IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti cooperativi 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  178
del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Viste  le  risultanze  della  revisione  effettuata  dal   revisore
incaricato dalla UE.COOP. Unione europea delle cooperative e relative
alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui  si
intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che in data 12 febbraio 2019 e' stato assolto l'obbligo
di  cui  all'art.  7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  dando
comunicazione dell'avvio del procedimento; 
  Considerato  che  la  comunicazione  di   avvio   dell'istruttoria,
avvenuta tramite posta  elettronica  certificata  inviata  al  legale
rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come
risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma
puo' comunque ritenersi  assolto  l'obbligo  di  comunicazione  sopra
citato, essendo onere  esclusivo  dell'iscritto  curare  il  corretto
funzionamento  e  aggiornamento  del  proprio  indirizzo   di   posta
elettronica certificata; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal comitato centrale per  le  cooperative
in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  in  data  24  luglio  2020,  presso  l'ufficio  di
segreteria del direttore generale, e' stata effettuata l'estrazione a
sorte del  professionista  cui  affidare  l'incarico  di  commissario
liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi  dell'art.  9
della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione  nazionale  di
rappresentanza  assistenza,  tutela   e   revisione   del   movimento
cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che  da  tale
operazione e' risultata l'individuazione  del  nominativo  del  dott.
Gabriele Pellegrino; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La   societa'   cooperativa   «Arte   Artigiana   Jonica   societa'
cooperativa», con sede in Manduria (TA) (codice fiscale 02881860734),
e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies
del codice civile.