IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1065/1997  della  Commissione  del  12
giugno 1997, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee L 156 del 13 giugno 1997, con il quale e' stata iscritta  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette l'indicazione geografica protetta «Prosciutto di
Norcia»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  664/2014  della  Commissione
del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento  (UE)  n.  1151/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla  definizione
dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette,  le
indicazioni  geografiche  protette  e  le  specialita'   tradizionali
garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; 
  Visto in particolare l'art. 6, paragrafo 3 del regolamento (UE)  n.
664/2014 che prevede  la  modifica  temporanea  del  disciplinare  di
produzione di un prodotto DOP o IGP  a  seguito  dell'imposizione  da
parte delle autorita' pubbliche di misure sanitarie  e  fitosanitarie
obbligatorie  o  motivato  da  calamita'  naturali  o  da  condizioni
meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Vista la nota n. 0227617 del 3  novembre  2016,  con  la  quale  la
Regione Umbria a seguito degli eventi sismici del 30 ottobre 2016  ha
chiesto l'avvio dell'iter amministrativo di modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione ai sensi del citato art.  6,  paragrafo  3
del regolamento (CE) n. 664/2014, in particolare  per  consentire  le
operazioni elaborazione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP
anche  al  di  fuori  della  zona  di  produzione   individuata   dal
disciplinare  della IGP in  considerazione  dei  danni  subiti  dagli
stabilimenti di elaborazione e stagionatura; 
  Visto il provvedimento del 7 novembre  2016,  recante  la  modifica
temporanea del disciplinare  della  indicazione  geografica  protetta
«Prosciutto di Norcia» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012,  sui  regimi
di qualita' dei prodotti  agricoli  e  alimentari,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
277 del 26 novembre 2016; 
  Vista la nota n. 0242592 del 16 novembre  2017,  con  la  quale  la
Regione Umbria ha evidenziato che permane la necessita' di consentire
lo svolgimento delle operazioni di elaborazione  e  stagionatura  del
«Prosciutto di Norcia» IGP, al di  fuori  della  zona  di  produzione
delimitata dal disciplinare; 
  Visto il provvedimento del 20 novembre 2017,  recante  la  modifica
temporanea del disciplinare  della  indicazione  geografica  protetta
«Prosciutto di Norcia» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012,  sui  regimi
di qualita' dei prodotti  agricoli  e  alimentari,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
290 del 13 dicembre 2017; 
  Vista la nota n. 0255186 del 29 novembre  2018,  con  la  quale  la
Regione Umbria ha dichiarato che permane la necessita' di  consentire
lo svolgimento delle operazioni di elaborazione  e  stagionatura  del
«Prosciutto di Norcia» IGP al  di  fuori  della  zona  di  produzione
delimitata dal disciplinare; 
  Visto il provvedimento del 5 dicembre  2018,  recante  la  modifica
temporanea del disciplinare  della  indicazione  geografica  protetta
«Prosciutto di Norcia» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012,  sui  regimi
di qualita' dei prodotti  agricoli  e  alimentari,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
290 del 13 dicembre 2017; 
  Vista la nota n. 0073395 del 21  ottobre  2019,  con  la  quale  la
Regione Umbria ha dichiarato che permane la necessita' di  consentire
lo svolgimento delle operazioni di elaborazione  e  stagionatura  del
«Prosciutto di Norcia» IGP al  di  fuori  della  zona  di  produzione
delimitata dal disciplinare; 
  Visto il provvedimento del 23 ottobre  2019,  recante  la  modifica
temporanea del disciplinare  della  indicazione  geografica  protetta
«Prosciutto di Norcia» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012,  sui  regimi
di qualita' dei prodotti  agricoli  e  alimentari,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
290 del 13 dicembre 2017; 
  Vista la nota n. 9294500 del 5  novembre  2020,  con  la  quale  la
Regione Umbria ha dichiarato che permane la necessita' di  consentire
lo svolgimento delle operazioni di elaborazione  e  stagionatura  del
«Prosciutto di Norcia» IGP al  di  fuori  della  zona  di  produzione
delimitata dal disciplinare; 
  Ritenuto necessario provvedere alla  proroga  di  ulteriori  dodici
mesi della modifica temporanea del  disciplinare  di  produzione  del
«Prosciutto di Norcia» IGP, ai sensi del citato art. 6,  paragrafo  3
del regolamento (CE) n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare di produzione della indicazione  geografica  protetta
«Prosciutto di Norcia» attualmente vigente, affinche' le disposizioni
contenute nel predetto documento siano accessibili  per  informazione
erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica del  disciplinare  di  produzione
della denominazione «Prosciutto di Norcia», registrata in qualita' di
indicazione geografica protetta, in forza  del  regolamento  (CE)  n.
1065/1997 della Commissione del  12  giugno  1997,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 156 del 13 giugno 1997. 
  La  presente  modifica  del  disciplinare   di   produzione   della
indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» e'  temporanea
e la sua efficacia e' limitata a  dodici  mesi,  a  decorrere  dall'8
novembre 2020. 
 
    Roma, 10 novembre 2020 
 
                                        Il direttore generale: Gerini