IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  n.  2001/83/CE
(e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Pfizer  Europe  MA  EEIG,
titolare della A.I.C., in data 6 maggio 2020 ha chiesto  l'estensione
delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso  del  medicinale
ZIRABEV (bevacizumab) relativamente alle confezioni con codice A.I.C.
n. 047629011 e n. 047629023; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella sua seduta del 16-18 settembre 2020; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 3 novembre 2020; 
  Visti gli atti d'Ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Indicazioni terapeutiche  autorizzate  per  il  medicinale  ZIRABEV
(bevacizumab): 
    «"Zirabev", in associazione  con  carboplatino  e  paclitaxel  e'
indicato per il trattamento in  prima  linea  del  carcinoma  ovarico
epiteliale, del carcinoma alle tube  di  Falloppio  o  del  carcinoma
peritoneale primario in stadio avanzato (stadio III B, III  C  e  IV,
secondo la Federazione internazionale di ginecologia e  ostetricia  -
FIGO) in pazienti adulte; 
    "Zirabev", in associazione con carboplatino e  gemcitabina  o  in
combinazione  con  carboplatino  e  paclitaxel  e'  indicato  per  il
trattamento di  pazienti  adulte  con  prima  recidiva  di  carcinoma
ovarico epiteliale, carcinoma alle  tube  di  Falloppio  o  carcinoma
peritoneale primario platino-sensibili che  non  hanno  ricevuto  una
precedente terapia con bevacizumab o altri inibitori del  fattore  di
crescita  dell'endotelio  vascolare  (vascular   endothelial   growth
factor, VEGF) o altri agenti mirati al recettore VEGF; 
    "Zirabev" in associazione con capecitabina  e'  indicato  per  il
trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma  mammario
metastatico, per cui una terapia  con  altri  regimi  chemioterapici,
inclusi quelli a base di taxani o antracicline,  non  e'  considerata
appropriata. Pazienti che hanno ricevuto un trattamento  adiuvante  a
base di taxani o antracicline nei dodici mesi precedenti, non  devono
ricevere  il  trattamento   con   "Zirabev"   in   associazione   con
capecitabina; 
    "Zirabev"  in   associazione   con   topotecan   o   doxorubicina
liposomiale pegilata e'  indicato  per  il  trattamento  di  pazienti
adulte con recidiva di carcinoma ovarico epiteliale,  carcinoma  alle
tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primario platino-resistenti
che hanno ricevuto non piu' di due precedenti regimi chemioterapici e
che non hanno ricevuto una precedente terapia con bevacizumab o altri
inibitori del fattore di crescita dell'endotelio vascolare  (vascular
endothelial growth factor, VEGF) o altri agenti mirati  al  recettore
VEGF». 
  Indicazioni  terapeutiche   rimborsate   dal   Servizio   sanitario
nazionale: 
    «Zirabev», in  associazione  con  carboplatino  e  paclitaxel  e'
indicato per il trattamento in  prima  linea  del  carcinoma  ovarico
epiteliale, del carcinoma alle tube  di  Falloppio  o  del  carcinoma
peritoneale primario in stadio avanzato (stadio III B, III  C  e  IV,
secondo la Federazione internazionale di ginecologia e  ostetricia  -
FIGO) in pazienti adulte; 
    «Zirabev», in associazione con carboplatino e  gemcitabina  o  in
combinazione  con  carboplatino  e  paclitaxel  e'  indicato  per  il
trattamento di  pazienti  adulte  con  prima  recidiva  di  carcinoma
ovarico epiteliale, carcinoma alle  tube  di  Falloppio  o  carcinoma
peritoneale primario platino-sensibili che  non  hanno  ricevuto  una
precedente terapia con bevacizumab o altri inibitori del  fattore  di
crescita  dell'endotelio  vascolare  (vascular   endothelial   growth
factor, VEGF) o altri agenti mirati al recettore VEGF. 
  Confezioni e numeri A.I.C.: 
    25  mg/ml  -  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 ml (25 mg/ml) -  1  flaconcino  -
A.I.C. n. 047629011/E (in base 10) - classe di rimborsabilita':  H  -
prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 257,48 - prezzo al pubblico (IVA
inclusa) euro 424,94; 
    25  mg/ml  -  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 16 ml (25 mg/ml) - 1  flaconcino  -
A.I.C. n. 047629023/E (in base 10) - classe di rimborsabilita':  H  -
prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 1.031,20 -  prezzo  al  pubblico
(IVA inclusa) euro 1.701,89. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex  factory  da  praticarsi  alle
strutture  sanitarie  pubbliche,  comprese  le  strutture   sanitarie
private accreditate con  il  Servizio  sanitario  nazionale  come  da
condizioni  negoziali  vigenti  con  determina  del  30  aprile  2020
(Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 124 del 15 maggio 2020).