipo  a,  contrariamente  allo  statuto,  che
connota la cooperativa come cooperativa sociale di tipo b  e  che  ad
oggi non si riscontra  la  trasformazione  dell'ente  da  cooperativa
sociale ad impresa sociale,  come  comunicato  nelle  controdeduzioni
suddette; 
  Vista la nota con la quale questa Autorita' di vigilanza, ritenendo
che sussista da parte  della  cooperativa  il  mancato  perseguimento
dello scopo  mutualistico,  ha  comunicato  di  dover  procedere  con
l'adozione  del  provvedimento  di  scioglimento  d'ufficio  ex  art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un
sistema informatico, a cura della competente Direzione  generale,  da
un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle
dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico
presentate dai professionisti  interessati,  conformemente  a  quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4  aprile  2018
recante «Banca dati dei professionisti interessati alla  attribuzione
di   incarichi   ex   articoli   2545-terdecies,   2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies, secondo  comma  e  2545-octiesdecies  del  codice
civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La  societa'  cooperativa  «Slow  Travel  coop  sociale  onlus   in
liquidazione», con sede in Ferrara (FE) (codice fiscale 01855580385),
e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies
del codice civile.