IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                 ed 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 17 luglio 2006,  n.  233,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,
recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle  disposizioni
in  materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli da  35  a
40  relativi  alle  attribuzioni  e  all'ordinamento  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Vista  la  direttiva  2000/53/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso; 
  Vista la direttiva (UE) 2020/362 della Commissione del 17  dicembre
2019, recante modifica dell'allegato II  della  direttiva  2000/53/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori  uso
per  quanto  riguarda  l'esenzione  per  il  cromo  esavalente   come
anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in  acciaio  al  carbonio
nei frigoriferi ad assorbimento dei camper e, in particolare,  l'art.
2, che dispone che gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 5
aprile   2020,   le   disposizioni   legislative,   regolamentari   e
amministrative necessarie a conformarsi alla  stessa  direttiva  (UE)
2020/362; 
  Vista la direttiva (UE) 2020/363 della Commissione del 17  dicembre
2019, recante modifica dell'allegato II  della  direttiva  2000/53/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori  uso
per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i  composti
di piombo nei componenti e, in particolare, l'art. 2, che dispone che
gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 5  aprile  2020,  le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a
conformarsi alla stessa direttiva (UE) 2020/363; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di  attuazione
della direttiva 2000/53/CE, e, in particolare, l'art. 15,  comma  11,
il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  dello
sviluppo  economico  e  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  si
provvede ad integrare, modificare  ed  aggiornare  gli  allegati  del
decreto  in  conformita'   alle   modifiche   intervenute   in   sede
comunitaria; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione alle citate  direttive
(UE) 2020/362 e (UE) 2020/363 provvedendo, a tal fine,  a  modificare
l'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
                      Modifiche all'allegato II 
           del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 
 
  1. All'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  209,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) la voce 8. e) e' sostituita dalla seguente: 
 
        +-----------------------------------+-------+-------+
        |«8 e). Piombo nelle saldature ad   |       |       |
        |alta temperatura di fusione (ossia |       |       |
        |leghe a base di piombo contenenti  |       |       |
        |l'85% o piu' di piombo in peso)    |[2]    |X»     |
        +-----------------------------------+-------+-------+
 
    b) la voce 8. f) b) e' sostituita dalla seguente: 
 
+-----------------------------------+-----------------------+-------+
|«8 f) b). Piombo in sistemi di     |Veicoli omologati prima|       |
|connettori a pin conformi, eccetto |del 1° gennaio 2024 e  |       |
|nell'area di accoppiamento dei     |pezzi di ricambio per  |       |
|connettori di cablaggio del veicolo|tali veicoli           |X»     |
+-----------------------------------+-----------------------+-------+
 
    c) la voce 8. g) e' sostituita dalla seguente: 
 
+------------------------------------------+------------------+-----+
|«8. g) i). Piombo nelle saldature         |                  |     |
|destinate alla realizzazione di una       |Veicoli omologati |     |
|connessione elettrica valida tra la       |prima del 1°      |     |
|matrice del semiconduttore e il carrier   |ottobre 2022 e    |     |
|all'interno dei circuiti integrati secondo|pezzi di ricambio |     |
|la configurazione «Flip Chip»             |per tali veicoli  |X    |
+------------------------------------------+------------------+-----+
|8. g) ii). Piombo nelle saldature         |                  |     |
|destinate alla realizzazione di una       |                  |     |
|connessione elettrica valida tra la       |                  |     |
|matrice del semiconduttore e il carrier   |                  |     |
|all'interno dei circuiti integrati secondo|                  |     |
|la configurazione «Flip Chip» qualora tale|                  |     |
|connessione elettrica consista di uno     |                  |     |
|qualsiasi dei seguenti elementi: i) un    |                  |     |
|nodo tecnologico del semiconduttore di 90 |                  |     |
|nm o di dimensioni maggiori; ii) una      |                  |     |
|matrice unica di 300 mm2 o di dimensioni  |[2] Valida per    |     |
|maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del|veicoli omologati |     |
|semiconduttore; iii) package di matrici   |prima del 1°      |     |
|impilate di 300 mm2 o di dimensioni       |ottobre 2022 e    |     |
|maggiori o interposer di silicio di 300   |pezzi di ricambio |     |
|mm2 o di dimensioni maggiori.             |per tali veicoli  |X»   |
+------------------------------------------+------------------+-----+
 
    d) e' aggiunta la seguente voce 8. k): 
 
+-----------------------------------+----------------------+--------+
|«8 k). Saldatura di applicazioni di|                      |        |
|riscaldamento con corrente di      |                      |        |
|calore pari o superiore a 0,5 A per|                      |        |
|relativo giunto saldato a singole  |                      |        |
|lastre laminate con spessore di    |Veicoli omologati     |        |
|parete inferiore a 2,1 mm. La      |prima del 1° gennaio  |        |
|presente esenzione non riguarda le |2024 e pezzi di       |        |
|saldature dei contatti integrati   |ricambio per tali     |        |
|nel polimero intermedio            |veicoli               |X [4]»  |
+-----------------------------------+----------------------+--------+
 
    e) la voce 14 e' sostituita dalla seguente: 
 
+-------------------------------------+------------------------+----+
|«14. Cromo esavalente come           |                        |    |
|anticorrosivo, fino allo 0,75 % in   |                        |    |
|peso nella soluzione refrigerante,   |                        |    |
|nei sistemi di raffreddamento in     |                        |    |
|acciaio al carbonio nei frigoriferi  |                        |    |
|ad assorbimento: i) progettati per   |                        |    |
|funzionare completamente o in parte  |                        |    |
|con un riscaldatore elettrico, con   |                        |    |
|una potenza elettrica utile assorbita|                        |    |
|media inferiore a 75 W in condizioni |                        |    |
|di funzionamento costanti; ii)       |                        |    |
|progettati per funzionare            |                        |    |
|completamente o in parte con un      |Veicoli omologati prima |    |
|riscaldatore elettrico, con una      |del 1° gennaio 2020 e   |    |
|potenza elettrica utile assorbita    |pezzi di ricambio per   |    |
|media pari o superiore a 75 W in     |tali veicoli Veicoli    |    |
|condizioni di funzionamento costanti;|omologati prima del 1°  |    |
|iii) progettati per funzionare       |gennaio 2026 e pezzi di |    |
|completamente con riscaldatore non   |ricambio per tali       |    |
|elettrico.                           |veicoli                 |X»  |
+-------------------------------------+------------------------+----+
 
    Roma, 30 luglio 2020 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                                Costa 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                             Patuanelli 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                             De Micheli 
 

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2020 
Ufficio controllo atti  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, foglio n. 3377