IL DIRETTORE GENERALE 
              per il coordinamento e la valorizzazione 
                 della ricerca e dei suoi risultati 
 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1  recante  «Disposizioni
urgenti   per   l'istituzione    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», convertito  con  modificazioni  in
legge  5  marzo   2020,   n.   12   che   istituisce   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 21
ottobre 2019, n. 140, recante «Nuovo  regolamento  di  organizzazione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Supplemento ordinario n. 11; 
  Visto l'art 1, comma 870, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296
(legge finanziaria 2007), che istituisce, nello stato  di  previsione
della spesa del MIUR, il Fondo per  gli  investimenti  nella  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST); 
  Visto il decreto ministeriale n. 443 del 10 agosto 2020, registrato
alla Corte dei conti  il  14  settembre  2020  al  numero  1872,  che
disciplina le modalita' procedurali per  gli  interventi  diretti  al
sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale  di  competenza  del
Ministero  dell'universita'  e   della   ricerca,   con   particolare
riferimento agli interventi a valere sul Fondo per  gli  investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); 
  Visto l'art. 238, comma 4, del decreto-legge n. 34  del  19  maggio
2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
con il  quale  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  e'
autorizzato a definire un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti
di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN); 
  Visto il decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato
dalla Corte  dei  conti  in  data  8  marzo  2019  al  n.  1-310,  di
ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2018, con  il
quale, a valere sulle risorse disponibili sul PG 01 del capitolo 7245
(Azione  004)  del  «Fondo  per  gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica  e   tecnologica   (FIRST)»,   vengono   destinati   euro
25.790.871,00 per interventi di supporto  alla  ricerca  fondamentale
nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di  ricerca  afferenti
al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attivita' di valutazione
e monitoraggio di euro 773.726,13 (corrispondente al 3% del  relativo
finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, legge 30 dicembre 2010,
n. 240), integrati dell'importo  di  euro  1.357.414,10  quale  quota
aggiuntiva, derivante dal  finanziamento  di  interventi  riguardanti
cluster tecnologici nazionali, ripartita ai sensi dell'art. 1,  comma
2, dello stesso decreto ministeriale, comprensiva dei costi  relativi
alle attivita'  di  valutazione  e  monitoraggio  di  euro  40.722,42
(corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai  sensi  dell'art.
21, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240); 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  996  del  28  ottobre   2019,
registrato dalla Corte dei conti in  data  29  novembre  2019  al  n.
1-3275, di ripartizione delle risorse FIRST  per  l'anno  finanziario
2019 con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul PG  01  del
capitolo 7245 (Azione 004) del  «Fondo  per  gli  investimenti  nella
ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)»,  vengono  destinati  euro
22.791.292,50 per interventi di supporto  alla  ricerca  fondamentale
nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di  ricerca  afferenti
al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attivita' di valutazione
e monitoraggio di euro 683.738,77 (corrispondente al 3% del  relativo
finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, legge 30 dicembre 2010,
n. 240); 
  Visto il decreto ministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020,  registrato
dalla Corte  dei  conti  in  data  5  giugno  2020  al  n.  1420,  di
ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2020  con  il
quale, a valere sulle risorse disponibili sul PG 01 del capitolo 7245
(Azione  004)  del  «Fondo  per  gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica  e   tecnologica   (FIRST)»,   vengono   destinati   euro
24.538.455,75 per interventi di supporto  alla  ricerca  fondamentale
nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di  ricerca  afferenti
al MUR; in tale importo rientra la quota di euro  3.288.258,50,  pari
almeno al 10% delle risorse complessive stabilite all'art.  1,  comma
1, del medesimo decreto ministeriale, destinata a giovani ricercatori
di eta' inferiore a quaranta anni. 
  L'importo e' comprensivo della quota di euro 736.153,67  per  costi
relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio (corrispondente
al 3% del relativo finanziamento ai  sensi  dell'art.  21,  comma  3,
legge 30 dicembre 2010, n. 240); 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  164  del  28  febbraio  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 93 del 19 aprile 2019, di riparto delle  somme  assegnate
dall'art. 1, comma  140,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
predisposto previa intesa della Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,
acquisita nella seduta del 13 febbraio 2018 a seguito della  sentenza
della Corte costituzionale del 13 aprile 2018, n. 74, con  il  quale,
tra gli altri,  vengono  destinati  quale  «Finanziamento  aggiuntivo
FIRST-PRIN» euro 30.000.000,00  nell'anno  2018,  euro  30.000.000,00
nell'anno 2019, euro 50.000.000,00 nell'anno 2020, euro 50.000.000,00
nell'anno 2021 ed euro 50.000.000,00 nell'anno 2022. 
  Gli  importi  sono  comprensivi  della   quota   totale   di   euro
6.300.000,00 per costi  relativi  alle  attivita'  di  valutazione  e
monitoraggio (corrispondente al  3%  del  relativo  finanziamento  ai
sensi dell'art. 21, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240); 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  con  particolare  riferimento
all'art.  12  in  tema  di  provvedimenti  attributivi  di   vantaggi
economici; 
  Considerato che appare fondamentale promuovere il sistema nazionale
della ricerca, di rafforzare le interazioni tra universita'  ed  enti
di ricerca e favorire  la  partecipazione  italiana  alle  iniziative
relative al Programma quadro di  ricerca  e  innovazione  dell'Unione
europea; 
  Considerata la necessita' di prevedere un nuovo  programma  per  lo
sviluppo di Progetti di  ricerca  di  rilevante  interesse  nazionale
(PRIN),  sulle  disponibilita'  finanziarie   del   Fondo   per   gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) relative
agli anni 2018, 2019 e 2020, incrementato  per  l'anno  2021  di  250
milioni e per l'anno 2022 di  300  milioni  di  euro,  come  disposto
dall'art. 238, comma 4, del decreto-legge n. 34 del  19  maggio  2020
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Considerata l'opportunita' di emanare un nuovo bando  per  Progetti
di ricerca di rilevante interesse nazionale  (PRIN)  con  le  risorse
finanziarie  di   cui   sopra,   mediante   un'unica   procedura   di
finanziamento, caratterizzata da finestre  di  apertura  annuale,  da
definirsi con avvisi integrativi; 
  Visto il PNIR Programma nazionale per le infrastrutture di  ricerca
2014-2020 con il  quale  si  intende  incoraggiare  il  ricorso  alle
infrastrutture di ricerca per  intensificare  l'impatto  sociale  dei
progetti di ricerca; 
  Visto il regolamento UE n. 511/2014 sulle misure di conformita' per
gli  utilizzatori  risultanti  dal  protocollo  di  Nagoya   relativo
all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione
dei benefici derivanti  dalla  loro  utilizzazione  nell'Unione,  con
particolare riguardo al settore LS; 
  Visto il regolamento  UE  n.  1866/2015  che  stabilisce  le  norme
dettagliate per l'attuazione del regolamento  (UE)  n.  511/2014  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  al  registro  delle
collezioni, al monitoraggio  della  conformita'  dell'utilizzatore  e
alle migliori prassi; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il programma PRIN (Progetti di ricerca  di  rilevante  interesse
nazionale) e' destinato  al  finanziamento  di  progetti  di  ricerca
pubblica, al fine di promuovere il sistema nazionale  della  ricerca,
di rafforzare le interazioni tra universita' ed  enti  di  ricerca  e
favorire la  partecipazione  italiana  alle  iniziative  relative  al
Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea. 
  2. A tale scopo, il programma PRIN finanzia progetti triennali  che
per complessita' e natura possono  richiedere  la  collaborazione  di
piu' professori/ricercatori e/o  le  cui  esigenze  di  finanziamento
eccedono la  normale  disponibilita'  delle  singole  istituzioni.  A
seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca  puo'  essere
costituito  da  una  sola   unita'   operativa   o   da   un'organica
collaborazione fra piu' unita' operative distribuite su piu' atenei o
enti. 
  3. I principi guida del programma PRIN sono: 
    l'alta qualita' del profilo scientifico del PI e dei responsabili
di  unita',  nonche'  l'originalita',   l'adeguatezza   metodologica,
l'impatto e la fattibilita' del progetto di ricerca; 
    la finanziabilita' di progetti  relativi  a  qualsiasi  campo  di
ricerca; 
    un supporto finanziario adeguato garantito dal MUR. 
  4. Agli effetti del presente decreto si intendono: 
    per Ministro  e  Ministero,  rispettivamente  il  Ministro  e  il
Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR); 
    per CNGR, il Comitato nazionale dei garanti per  la  ricerca,  di
cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    per CdS, i comitati di selezione di cui all'art. 20  della  legge
30 dicembre 2010, n. 240, cosi'  come  modificato  dall'art.  63  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    per REPRISE, l'albo degli esperti scientifici gestito dal MUR; 
    per finestra  di  apertura  annuale,  il  periodo  entro  cui  e'
possibile presentare le proposte progettuali, secondo le  indicazioni
del singolo avviso integrativo annuale; 
    per ateneo/universita', tutte le  universita'  e  le  istituzioni
universitarie italiane, statali e non statali,  comunque  denominate,
ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale; 
    per enti pubblici di ricerca (EE.PP.RR. o anche solo «enti»): gli
enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR; 
    per professori, i professori universitari a tempo indeterminato; 
    per ricercatori, i ricercatori universitari e i ricercatori degli
enti pubblici di ricerca  vigilati  dal  MUR,  in  servizio  a  tempo
indeterminato o determinato; 
    per coordinatore scientifico (o «principal investigator»  -  PI),
un professore/ricercatore di ruolo a tempo  indeterminato  in  atenei
statali  o  non  statali,  o  un  ricercatore  di   ruolo   a   tempo
indeterminato di EE.PP.RR., o un ricercatore a tempo  determinato  di
cui al comma 3, lettera b) dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, che abbia ottenuto la valutazione positiva prevista dal comma
5 del medesimo articolo  a  seguito  del  possesso  dell'abilitazione
scientifica nazionale, avente il compito di  coordinare  piu'  unita'
operative di un progetto, compresa  la  sua,  assumendo  le  relative
responsabilita' scientifiche dell'intero progetto; 
    per responsabile locale, un professore/ricercatore o un tecnologo
a tempo indeterminato degli EE.PP.RR. avente il compito di coordinare
una  unita'  operativa,  assumendone  le   relative   responsabilita'
scientifiche; 
    per  unita'  operativa,  l'insieme   dei   professori/ricercatori
costituenti il gruppo di ricerca guidato dal responsabile locale, con
autonomia amministrativa nell'ambito del progetto,  ma  nel  rispetto
dei regolamenti interni di amministrazione,  finanza  e  contabilita'
dell'universita' o dell'ente cui afferisce; 
    per infrastruttura di  ricerca  (di  seguito,  anche  solo  IR  o
infrastruttura): gli  impianti,  le  risorse  e  i  relativi  servizi
utilizzati dalla comunita'  scientifica  per  compiere  ricerche  nei
rispettivi settori; sono compresi  gli  impianti  o  i  complessi  di
strumenti scientifici,  le  risorse  basate  sulla  conoscenza  quali
collezioni, archivi o  informazioni  scientifiche  strutturate  e  le
infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e
della comunicazione,  quali  le  reti  di  tipo  GRID,  il  materiale
informatico, il software, gli strumenti di comunicazione e ogni altro
mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono
essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata
di risorse) in conformita' all'art. 2, lettera  a),  del  regolamento
(CE) n. 273/2009 del Consiglio,  del  25  giugno  2009,  relativo  al
quadro  giuridico  comunitario  applicabile  ad  un   consorzio   per
un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC); 
    per ERC, l'European research council; 
    per Cineca, il Consorzio interuniversitario Cineca, che  cura  la
gestione dei sistemi informatici per la valutazione  scientifica  dei
progetti di ricerca.