IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; 
  Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149; 
  Visto il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
ottobre   2020   recante   Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale
sono state disposte restrizioni  all'esercizio  di  talune  attivita'
economiche al fine di contenere la  diffusione  del  virus  COVID-19,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  25
ottobre 2020, n. 265; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3
novembre  2020  recante   "Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275  del  4  novembre  2020,  nonche'  le
relative ordinanze del Ministro della salute adottate in data 4,  10,
13 e 20 novembre 2020; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
ulteriori misure a sostegno dei settori piu' direttamente interessati
dalle  misure  restrittive,  adottate  con  i  predetti  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre  2020  e  del  3
novembre  2020,  per  la   tutela   della   salute   in   connessione
all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 novembre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga del termine di versamento del secondo acconto  delle  imposte
                       sui redditi e dell'IRAP 
 
  1.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento  della
seconda o  unica  rata  dell'acconto  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 e' prorogato al 10 dicembre
2020. 
  2. Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  98  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  e  all'articolo   6   del
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che  disciplinano  la  proroga
del termine di versamento della seconda  o  unica  rata  dell'acconto
delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i  soggetti  che  applicano
gli indici sintetici di affidabilita' fiscale. 
  3.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello  Stato,  con  ricavi  o  compensi  non
superiori a 50 milioni di euro nel  periodo  d'imposta  precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel primo  semestre  dell'anno  2020  rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente, il  termine  di  versamento
della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui  redditi  e
dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2019, e' prorogato al 30 aprile 2021. 
  4. Le disposizioni di cui al comma  3  si  applicano,  altresi',  a
prescindere dai requisiti  relativi  ai  ricavi  o  compensi  e  alla
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel  suddetto
comma, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o  professione
che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149,  aventi  domicilio  fiscale  o
sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate  da
uno scenario di massima gravita' e da un  livello  di  rischio  alto,
come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze  del
Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3  novembre  2020  e
dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020,  n.  149,  ovvero
per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree  del  territorio
nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da  un
livello di rischio alto come individuate alla medesima  data  del  26
novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del  decreto-legge  9
novembre 2020, n. 149. 
  5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4  sono  effettuati,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  in  un'unica  soluzione
entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di  quanto  gia'
versato. 
  6. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole «30 novembre 2020» sono sostituite  dalle  seguenti
«30 aprile 2021». 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 valutati in  1.759  milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.