IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante «Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Supplemento ordinario n. 11; Visto l'art 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce, nello stato di previsione della spesa del MIUR, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); Visto il decreto ministeriale n. 443 del 10 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020 al numero 1872, che disciplina le modalita' procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, con particolare riferimento agli interventi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); Visto l'art. 238, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a definire un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN); Visto il decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 8 marzo 2019 al n. 1-310, di ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2018, con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul PG 01 del capitolo 7245 (Azione 004) del «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)», vengono destinati euro 25.790.871,00 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio di euro 773.726,13 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240), integrati dell'importo di euro 1.357.414,10 quale quota aggiuntiva, derivante dal finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali, ripartita ai sensi dell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, comprensiva dei costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio di euro 40.722,42 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240); Visto il decreto ministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2019 al n. 1-3275, di ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2019 con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul PG 01 del capitolo 7245 (Azione 004) del «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)», vengono destinati euro 22.791.292,50 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio di euro 683.738,77 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240); Visto il decreto ministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 5 giugno 2020 al n. 1420, di ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2020 con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul PG 01 del capitolo 7245 (Azione 004) del «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)», vengono destinati euro 24.538.455,75 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR; in tale importo rientra la quota di euro 3.288.258,50, pari almeno al 10% delle risorse complessive stabilite all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, destinata a giovani ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni. L'importo e' comprensivo della quota di euro 736.153,67 per costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240); Visto il decreto ministeriale n. 164 del 28 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 93 del 19 aprile 2019, di riparto delle somme assegnate dall'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, predisposto previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, acquisita nella seduta del 13 febbraio 2018 a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 13 aprile 2018, n. 74, con il quale, tra gli altri, vengono destinati quale «Finanziamento aggiuntivo FIRST-PRIN» euro 30.000.000,00 nell'anno 2018, euro 30.000.000,00 nell'anno 2019, euro 50.000.000,00 nell'anno 2020, euro 50.000.000,00 nell'anno 2021 ed euro 50.000.000,00 nell'anno 2022. Gli importi sono comprensivi della quota totale di euro 6.300.000,00 per costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 con particolare riferimento all'art. 12 in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici; Considerato che appare fondamentale promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra universita' ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea; Considerata la necessita' di prevedere un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), sulle disponibilita' finanziarie del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) relative agli anni 2018, 2019 e 2020, incrementato per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro, come disposto dall'art. 238, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Considerata l'opportunita' di emanare un nuovo bando per Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) con le risorse finanziarie di cui sopra, mediante un'unica procedura di finanziamento, caratterizzata da finestre di apertura annuale, da definirsi con avvisi integrativi; Visto il PNIR Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca 2014-2020 con il quale si intende incoraggiare il ricorso alle infrastrutture di ricerca per intensificare l'impatto sociale dei progetti di ricerca; Visto il regolamento UE n. 511/2014 sulle misure di conformita' per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione, con particolare riguardo al settore LS; Visto il regolamento UE n. 1866/2015 che stabilisce le norme dettagliate per l'attuazione del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al registro delle collezioni, al monitoraggio della conformita' dell'utilizzatore e alle migliori prassi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il programma PRIN (Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale) e' destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra universita' ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea. 2. A tale scopo, il programma PRIN finanzia progetti triennali che per complessita' e natura possono richiedere la collaborazione di piu' professori/ricercatori e/o le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilita' delle singole istituzioni. A seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca puo' essere costituito da una sola unita' operativa o da un'organica collaborazione fra piu' unita' operative distribuite su piu' atenei o enti. 3. I principi guida del programma PRIN sono: l'alta qualita' del profilo scientifico del PI e dei responsabili di unita', nonche' l'originalita', l'adeguatezza metodologica, l'impatto e la fattibilita' del progetto di ricerca; la finanziabilita' di progetti relativi a qualsiasi campo di ricerca; un supporto finanziario adeguato garantito dal MUR. 4. Agli effetti del presente decreto si intendono: per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR); per CNGR, il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca, di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; per CdS, i comitati di selezione di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cosi' come modificato dall'art. 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; per REPRISE, l'albo degli esperti scientifici gestito dal MUR; per finestra di apertura annuale, il periodo entro cui e' possibile presentare le proposte progettuali, secondo le indicazioni del singolo avviso integrativo annuale; per ateneo/universita', tutte le universita' e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale; per enti pubblici di ricerca (EE.PP.RR. o anche solo «enti»): gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR; per professori, i professori universitari a tempo indeterminato; per ricercatori, i ricercatori universitari e i ricercatori degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, in servizio a tempo indeterminato o determinato; per coordinatore scientifico (o «principal investigator» - PI), un professore/ricercatore di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali, o un ricercatore di ruolo a tempo indeterminato di EE.PP.RR., o un ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbia ottenuto la valutazione positiva prevista dal comma 5 del medesimo articolo a seguito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, avente il compito di coordinare piu' unita' operative di un progetto, compresa la sua, assumendo le relative responsabilita' scientifiche dell'intero progetto; per responsabile locale, un professore/ricercatore o un tecnologo a tempo indeterminato degli EE.PP.RR. avente il compito di coordinare una unita' operativa, assumendone le relative responsabilita' scientifiche; per unita' operativa, l'insieme dei professori/ricercatori costituenti il gruppo di ricerca guidato dal responsabile locale, con autonomia amministrativa nell'ambito del progetto, ma nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilita' dell'universita' o dell'ente cui afferisce; per infrastruttura di ricerca (di seguito, anche solo IR o infrastruttura): gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunita' scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software, gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformita' all'art. 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 273/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC); per ERC, l'European research council; per Cineca, il Consorzio interuniversitario Cineca, che cura la gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica dei progetti di ricerca.