IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 200-bis (recante «Buono viaggio») del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 90 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il  sostegno  e  il
rilancio dell'economia»; 
  Visto in particolare il  comma  1  del  citato  art.  200-bis  come
modificato dall'art. 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che
istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
un fondo con una dotazione di 35 milioni di  euro  per  l'anno  2020,
destinato alla concessione, fino all'esaurimento  delle  risorse,  in
favore delle persone fisicamente  impedite  o  comunque  a  mobilita'
ridotta, con  patologie  accertate,  anche  se  accompagnate,  ovvero
appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli  effetti  economici
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in  stato
di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o
capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al  50  per  cento
della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro  20
per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per  gli
spostamenti effettuati  a  mezzo  del  servizio  di  taxi  ovvero  di
noleggio con conducente; 
  Visto che, ai sensi del comma 2  del  suddetto  art.  200-bis,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si  provvede  al
trasferimento, in favore dei comuni interessati  e  delle  regioni  e
province autonome, delle risorse del fondo di cui al comma 1, secondo
i seguenti criteri: a) una quota pari al 50 per cento del totale, per
complessivi 17,5 milioni di euro, e' ripartita  in  proporzione  alla
popolazione residente in ciascun comune  interessato;  b)  una  quota
pari al 30 per cento,  per  complessivi  10,5  milioni  di  euro,  e'
ripartita in proporzione al numero di  licenze  per  l'esercizio  del
servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio  di
noleggio con conducente rilasciata da ciascun comune interessato;  c)
una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di
euro, e' ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati; 
  Considerato che gli enti interessati provvedono alla erogazione del
beneficio secondo i criteri di cui al suddetto art. 200-bis, comma 4,
come modificato dall'art. 90 del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.
104; 
  Ritenuto che il  trasporto  pubblico  non  di  linea,  oggetto  del
beneficio di cui al suddetto art. 200-bis, si  riferisca  ai  servizi
disciplinati dalla legge 15  gennaio  1992,  n.  21,  recante  «Legge
quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici  non
di linea»; 
  Viste le statistiche dell'Istituto nazionale di statistica relative
alla popolazione residente nei comuni capoluogo  di  provincia  e  di
citta' metropolitana al 31  dicembre  2019,  come  individuati  nelle
codifiche del predetto Istituto e pubblicati sul sito www.istat.it 
  Acquisiti, presso i comuni interessati che hanno fornito  riscontro
alla relativa richiesta, i dati relativi al  numero  di  licenze  per
l'esercizio di servizi taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio di
servizi di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune ed in
corso di validita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Oggetto e finalita' del contributo 
 
  1. Il presente decreto individua le  risorse  spettanti  a  ciascun
comune capoluogo di citta' metropolitana o capoluogo di  provincia  a
valere sul fondo di cui all'art. 200-bis, comma 1, del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 90 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,
per la concessione di un buono viaggio,  fino  all'esaurimento  delle
risorse, in favore delle persone ivi residenti fisicamente impedite o
comunque a mobilita'  ridotta,  con  patologie  accertate,  anche  se
accompagnate, ovvero appartenenti a  nuclei  familiari  piu'  esposti
agli effetti economici  derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da
virus COVID-19 o in stato di bisogno. 
  2. Il buono viaggio di cui al comma 1 e' utilizzato, da  parte  dei
beneficiari, per gli spostamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020
a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente di cui
alla legge 21 gennaio 1992, n. 21, ed e' pari al 50 per  cento  della
spesa sostenuta e, comunque, non e' superiore a euro 20  per  ciascun
viaggio. La individuazione dei beneficiari e del contributo e' a cura
dei comuni, secondo i criteri di cui all'art. 200-bis, comma  4,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 90 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.