IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2018/822/UE del Consiglio, del 25 maggio 2018,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
Vista la direttiva 2020/876/UE del Consiglio, del 24 giugno 2020,
che modifica la direttiva 2011/16/UE, per affrontare l'urgente
necessita' di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo
scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di
Covid-19;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, di recepimento
della citata direttiva 2018/822/UE del Consiglio, del 25 maggio 2018,
che all'art. 5, comma 2, dispone che: «Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite, senza modificazioni di
natura sostanziale, le regole tecniche per l'applicazione del
presente decreto, ivi compresa l'ulteriore specificazione degli
elementi distintivi dei meccanismi medesimi ai sensi dell'Allegato 1,
nonche' i criteri in base ai quali verificare quando i suddetti
meccanismi sono diretti ad ottenere un vantaggio fiscale.»;
Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed
esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra
gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico -
OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale,
fatto a Parigi il 27 maggio 2010;
Visto l'accordo multilaterale tra i Paesi membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in
materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari,
per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio
automatico di informazioni (Common Reporting Standard), firmato a
Berlino il 29 ottobre 2014, e le successive sottoscrizioni;
Vista la sezione 5 del citato accordo multilaterale, in cui viene
disposto che le informazioni scambiate sono soggette alle regole di
confidenzialita' e alle altre salvaguardie previste dalla convenzione
multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia
fiscale del 1988, comprese le disposizioni che limitano
l'utilizzazione delle informazioni scambiate;
Visto il modello per la comunicazione obbligatoria di informazioni
per far fronte ai meccanismi di elusione del Common Reporting
Standard e alle strutture offshore opache (Model Mandatory Disclosure
Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures -
MDR), approvato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) l'8 marzo 2018 e richiamato dal considerando n. 13
della direttiva 2018/822/UE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante
l'attuazione della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva
77/799/CEE;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28
dicembre 2015, di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, e
della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo
scambio automatico di informazioni nel settore fiscale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi, e successive modificazioni e, in particolare,
l'art. 31-bis, il quale prevede che l'Amministrazione finanziaria
provvede allo scambio, con le altre Autorita' competenti degli Stati
membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per
assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo
riscosse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione,
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n.
137, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/532 della Commissione,
del 28 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2015/2378, per
quanto riguarda i formulari tipo, incluso il regime linguistico, per
lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi
transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica;
Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla
libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n.
45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «promotore»: gli intermediari indicati all'art. 2, comma 1,
lettera c), primo periodo, prima parte, del decreto legislativo 30
luglio 2020, n. 100;
b) «fornitore di servizi»: gli intermediari indicati all'art. 2,
comma 1, lettera c), primo periodo, seconda parte, del decreto
legislativo 30 luglio 2020, n. 100;
c) «vantaggio extrafiscale»: qualunque vantaggio economico
quantificabile di natura non fiscale derivante dal meccanismo
transfrontaliero;
d) «condizione di riservatezza»: una clausola che vincola
contrattualmente l'intermediario o il contribuente a non divulgare a
terzi uno o piu' elementi del meccanismo commerciabile o su misura;
e) «conto finanziario»: un conto come definito dall'art. 1, comma
2, lettera a), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
28 dicembre 2015;
f) «istituzione finanziaria»: un soggetto di cui all'art. 1,
comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 28 dicembre 2015;
g) «attivita' finanziaria»: un'attivita' come definita dall'art.
1, comma 1, lettera l), del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 28 dicembre 2015;
h) «titolare del conto»: un soggetto di cui dall'art. 1, comma 2,
lettera s), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28
dicembre 2015;
i) «persone che esercitano il controllo»: i soggetti di cui
dall'art. 1, comma 2, lettera q), del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015;
l) «safe harbour»: un regime che, in relazione a specifiche
categorie di transazioni, fissa preventivamente regole certe e
parametri minimi conformandosi ai quali le imprese non sono tenute ad
ulteriori oneri probatori previsti dalle disposizioni o dalla prassi
in materia di prezzi di trasferimento;
m) «beni immateriali di difficile valutazione»: quei beni
immateriali o i diritti su beni immateriali, per i quali al momento
del loro trasferimento tra imprese associate:
1) non esistono affidabili transazioni comparabili;
2) al momento della definizione dell'accordo, le proiezioni dei
flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale
trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono
altamente incerte, rendendo difficile prevedere il livello di
profittabilita' complessiva finale del bene immateriale trasferito;
n) «cliente»: un soggetto che richiede, per se' o per altri, a un
intermediario una delle prestazioni indicate nell'art. 2, comma 1,
lettera c, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100;
o) «entita'»: un'entita' come definita dall'art. 1, comma 1,
lettera dd), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
28 dicembre 2015;
p) «veicolo offshore passivo»: e' un'entita' che non svolge
un'attivita' economica sostanziale supportata da personale,
attrezzature, attivita' e locali adeguati ed e' costituita,
residente, gestita, controllata o stabilita al di fuori della
giurisdizione di residenza di almeno uno dei titolari effettivi delle
attivita' detenute dall'entita';
q) «struttura offshore opaca»: un veicolo offshore passivo in cui
la proprieta' e' ideata in modo tale da non consentire
l'identificazione accurata del titolare effettivo o da far apparire
che un soggetto non sia il titolare effettivo, ovvero un veicolo
offshore passivo commercializzato quale mezzo idoneo a conseguire i
suddetti effetti.
2. Per quanto non definito al comma 1, si rinvia all'art. 2, comma
1, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100.