IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti cooperativi 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  178
del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Viste  le  risultanze  della  revisione  effettuata  dal   revisore
incaricato dalla Confcooperative, Confederazione cooperative italiane
e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e
che qui si intendono richiamate; 
  Considerato,  come  emerge  dal  verbale  di  revisione,   che   la
cooperativa  si  e'  sottratta  all'attivita'   di   vigilanza,   non
consentendo al revisore di svolgere l'accertamento; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che in data 7 febbraio 2019 e' stato assolto  l'obbligo
di  cui  all'art.  7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  dando
comunicazione dell'avvio del procedimento; 
  Considerato  che  la  comunicazione  di   avvio   dell'istruttoria,
avvenuta  tramite  raccomandata  inviata  alla  sede   legale   della
cooperativa, come  risultante  da  visura  camerale,  non  disponendo
l'ente di posta elettronica certificata, e' stata restituita  con  la
dicitura «trasferito»,  e  che  pertanto  la  societa'  e'  risultata
irreperibile, situazione rimasta immutata ad oggi; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  in  data  24  luglio  2020,  presso  l'ufficio  di
segreteria del direttore generale, e' stata effettuata l'estrazione a
sorte del  professionista  cui  affidare  l'incarico  di  commissario
liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi  dell'art.  9
della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione  nazionale  di
rappresentanza  assistenza,  tutela   e   revisione   del   movimento
cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che  da  tale
operazione e' risultata l'individuazione  del  nominativo  del  dott.
Gianluca Testa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Aldebaran  -  societa'  cooperativa»,  con
sede  in  Manfredonia  (Foggia),  (codice  fiscale  03091750715),  e'
sciolta per atto d'autorita' ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies
del codice civile.