IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                                  e 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
novembre  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2020, n. 275; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del  29  luglio  2020  e  del  7  ottobre   2020,   con   le   quali,
rispettivamente,  e'  stato  dichiarato  e  prorogato  lo  stato   di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale  della  Sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e  all'interno  dell'Unione  europea  e  il  carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19; 
  Visto il verbale n. 111 della seduta  del  1°  ottobre  2020  nella
quale il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.  630,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  ha  espresso  un  parere
tecnico  non  ostativo  al  progetto   proposto   dall'Ente   gestore
dell'Aeroporto internazionale di Roma Fiumicino, avente ad oggetto la
sperimentazione di voli con a  bordo  esclusivamente  passeggeri  con
attestato di negativita' al test molecolare o  antigenico  (cd.  voli
«Covid-tested»), demandando alla Direzione generale della prevenzione
sanitaria una piu' approfondita analisi  relativa  alla  «filiera  di
negativita' certificata» al SARS-COv-2 dei medesimi passeggeri; 
  Vista la nota prot. n. 34586 del 26 ottobre 2020, con la  quale  la
Direzione generale della prevenzione sanitaria ha espresso il proprio
nulla osta alla realizzazione del progetto dei  voli  «Covid-tested»,
specificando, in ogni caso, «la necessita' di acquisire e verificare,
prima  dell'imbarco,  la  filiera  di  negativita'   certificata   al
SARS-COV-2  dei  passeggeri  o  attraverso   l'esecuzione   di   test
antigenico  rapido  eseguito  prima  dell'imbarco  o  a  seguito   di
presentazione di certificazione attestante il risultato  negativo  di
un test molecolare (RT-PCR) o  antigenico  effettuato  per  mezzo  di
tampone nelle 72 ore precedenti l'imbarco»; 
  Vista la nota prot. n. AOO-ISS 0036257 del 18 novembre 2020, con la
quale  l'Istituto  superiore  di  sanita'  ha  espresso  «parere  non
ostativo alla realizzazione di trasporti aerei che garantiscano prima
dell'imbarco l'acquisizione e la verifica di una negativita'  ad  una
infezione acuta da SARS-CoV-2 certificata da  laboratori  abilitati»,
evidenziando  l'importanza  dell'effettuazione  del  test  antigenico
rapido  «in  tempi  prossimi  all'imbarco  (...)  alla   luce   delle
tecnologie  per  la  diagnostica  rapida  che  si   stanno   rendendo
disponibili»; 
  Ritenuta l'iniziativa coerente con  le  misure  di  contenimento  e
gestione della epidemia da COVID-19 attuate in materia di limitazione
degli spostamenti da e per l'estero; 
  Ritenuto,    in    considerazione    dell'approccio    sperimentale
dell'iniziativa, di circoscrivere  l'operativita'  del  progetto,  in
sede di  prima  attuazione,  ai  voli  con  destinazione  l'aeroporto
internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, in ragione  della
rilevanza dello scalo in questione in termini di  traffico  aereo,  e
solo ove ricorrano uno o piu'  dei  motivi  di  cui  all'art.  6  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  3  novembre  2020,
comprovati mediante la dichiarazione di cui all'art. 7  del  medesimo
decreto; 
  Ritenuto, alla luce di quanto rappresentato dall'Istituto superiore
di sanita', di prevedere  l'effettuazione  dei  test  in  prossimita'
dell'imbarco o comunque non oltre le quarantotto ore precedenti  allo
stesso; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
                 Sperimentazione Voli «Covid-tested» 
 
  1. Sono considerati voli «Covid-tested»,  ai  fini  della  presente
ordinanza, i voli per i quali l'imbarco ai passeggeri e' consentito a
seguito  di  obbligatorio  test  antigenico  rapido  eseguito   prima
dell'imbarco  o  a  seguito  di   presentazione   di   certificazione
attestante il risultato negativo di un test  molecolare  (RT  PCR)  o
antigenico, effettuato per mezzo di  tampone  non  oltre  le  48  ore
precedenti all'imbarco, nel rispetto degli articoli 6 e 7 del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3  novembre  2020   e
successive modificazioni e integrazioni. 
  2. In via sperimentale, alle persone che  intendono  fare  ingresso
nel territorio nazionale con  voli  «Covid-tested»,  operativi  dagli
aeroporti di Francoforte  «Frankfurt  am  Main»,  Monaco  di  Baviera
«Franz Josef Strauss» Atlanta «Hartsfield-Jackson»,  New  York  «John
Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty», con destinazione  l'aeroporto
internazionale  «Leonardo  da  Vinci»  di  Fiumicino,  e'  consentito
l'ingresso e il transito nel territorio nazionale  senza  necessita',
laddove  previsto,  di  rispettare  gli  obblighi   di   sorveglianza
sanitaria e di isolamento fiduciario previsti dall'art. 8, commi da 1
a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre
2020.