IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto l'art. 3, comma 19-bis, ultimo periodo, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto l'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Considerato che l'art. 5,  comma  5,  del  decreto  legislativo  28
maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi  di
valorizzazione e dei conseguenti  programmi  e  piani  strategici  di
sviluppo culturale, definiti ai  sensi  e  con  i  contenuti  di  cui
all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli
altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3,  del  citato
codice, dei beni e  delle  cose  indicati  nei  suddetti  accordi  di
valorizzazione; 
  Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 13  febbraio
2018 dal Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di  Firenze  (FI),  ai
sensi dell'art. 112, comma 4,  del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42; 
  Visto l'atto rep.  n.  64995  dell'11  marzo  2019,  con  il  quale
l'immobile denominato «Porzione del complesso monumentale  denominato
Forte di Belvedere», appartenente al demanio  pubblico  dello  Stato,
ramo storico-artistico, e' stato trasferito,  a  titolo  gratuito,  a
favore del Comune di Firenze (FI), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  23484  del  20
dicembre 2019, con la quale e' stato,  tra  l'altro,  comunicato  che
l'immobile denominato «Porzione del complesso monumentale  denominato
Forte di Belvedere», era gia' in uso al Comune di  Firenze  (FI),  in
forza della concessione rep. n. 39/1999  del  29  ottobre  1999,  con
decorrenza 29 ottobre 1999 e scadenza 28 ottobre 2018, a fronte della
corresponsione di un indennizzo annuo di 46.154,00 euro; 
  Visto l'art. 9 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in  data
13 febbraio 2018 e l'art. 9 dell'atto di attribuzione  dell'11  marzo
2019, secondo cui  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  provvedera',  a
decorrere dalla data del trasferimento dell'immobile, alla  riduzione
delle somme a qualsiasi titolo spettanti al comune  trasferitario  in
misura pari alla riduzione  delle  entrate  erariali  conseguente  al
trasferimento stesso; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n.  2020/12190/DSI-PRI
del 7 agosto 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dall'11 marzo 2019, le risorse, a  qualsiasi  titolo
spettanti al Comune di Firenze  (FI),  sono  ridotte  annualmente  in
misura pari alla riduzione  delle  entrate  erariali  conseguente  al
trasferimento  in  proprieta'  al   medesimo   comune   dell'immobile
denominato «Porzione del complesso monumentale  denominato  Forte  di
Belvedere». 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  46.154,00  euro
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.