IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante  «Ulteriori
misure urgenti  in  materia  di  tutela  della  salute,  sostegno  ai
lavoratori  e  alle  imprese  e  giustizia,  connesse   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 30; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
novembre  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19",   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4  novembre  2020,
n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  4  novembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  10  novembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  10  novembre  2020,  n.
280; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  19  novembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  20  novembre  2020,  n.
289, che ha reiterato le misure di cui alla  richiamata  ordinanza  4
novembre 2020; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  24  novembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  24  novembre  2020,  n.
292, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata  ordinanza  10
novembre 2020; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e nazionale e il carattere  particolarmente  diffusivo
dell'epidemia da COVID-19; 
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; 
  Visti i verbali del 9 e 13 novembre 2020, nonche' il verbale del 27
novembre 2020, della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del
Ministro della salute 29 maggio 2020, nel quale, con riferimento alla
situazione  epidemiologica  della  Regione   Calabria,   si   afferma
«considerando che la legislazione corrente ha collocato la regione in
zona rossa, si consiglia di adottare un sollevamento  graduale  delle
misure attraverso un passaggio in zona arancione, ovvero adottando in
via  prudenziale  un  approccio  coerente   con   uno   scenario   di
trasmissione di tipo 3  e  raccomandando  un  rapido  recupero  della
completezza del dato che consenta di realizzare  una  classificazione
aggiornata del rischio»; 
  Considerato, che, nel rispetto delle indicazioni  della  Cabina  di
regia, si applicano alla Regione Calabria le misure di cui all'art. 2
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  3  novembre
2020; 
  Visto, altresi', il verbale  del  27  novembre  2020  del  Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto che, ai sensi del comma 16-bis dell'art. 1 del  decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, come inserito dall'art. 30 del decreto-legge 9
novembre 2020, n. 149, «l'accertamento della permanenza per 14 giorni
in un livello di  rischio  o  scenario  inferiore  a  quello  che  ha
determinato le misure restrittive comporta  in  ogni  caso  la  nuova
classificazione»; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  prendere  atto   della   permanenza   per
quattordici  giorni  delle  Regioni  Calabria,  Liguria,   Lombardia,
Piemonte e Sicilia, in un livello di rischio o scenario  inferiore  a
quello che ha determinato l'applicazione delle misure restrittive  di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 3 novembre 2020; 
  Sentiti i presidenti delle Regioni  Calabria,  Liguria,  Lombardia,
Piemonte e Sicilia; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
            Nuova classificazione delle Regioni Calabria, 
               Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  16-bis,  quarto  periodo   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33: 
  a)  per  le  Regioni   Calabria,   Lombardia   e   Piemonte   cessa
l'applicazione delle  misure  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3  novembre  2020  e  sono
conseguentemente applicate le misure di cui all'art. 2  del  medesimo
decreto; 
  b) per le Regioni Liguria e  Sicilia,  cessa  l'applicazione  delle
misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 3 novembre 2020. 
  2. Resta fermo quanto previsto dalle ordinanze  19  novembre  e  24
novembre 2020, salvo che per quanto disposto al comma 1.