IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 13-quater, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, il quale prevede che i dati risultanti dalle comunicazioni di cui
all'art. 109, comma 3 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono
forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per
struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende
disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno
istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di
cui all'art. 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate,
unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attivita'
di intermediazione immobiliare ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio
relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali;
Visto l'art. 13-quater, comma 3 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, il quale stabilisce che i criteri, i termini e le modalita'
per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 dello stesso art.
13-quater sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del medesimo decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia
entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il
termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque
adottato;
Visto l'art. 109, comma 3, del citato testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, che disciplina l'obbligo di comunicare alle
questure territorialmente competenti l'arrivo di persone alloggiate
in strutture ricettive, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali;
Visto l'art. 19-bis, comma 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.
113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il quale
dispone che l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si
interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano
anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o
parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2013), con
il quale sono state stabilite le modalita' di comunicazione dei dati
di cui al citato art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
sull'imposta di soggiorno che puo' essere istituita, con
deliberazione del consiglio, dai comuni capoluogo di provincia, dalle
unioni di comuni nonche' dai comuni inclusi negli elenchi regionali
delle localita' turistiche o citta' d'arte, a carico di coloro che
alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio,
da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al
prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
Visto il contributo di soggiorno, di cui all'art. 14, comma 16,
lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che consente a
Roma Capitale l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico
di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della citta', da
applicare secondo criteri di gradualita' in proporzione alla loro
classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di
soggiorno;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, concernente
il regime fiscale delle locazioni brevi e, in particolare, il comma
1, in base al quale per locazioni brevi si intendono i contratti di
locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a
trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei
servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati
da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita'
d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita'
di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un
immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare;
Visto il comma 4 dell'art. 4 del richiamato decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, in base al quale i soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali
telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile
con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare,
trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dello
stesso art. 4, conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i predetti dati;
Visto l'art. 4, comma 5 del medesimo del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, secondo il quale i soggetti residenti nel territorio
dello Stato che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare,
nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in
contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono
di unita' immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dello
stesso decreto-legge n. 50 del 2017, ovvero qualora intervengano nel
pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualita'
di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare
dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e
provvedono al relativo versamento con le modalita' di cui all'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa
certificazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in
cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui
al comma 2 dello stesso art. 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, la
ritenuta si considera operata a titolo di acconto;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 6 agosto 2020, la quale ha espresso parere favorevole;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
Oggetto del provvedimento e finalita'
1. Con il presente decreto sono individuati i criteri, i termini e
le modalita' per la fornitura da parte del Ministero dell'interno dei
dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture
ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, di cui
all'art. 109, comma 3 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
all'art. 19-bis, comma 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e
all'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, di seguito
denominati «Struttura».
2. I dati sono resi disponibili dal Ministero dell'interno, in
forma anonima e aggregata per struttura all'Agenzia delle entrate,
che li rende disponibili ai comuni che hanno istituito l'imposta di
soggiorno, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'art. 14, comma 16,
lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, previsto per Roma
Capitale, di seguito «contributo».
3. L'Agenzia delle entrate utilizza i dati, unitamente a quelli
trasmessi dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione
immobiliare ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente
alla correttezza degli adempimenti fiscali. I comuni utilizzano i
dati ricevuti ai fini di monitoraggio e per lo svolgimento
dell'attivita' di accertamento.