IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante «L'ordinamento  del
notariato e degli archivi notarili»; 
  Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, con il quale  e'
stato approvato  il  regolamento  per  l'esecuzione  della  legge  16
febbraio 1913, n. 89; 
  Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante «Riordinamento degli
archivi notarili»; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'  generale
dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 6 maggio 1929, n.  970,  recante  «Approvato
del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  giustizia  17  giugno  2016,
recante «Misure necessarie al coordinamento informativo ed  operativo
tra l'Ufficio centrale degli archivi notarili  del  Dipartimento  per
gli affari di giustizia e altre  articolazioni  del  Ministero  della
giustizia,    nonche'    concernente     l'individuazione,     presso
l'Amministrazione degli archivi notarili, del personale e dei servizi
degli uffici di livello dirigenziale non generale  e  la  definizione
dei relativi compiti, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge  31  dicembre
2009, n. 196» ed in particolare l'art. 3 che modifica,  tra  l'altro,
la  procedura  di  approvazione  dei  bilanci  delle  amministrazioni
autonome (dapprima appendici allegate agli stati  di  previsione  dei
rispettivi Ministeri); 
  Considerato in particolare l'art.  1,  della  richiamata  legge  17
maggio 1952, n. 629, come novellato dall'art. 3, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nei seguenti  termini:
«.... Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli  archivi
notarili, sono redatti secondo i principi contenuti  nella  legge  31
dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della  giustizia  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.  Gli  stessi
sono  trasmessi  dal  Ministro  della  giustizia   alle   commissioni
parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine
di presentazione del disegno di legge di bilancio e  del  disegno  di
legge del rendiconto. Il conto consuntivo  e'  trasmesso  anche  alla
Corte dei conti....»; 
  Considerato il bilancio di sola cassa  degli  archivi  notarili  e'
strutturato per missioni e programmi, secondo  i  principi  contenuti
nella legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Considerato, altresi', che la  legge  4  agosto  2016,  n.  163  ha
previsto, tra l'altro, l'unificazione della legge di bilancio e della
legge di stabilita' in un unico  provvedimento,  e  che  pertanto  si
rende necessario semplificarne  il  contenuto  prevedendo,  anche  in
relazione alle modifiche apportate alla legge n. 629,  l'adozione  di
appositi  decreti  interministeriali  per  l'attuazione   di   talune
variazioni di bilancio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il bilancio preventivo degli archivi  notarili  per
l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023,  in  conformita'
delle tabelle allegate al presente decreto di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale con le seguenti risultanze:   
    
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|                   |   Anno 2021   |   Anno 2022   |   Anno 2023   |
|Entrate previste   +---------------+---------------+---------------+
|                   |  457.806.309  |  457.806.309  |  457.806.309  |
+-------------------+---------------+---------------+---------------+

+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|                   |   Anno 2021   |   Anno 2022   |   Anno 2023   |
|Spese previste     +---------------+---------------+---------------+
|                   |  457.806.309  |  457.806.309  |  457.806.309  |
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
    
  2. Per provvedere alle eventuali deficienze delle  assegnazioni  di
bilancio, e' utilizzato  lo  stanziamento  del  Fondo  per  le  spese
impreviste  iscritto  nel  Programma  «Giustizia  civile  e  penale»,
nell'ambito della Missione  «Giustizia»  dello  stato  di  previsione
della spesa degli archivi notarili. I prelevamenti  da  detto  Fondo,
nonche' l'utilizzazione delle  somme  prelevate,  sono  disposti  con
decreti Ministro  della  giustizia  da  trasmettere  agli  organi  di
controllo. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato  al
conto consuntivo degli archivi stessi. 
  3. Con propri decreti, da trasmettere agli organi di  controllo  il
Ministro della giustizia e' autorizzato ad  apportare  le  occorrenti
variazioni,  in  termini  di  cassa,  negli   stati   di   previsione
dell'entrata  e  della  spesa  degli  archivi  notarili  per   l'anno
finanziario 2021. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  per  la  registrazione,  alle   commissioni   parlamentari
competenti in materia e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 novembre 2020 
 
                                          Il Ministro delle giustizia 
                                                   Bonafede           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Gualtieri