IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  direttiva  2009/48/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 
  Visto il  decreto  legislativo  11  aprile  2011,  n.  54,  recante
attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli; 
  Visto in particolare, l'art. 32 del predetto decreto legislativo n.
54 del 2011, secondo cui  all'aggiornamento  e  alla  modifica  delle
disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti
da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE  si  provvede
con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi  dell'art.
11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  18  maggio
2012, recante Modifiche all'allegato II del  decreto  legislativo  11
aprile 2011, n. 54, in attuazione  della  direttiva  2012/7/UE  della
Commissione del 2 marzo 2012 che modifica l'allegato II,  parte  III,
della direttiva 2009/48/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
sulla sicurezza dei giocattoli, al fine  di  adeguarlo  al  progresso
tecnico,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana n. 173 del 26 luglio 2012 e registrato alla Corte dei  conti
il 20 giugno 2012, Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF,  registro
n. 7, foglio n. 236; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  3  febbraio
2015, recante modifiche all'allegato II del  decreto  legislativo  11
aprile 2011, n. 54, sulla sicurezza  dei  giocattoli,  in  attuazione
delle direttive della Commissione  2014/84/UE  del  30  giugno  2014,
2014/79/UE del 20 giugno 2014 e 2014/81/UE del 23  giugno  2014,  per
quanto riguarda il nickel,  le  sostanze  TCEP,  TCPP  e  TDCP  e  il
bisfenolo A, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 97 del 28 aprile 2015 e registrato alla Corte  dei  conti
il 20 febbraio 2015, Ufficio controllo atti  MISE  e  MIPAAF,  reg.ne
prev. n. 501; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  15  giugno
2016, recante modifiche all'allegato II,  appendice  C,  del  decreto
legislativo 11 aprile 2011, n.  54,  in  attuazione  delle  direttive
2015/2115/UE, 2015/2116/UE e 2015/2117/UE della  Commissione  del  23
novembre   2015,   per   quanto   riguarda    la    formammide,    il
benzisotiazolinone e, singolarmente o in  una  miscela  con  rapporto
3:1, il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  234  del  6
ottobre 2016 e registrato alla Corte dei conti  il  19  luglio  2016,
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 1986; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  2  novembre
2018, recante modifica dell'allegato II del  decreto  legislativo  11
aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva (UE)  2017/738  del
Consiglio che modifica l'allegato II della direttiva  2009/48/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al
fine di adeguarlo  al  progresso  tecnico,  per  quanto  riguarda  il
piombo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2018, n.  285,
registrato  alla  Corte  dei  conti  il  28  novembre  2018,  Ufficio
controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 843; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  5  dicembre
2018,  recante  recepimento  della  direttiva  (UE)  2017/898   della
Commissione del 24 maggio 2017 che modifica, per quanto  riguarda  il
bisfenolo A, l'allegato II, appendice C, della  direttiva  2009/48/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   sulla   sicurezza   dei
giocattoli, allo scopo di adottare  valori  limite  specifici  per  i
prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 2019, n. 9, registrato alla Corte dei conti il 7
gennaio 2019, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne  prev.  n.
13; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  2  agosto
2019, recante modifica all'allegato  II,  parte  III,  punto  13  del
decreto legislativo 11  aprile  2011,  n.  54,  in  attuazione  della
direttiva (UE) 2018/725 della Commissione  del  16  maggio  2018  che
modifica  l'allegato  II,  parte  III,  punto  13,  della   direttiva
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei
giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici,
per quanto riguarda il cromo VI, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
14 ottobre 2019, n. 241, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto
2019, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 883; 
  Vista altresi' la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  «Norme
generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
all'attuazione  della  normativa  e   delle   politiche   dell'Unione
europea», ed in particolare l'art. 35, comma 3, della medesima legge,
che regolando in generale l'attuazione in  via  amministrativa  delle
modifiche di ordine tecnico o esecutivo a  direttive  gia'  recepite,
conferma che «nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della
Costituzione, non disciplinate dalla legge o da  regolamento  emanato
ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva  di  legge,
le direttive dell'Unione europea possono essere recepite (...) ove di
contenuto non normativo, con atto amministrativo  generale  da  parte
del Ministro con competenza prevalente nella materia»; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione del 18 novembre
2019 che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei
giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici,
per quanto riguarda l'alluminio; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione del 19 novembre
2019 che modifica l'appendice  C  dell'allegato  II  della  direttiva
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adottare
valori  limite  specifici  per  i  prodotti  chimici  utilizzati   in
determinati giocattoli in relazione alla formaldeide; 
  Ritenuta le necessita' di attuare la direttiva (UE) 2019/1922 e  la
direttiva  (UE)  2019/1929,  provvedendo  con  un  unico  decreto  ad
adeguare a  tali  direttive  le  disposizioni  dell'allegato  II  del
decreto legislativo n. 54 del 2011; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14  gennaio  1994,
n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione  e  controllo
della Corte dei conti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'allegato II 
               del decreto legislativo n. 54 del 2011 
 
  1. Al punto 13 dell'allegato II, parte III, del decreto legislativo
11 aprile 2011, n. 54, la voce relativa all'alluminio  e'  sostituita
dalla seguente: 
 
=====================================================================
|              |    mg/kg di    |                   |   mg/kg di    |
|              | materiale per  |                   |   materiale   |
|              |   giocattoli   |                   |rimovibile dal |
|              |secco, fragile, |mg/kg di materiale |  giocattolo   |
|              |  in polvere o  |  per giocattoli   |   mediante    |
|  Elemento    |  flessibile    |liquido o colloso  |  raschiatura  |
+==============+================+===================+===============+
| «Alluminio   |    2 250       |       560         |    28 130»    |
+--------------+----------------+-------------------+---------------+
 
  2. Nell'allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile
2011, n. 54, e' aggiunta la seguente voce: 
 
=====================================================================
|        Sostanza         | Numero CAS   |      Valore limite       |
+=========================+==============+==========================+
|                         |              |   1,5 mg/l (limite di    |
|                         |              |migrazione) nei materiali |
|                         |              |polimerici per giocattoli |
|                         |              |   0,1 ml/m³ (limite di   |
|                         |              |   emissione) nel legno   |
|                         |              |  agglomerato con resine  |
|                         |              |utilizzato nei giocattoli |
|                         |              | 30 mg/kg (tenore limite) |
|                         |              |nei materiali tessili per |
|                         |              |   giocattoli 30 mg/kg    |
|                         |              |(tenore limite) nei cuoi e|
|                         |              |nelle pelli per giocattoli|
|                         |              | 30 mg/kg (tenore limite) |
|                         |              |nei materiali cartacei per|
|                         |              |   giocattoli 10 mg/kg    |
|                         |              |   (tenore limite) nei    |
|                         |              | materiali a base acquosa |
|      «Formaldeide       |   50-00-0    |    per giocattoli.»      |
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