IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 8; 
  Considerato che con tale disposizione e' stato approvato  il  nuovo
criterio di classificazione delle sedi di  segreteria  convenzionate,
in forza del  quale:  «La  classe  di  segreteria  delle  convenzioni
previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' determinata dalla somma  degli
abitanti di tutti i comuni convenzionati»; 
  Visti, inoltre, i commi 12 e 13 del sopra citato art. 16-ter; 
  Considerato che, secondo quanto previsto dal comma  12  citato,  le
modalita' e la disciplina di dettaglio per l'applicazione  dei  nuovi
criteri di classificazione, compresa  la  disciplina  della  relativa
fase  transitoria,   sono   definite   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, da adottare con la  procedura  prevista  dall'art.  10,
comma 7, lettera a), del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 99 del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Considerato che, ai sensi del comma 13 citato, i nuovi  criteri  di
classificazione sono applicabili solo alle  convenzioni  stipulate  a
decorrere dell'entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  che  ai
segretari titolari di tali convenzioni, posti in  disponibilita',  e'
corrisposto il trattamento economico  in  godimento  presso  l'ultima
sede di servizio, previsto  dal  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di  posizione,
che e' riconosciuta nella misura  pari  a  quella  stabilita  per  il
comune capofila; 
  Visto l'art. 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10  ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
2012, n. 213, secondo cui il Ministro dell'interno, su  proposta  del
Consiglio direttivo per l'Albo nazionale  dei  segretari  comunali  e
provinciali, sentita la Conferenza Stato-citta' e  autonomie  locali,
definisce le modalita' procedurali e organizzative  per  la  gestione
dell'albo dei segretari, nonche' il fabbisogno di segretari  comunali
e provinciali; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  provvedere  all'individuazione  dei
nuovi  criteri  di   classificazione   delle   sedi   di   segreteria
convenzionata, secondo i principi e criteri direttivi  illustrati  in
precedenza; 
  Vista la proposta del Consiglio  direttivo  per  l'Albo  nazionale,
approvata nella seduta del 24 settembre 2020; 
  Acquisito il parere  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, espresso nella seduta del 15 ottobre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione dell'art. 16-ter, comma 12, del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, si definiscono le modalita' e la  disciplina  di
dettaglio per l'applicazione dei nuovi  criteri  di  classificazione,
compresa  la  disciplina  della  fase  transitoria,   relativi   alle
convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale di cui
all'art. 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
stipulate a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.