IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, che, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento
elettronici, ha previsto il riconoscimento del diritto a un rimborso
in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio
dello Stato, che fuori dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o
professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di
pagamento elettronici da soggetti che svolgono attivita' di vendita
di beni e di prestazione di servizi;
Visto l'articolo 1, commi 288 e 289, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, che prevede l'adozione, da parte del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, di uno o piu' decreti per definire le condizioni, i casi e
i criteri per l'attribuzione di tale rimborso, anche in relazione ai
volumi e alla frequenza degli acquisti, le forme di adesione
volontaria, gli strumenti di pagamento elettronici e le attivita'
rilevanti, sempre ai fini dell'attribuzione del rimborso;
Considerato che l'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della
predetta legge n. 160 del 2019, consente al Ministero dell'economia e
delle finanze di avvalersi della societa' di cui all'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nonche' della
societa' Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.
al fine di, rispettivamente, sviluppare i servizi di progettazione,
realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo
del rimborso di cui ai commi 288 e 289 della predetta legge 27
dicembre 2019, n. 160, e di procedere alle attivita' di attribuzione
ed erogazione dei rimborsi, nonche' di ogni altra attivita'
strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle
eventuali controversie;
Visto, altresi', l'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, che, al fine di garantire le risorse finanziarie
necessarie per l'attuazione dei rimborsi e le spese per le attivita'
legate all'attuazione delle misure di cui ai citati commi 288 e 289,
prevedeva lo stanziamento nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, su apposito fondo, dell'importo pari
ad euro 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
Visto l'articolo 265, comma 7, lettera b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, che ha ridotto di 3.000 milioni di euro per
l'anno 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto il comma 2 dell'articolo 73 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, che, al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie
per l'attribuzione dei rimborsi e la copertura delle ulteriori spese
derivanti dall'attuazione della misura, ha incrementato la dotazione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, di 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per
l'anno 2021;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha
reso il parere di competenza con nota n. 179 del 13 ottobre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 2020;
Vista la comunicazione in data 16 novembre 2020 alla Presidenza del
Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «programma»: il programma infrannuale di rimborso in denaro a
favore degli aderenti che, fuori dall'esercizio di attivita'
d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti
mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici;
b) «strumenti di pagamento elettronici»: gli strumenti di
pagamento nell'ambito di operazioni di acquisto di beni o servizi per
il tramite di un dispositivo di accettazione, e precisamente: a) la
moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter),
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) gli strumenti
che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate
nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera
h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
c) «esercente»: il soggetto che svolge attivita' di vendita di
beni e di prestazione di servizi presso il quale sono effettuati
acquisti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e
tramite un acquirer convenzionato;
d) «aderente»: la persona fisica maggiorenne, residente nel
territorio dello Stato, che partecipa al programma;
e) «acquirer convenzionato»: il soggetto che ha concluso un
accordo con l'esercente per l'utilizzo di dispositivi di accettazione
e che ha sottoscritto, altresi', una convenzione con la PagoPA S.p.A.
per partecipare al programma ovvero Bancomat S.p.A., previa
sottoscrizione della convenzione con la PagoPA S.p.A.;
f) «identificativo univoco dell'esercente» o «MerchantID»: il
numero che identifica l'esercente univocamente all'interno del
sistema dei pagamenti elettronici e in ogni singola operazione di
pagamento eseguita in favore dell'esercente;
g) «issuer convenzionato»: il soggetto che abbia concluso un
accordo con il pagatore per la fornitura di uno strumento di
pagamento elettronico e che abbia sottoscritto una convenzione con la
PagoPA S.p.A. ovvero il soggetto che abbia sottoscritto con la PagoPA
S.p.A. una convenzione per potere mettere a disposizione dei propri
clienti, in alternativa all'APP IO, un sistema per l'adesione al
programma;
h) «sistema cashback»: il sistema, predisposto e gestito ai sensi
del presente decreto dalla societa' PagoPA S.p.A., nell'ambito della
piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che raccoglie i dati rilevanti, ai
fini della partecipazione al programma, degli aderenti e degli
esercenti, definisce la graduatoria e trasmette le informazioni
rilevanti all'APP IO e ai sistemi messi a disposizione dagli issuer
convenzionati e, ai fini dell'erogazione del rimborso, alla
Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
i) «APP IO»: l'applicazione, prevista all'articolo 64-bis del
decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, predisposta e gestita da
PagoPA S.p.A. in virtu' dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 febbraio 2019, n. 12, tramite la quale gli aderenti possono
partecipare al programma e visualizzare la graduatoria finale;
l) «primary account number» o «PAN»: il numero identificativo di
una carta di debito o di credito o prepagata, associato alla stessa
fin dalla sua emissione, ovvero l'identificativo univoco
dell'aderente che effettua la transazione, nel caso di strumenti di
pagamento elettronici che non prevedano il numero identificativo
della carta;
m) «codice carta crittografato in modo irreversibile»:
l'oscuramento crittografico non reversibile del PAN (Hashpan);
n) «circuito PagoBancomat»: il circuito domestico di titolarita'
di Bancomat S.p.A., operante su carte emesse dai singoli issuer
sottoscrittori delle licenze emesse dalla stessa Bancomat S.p.A.;
o) «dispositivo di accettazione»: il dispositivo fisico che, per
il tramite di software e/o applicazioni informatiche, consente il
pagamento degli acquisti tramite strumenti di pagamento elettronici;
p) «marca temporale»: sequenza di caratteri che rappresentano una
data e/o un orario per accertare l'effettiva esecuzione di
un'operazione di pagamento e che, piu' precisamente, indica il numero
di secondi trascorsi tra la data e/o l'orario dell'operazione di
pagamento e una data e/o un orario convenzionale;
q) «MEF»: il Ministero dell'economia e delle finanze;
r) «SPID»: il sistema pubblico d'identita' digitale di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
s) «CIE»: il documento d'identita' munito di elementi per
l'identificazione fisica del titolare, di cui all'articolo 66 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
t) «valutazione di impatto sulla protezione dei dati»: la
valutazione d'impatto di cui all'articolo 35 del regolamento UE
2016/679.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE)
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dei commi 288, 289, 289-bis,
289-ter, 290 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022 (Legge di bilancio 2020):
«288. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di
pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni
residenti nel territorio dello Stato, che, fuori
dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione,
effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento
elettronici da soggetti che svolgono attivita' di vendita
di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un
rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla base
dei criteri individuati dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 289.
289. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, emana uno o piu' decreti al fine di stabilire le
condizioni e le modalita' attuative delle disposizioni di
cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme di
adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del
rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza
degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le
attivita' rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso,
nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290, fermo
restando quanto previsto dai commi 289-bis e 289-ter.
289-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze
utilizza la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla
societa' di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di progettazione,
realizzazione e gestione del sistema informativo destinato
al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289. Gli
oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non
superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico
delle risorse finanziarie di cui al comma 290.
289-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze
affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici
(Consap) Spa le attivita' di attribuzione ed erogazione dei
rimborsi di cui ai commi 288 e 289 nonche' ogni altra
attivita' strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione
dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e le
spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori
a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e
2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al
comma 290.
290. Al fine di garantire le risorse finanziarie
necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per
le attivita' legate all'attuazione della misura di cui ai
commi 288 e 289, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' stanziato su apposito
fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021
e 2022. Il suddetto importo e' integrato con le eventuali
maggiori entrate derivanti dall'emersione di base
imponibile conseguente all'applicazione della predetta
misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai sensi
dell'art. 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8 del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione):
«Art. 8 (Piattaforme digitali). - 1. - 1-quinquies.
(Omissis).
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di cui
al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con
direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, e' costituita una societa' per azioni interamente
partecipata dallo Stato, ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e
modalita' individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della
sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte
delle risorse finanziarie gia' destinate dall'Agenzia per
l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui
al comma 1, secondo procedure definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse
finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
destinate al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Nello statuto della societa' sono
previste modalita' di vigilanza, anche ai fini della
verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 265 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 265 (Disposizioni finanziarie finali). - 1. - 6.
(Omissis).
7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40,
42, 43, 44, 48, 49, 52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
78, 82, 84, 85, 89-bis, 92, 94, 98, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120, 123, 124, 125, 129,
130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189,
190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210,
211, 213-bis, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 230-bis,
commi 1 e 3, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi
3, 4, 5 e 6 del presente art., con esclusione di quelli che
prevedono autonoma copertura, si provvede:
a) quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a
1.025 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di
euro per l'anno 2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno
2023, a 138,83 milioni di euro per l'anno 2024, a 129,97
milioni di euro per l'anno 2025, a 125,47 milioni di euro
per l'anno 2026, a 1.080,72 milioni di euro per l'anno
2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno 2028, a 325,07
milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro
per l'anno 2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e
a 99,82 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27
milioni di euro per l'anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro
per l'anno 2021 e a 60,62 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti
dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115,
119, 129, 133, 136, 137, 141, 157, 176,211,219, 235,238,
255 e 258;
b) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo
di cui all'art. 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160;
c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al
comma 1.
(Omissis)».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 73 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 73 (Rifinanziamento cashback - Modifiche alla
legge 27 dicembre 2019, n. 160). - 1. Omissis.
2. La dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 290,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di
2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.750 milioni di
euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente art.,
pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.750
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'art. 114.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia [TUB]):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. (Omissis).
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in
Italia;
b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e
amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario
diverso dall'Italia;
c) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede
legale in uno Stato terzo;
d) «soggetto significativo»: i soggetti definiti
dall'art. 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui
quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformita'
delle disposizioni del MVU;
d-bis) «soggetto meno significativo»: i soggetti,
sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da
quelli di cui alla lettera d);
e) «succursale»: una sede che costituisce una parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di una banca, un
istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento,
e che effettua direttamente, in tutto o in parte,
l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato
autorizzato;
f) «attivita' ammesse al mutuo riconoscimento»: le
attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con
obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare
il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria,
il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
(«travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
strumenti di mercato monetario (assegni,
cambiali, certificati di deposito, ecc.);
cambi;
strumenti finanziari a termine e opzioni;
contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
«money broking»;
11) gestione o consulenza nella gestione di
patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di
adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono
aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 106;
h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che
controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari
almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno
al 20% del capitale con diritto di voto;
h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le imprese,
diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-bis.1) «istituti di moneta elettronica comunitari»:
gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e
amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario
diverso dall'Italia;
h-ter) «moneta elettronica»: il valore monetario
memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
magnetica, rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di
pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia
accettato da persone fisiche e giuridiche diverse
dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti
previsti dall'art. 2, comma 2, lettera m), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni
di pagamento previste dall'art. 2, comma 2, lettera n), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
h-quater) partecipazioni: le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351
ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies);
h-sexies) «istituti di pagamento»: le imprese,
diverse dalle banche e dagli istituti di moneta
elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;
h-septies) «istituti di pagamento comunitari»: gli
istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione
centrale in uno stesso Stato comunitario diverso
dall'Italia;
h-septies.1) «servizi di pagamento»: le seguenti
attivita':
1) servizi che permettono di depositare il contante
su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni
richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da
un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso
il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso
il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o
presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli
addebiti diretti una tantum;
3.2) esecuzione di operazioni di pagamento
mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini
permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i
fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un
utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli
addebiti diretti una tantum;
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento
mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini
permanenti;
5) emissione di strumenti di pagamento e/o
convenzionamento di operazioni di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;
8) servizi di informazione sui conti;
h-octies);
h-novies) «personale»: i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i) «punto di contatto centrale»: il soggetto o la
struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta
elettronica o dagli istituti di pagamento comunitari che
operano sul territorio della Repubblica in regime di
diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli
agenti di cui all'art. 128-quater.
(Omissis)»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione
della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e
che abroga la direttiva 97/5/CE):
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. (Omissis).
2. Il presente decreto non si applica nel caso di:
a) operazioni di pagamento effettuate esclusivamente
in contante direttamente dal pagatore al beneficiario,
senza alcuna intermediazione;
b) operazioni di pagamento dal pagatore al
beneficiario effettuate tramite un agente commerciale
autorizzato in base a un accordo a negoziare o a concludere
la vendita o l'acquisto di beni o servizi a condizione che
agisca per conto del solo pagatore o del solo beneficiario
oppure qualora l'agente stesso non entri mai in possesso
dei fondi dei clienti;
c) trasporto materiale, a titolo professionale, di
banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il
trattamento e la consegna;
d) operazioni di pagamento consistenti nella raccolta
e nella consegna di contante, a titolo non professionale,
nel quadro di un'attivita' senza scopo di lucro o a fini di
beneficenza;
e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante
al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento, a
seguito di una richiesta esplicita dell'utente
immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di
pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi, nei
limiti eventualmente stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la
Banca d'Italia;
f) operazioni di cambio di valuta contante contro
contante nell'ambito delle quali i fondi non sono detenuti
su un conto di pagamento;
g) operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti
tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato al
prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a
disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari,
voucher, traveller's cheque, vaglia postali;
h) operazioni di pagamento realizzate all'interno di
un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei
titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali,
stanze di compensazione e/o banche centrali e altri
partecipanti al sistema e prestatori di servizi di
pagamento, fatta salva l'applicazione dell'art. 30;
i) operazioni di pagamento collegate
all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i
dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi
o proventi di cessioni, effettuate dalle persone di cui
alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti
creditizi, organismi di investimento collettivo o societa'
di gestione patrimoniale che prestano servizi di
investimento ed ogni altra entita' autorizzata ad avere la
custodia di strumenti finanziari;
l) servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici,
che supportano la prestazione dei servizi di pagamento,
senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire,
compresi l'elaborazione e la registrazione di dati, i
servizi fiduciari e di protezione dei dati personali,
l'autenticazione dei dati e delle entita', la fornitura di
reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la
manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i
servizi di pagamento;
m) servizi basati su specifici strumenti di pagamento
utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una
delle seguenti condizioni:
1) strumenti che possono essere utilizzati per
acquistare beni o servizi solo nei locali dell'emittente o
all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi
vincolati da un accordo commerciale con l'emittente;
2) strumenti che possono essere utilizzati
unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di
beni o servizi;
3) strumenti che sono regolamentati da un'autorita'
pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali
o fiscali, per l'acquisto di beni o servizi specifici da
fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente e
che hanno validita' solamente in un unico Stato membro;
n) operazioni di pagamento effettuate da un fornitore
di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in
aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica,
consentono a un utente della rete o del servizio di
effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla
relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente
stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o
servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il
valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro
50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non
superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento:
1) sia diretta all'acquisto di contenuti digitali e
servizi a tecnologia vocale;
2) sia effettuata da o tramite un dispositivo
elettronico nel quadro di un'attivita' di beneficenza, per
effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del
terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o
prevalente una o piu' attivita' caritatevoli tra quelle di
cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, individuate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Cabina di regia di cui all'art. 97 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
3) sia effettuata da o tramite un dispositivo
elettronico per l'acquisto di biglietti relativi
esclusivamente alla prestazione di servizi;
o) operazioni di pagamento realizzate tra prestatori
di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per
proprio conto;
p) operazioni di pagamento tra un'impresa madre e la
relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa
madre, senza alcuna intermediazione da parte di un
prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle
imprese appartenenti al medesimo gruppo;
q) servizi di prelievo di contante forniti da
prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o
piu' emittenti della carta, che non sono parti del
contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un
conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non
forniscano altri servizi di pagamento. E' fatta salva
l'applicazione dell'art. 32-quater.
(Omissis)».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 5 (Effettuazione dei pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. (Omissis).
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso
il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma
tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita'
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi
di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso
gli strumenti di cui all'art. 64, l'autenticazione dei
soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione
del processo di pagamento.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 64-bis del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 64 bis (Accesso telematico ai servizi della
Pubblica Amministrazione). - 1. I soggetti di cui all'art.
2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in
conformita' alle Linee guida, tramite il punto di accesso
telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui
all'art. 7, comma 01, i soggetti di cui all'art. 2, comma
2, i fornitori di identita' digitali e i prestatori dei
servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione,
progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo
da garantire l'integrazione e l'interoperabilita' tra i
diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1
e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce
applicative e, al fine di consentire la verifica del
rispetto degli standard e livelli di qualita' di cui
all'art. 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi
individuati dall'AgID con le Linee guida.
1-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera
a), rendono fruibili i propri servizi in rete tramite
applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il
punto di accesso telematico di cui al presente articolo,
salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla
societa' di cui all'art. 8, comma 2 del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12.
1-quater. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in
modalita' digitale e, al fine di attuare il presente
articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione
digitale entro il 28 febbraio 2021.
1-quinquies. La violazione dell'art. 64, comma 3-bis e
delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce
mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un
rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili
delle strutture competenti e comporta la riduzione, non
inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e
del trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime
strutture.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 8 del citato
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e'
riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 64 e 66 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2- sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati,
secondo le modalita' definite con il decreto di cui al
comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID
per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti,
nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita'
elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo
della carta di identita' elettronica per la verifica
dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali
e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i
predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f ) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
2-septies. Un atto giuridico puo' essere posto in
essere da un soggetto identificato mediante SPID,
nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti
fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'art.
71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera
manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volonta'.
Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli
atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa
anche regolamentare in materia di processo telematico.
2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di
fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014
del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014,
produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai
servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. L'identita' digitale, verificata ai
sensi del presente articolo e con livello di sicurezza
almeno significativo, attesta gli attributi qualificati
dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di
abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero
stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi,
elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le
modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere
b) e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali ai
fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi
on-line. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, a
decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'art.
2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le
identita' digitali e la carta di identita' elettronica ai
fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai
propri servizi in rete. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e'
stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente
le identita' digitali per consentire l'accesso delle
imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete.».
«Art. 66 (Carta d'identita' elettronica e carta
nazionale dei servizi). - 1. Le caratteristiche e le
modalita' per il rilascio, della carta d'identita'
elettronica sono definite dal comma 2-bis dell'art.
7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43.
2. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio,
per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi
sono definite con uno o piu' regolamenti, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione
pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei
seguenti principi:
a) all'emissione della carta nazionale dei servizi
provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le
pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
b) l'onere economico di produzione e rilascio delle
carte nazionale dei servizi e' a carico delle singole
amministrazioni che le emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale
connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono
possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi
in rete devono consentirne l'accesso ai titolari delle
carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di
emissione, che e' responsabile del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi puo' essere
utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
3. La carta d'identita' elettronica e l'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per il
rilascio della carta d'identita' elettronica, devono
contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d'identita' elettronica e l'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per il
rilascio della carta d'identita' elettronica, possono
contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di
dati sensibili:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla
legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al
comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di
razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i
servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che
possono o debbono essere conosciute dalla pubblica
amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la
firma elettronica.
5. La carta d'identita' elettronica e la carta
nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali
strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione
di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni, secondo le modalita' stabilite con le
Linee guida, sentiti il Ministro dell'economia e delle
finanze e la Banca d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione della carta di identita'
elettronica, del documento di identita' elettronico e della
carta nazionale dei servizi, nonche' le modalita' di
impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
decreti di cui al presente articolo e delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, possono sperimentare modalita' di
utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per
l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle
amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 possono
essere realizzate anche con modalita' elettroniche, nel
rispetto delle Linee guida, e contenere le funzionalita'
della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso
per via telematica ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni.
8-bis.».
- Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella GUUE L 119
del 4 maggio 2016.