IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; Considerato che con tale disposizione e' stato approvato il nuovo criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionate, in forza del quale: «La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati»; Visti, inoltre, i commi 12 e 13 del sopra citato art. 16-ter; Considerato che, secondo quanto previsto dal comma 12 citato, le modalita' e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare con la procedura prevista dall'art. 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Considerato che, ai sensi del comma 13 citato, i nuovi criteri di classificazione sono applicabili solo alle convenzioni stipulate a decorrere dell'entrata in vigore del presente decreto e che ai segretari titolari di tali convenzioni, posti in disponibilita', e' corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che e' riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila; Visto l'art. 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo cui il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, definisce le modalita' procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonche' il fabbisogno di segretari comunali e provinciali; Ritenuto pertanto necessario provvedere all'individuazione dei nuovi criteri di classificazione delle sedi di segreteria convenzionata, secondo i principi e criteri direttivi illustrati in precedenza; Vista la proposta del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale, approvata nella seduta del 24 settembre 2020; Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, espresso nella seduta del 15 ottobre 2020; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. In attuazione dell'art. 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si definiscono le modalita' e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione, compresa la disciplina della fase transitoria, relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale di cui all'art. 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stipulate a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.