IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, nonche' l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri  del  7
ottobre 2020  con  cui  il  medesimo  stato  di  emergenza  e'  stato
ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 con
la  quale,  tra  l'altro,  il  Ministero  della   salute   e'   stato
autorizzato, in deroga alle disposizioni di  cui  all'art.  7,  commi
5-bis e 6-bis, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modifiche, a  conferire  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, della durata massima di novanta giorni,  a  settantasei
medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto
1999,  n.  368,  e  successive   modifiche,   e   alle   disposizioni
dell'Accordo  collettivo  nazionale  23  marzo  2005   e   successive
modifiche, a quattro psicologi,  a  trenta  infermieri  e  a  quattro
mediatori culturali; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 414 del 7 febbraio 2020, di individuazione del soggetto  attuatore
per il Ministero della salute; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 637 del 21  febbraio  2020  con  la  quale  il  predetto  soggetto
attuatore del Ministero della salute e' stato autorizzato a prorogare
i  contratti  gia'  autorizzati  ai  sensi  dell'art.  1,  comma   2,
dell'ordinanza del Ministero della salute del 25  gennaio  2020  e  a
conferire  ulteriori  incarichi  di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, a personale medico, nel numero massimo di settantasette
unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello  stato
di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo  17
agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo  nazionale
23 marzo 2005; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 643 del 1° marzo 2020,  con  la  quale,  tra  l'altro,  il
soggetto attuatore di cui citato al decreto del Capo del Dipartimento
rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 e' stato autorizzato a conferire fino
a cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della
durata non superiore al termine di vigenza dello stato di  emergenza,
in deroga all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 645 dell'8 marzo 2020 ed, in particolare, l'art. 1, con il
quale il soggetto attuatore di cui al citato  decreto  del  Capo  del
Dipartimento rep. n. 414 del 7 febbraio 2020,  cosi'  come  integrato
dal decreto rep. n. 532 del 18 febbraio 2020, nell'ambito dei  poteri
di cui all'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  e'
stato autorizzato ad affidare in outsourcing,  per  il  potenziamento
del  Servizio  1500  -  numero   di   pubblica   utilita',   relativo
all'infezione da nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio di contact
center  di  primo  livello  composto  da   un   massimo   di duecento
postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per  un  periodo  di
due mesi; 
  Visto, altresi', l'art. 2 della predetta ordinanza n. 645/2020, con
il quale il citato soggetto attuatore del Ministero della  salute  e'
stato autorizzato a conferire ulteriori incarichi  di  collaborazione
coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo  di
trentotto unita', della durata non superiore al  termine  di  vigenza
dello stato di emergenza, anche in deroga  all'art.  24  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'art.  7,  commi  5-bis,  6  e
6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  all'Accordo
collettivo nazionale 23 marzo 2005; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 672 del 12 maggio 2020, con la quale  il  citato  soggetto
attuatore del Ministero della salute e' stato autorizzato a prorogare
l'affidamento in outsourcing del servizio di contact center di  primo
livello per il potenziamento del Servizio 1500  di  cui  all'art.  1,
comma 1, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 645 dell'8 marzo  2020  fino  al  termine  dello  stato  di
emergenza; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  assicurare  la   continuita'   delle
attivita' degli Uffici del Ministero  della  salute,  conseguenti  al
rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2
e, in particolare, anche riferiti al  potenziamento  dei  sistemi  di
controllo sanitario centrali e periferici; 
  Tenuto  conto  che  nella   la   contabilita'   speciale   di   cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.
635 del 13 febbraio 2020, risultano  disponibili  risorse  economiche
non spese; 
  Considerato  che  per  la  copertura  degli  oneri  derivanti   dal
mantenimento dei livelli di controllo sanitario  e  di  attivita'  di
profilassi nazionale e internazionale attivati,  il  Ministero  della
salute ha comunicato la disponibilita'  ad  integrare  la  richiamata
contabilita' speciale con le risorse proprie gia' stanziate,  per  il
2020, sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e  il
controllo delle malattie (CCM); 
  Considerato che la specificita' della  situazione  emergenziale  ha
visto  il  coinvolgimento  diretto  del  Ministero  della  salute  e,
conseguentemente, l'impegno effettivo  del  personale  del  Ministero
nelle attivita' connesse all'emergenza,  con  conseguente  necessita'
che al personale non dirigenziale del Ministero della salute  vengano
corrisposti  compensi  per  prestazioni   di   lavoro   straordinario
effettivamente reso nel limite massimo di 50  ore  mensili,  oltre  i
limiti di spesa previsti dalla vigente normativa anche contrattuale; 
  Viste le note del Ministero della salute del 14 settembre 2020, del
17 e del 25 novembre 2020; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle Province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
         Disposizioni per garantire la continuita' operativa 
               degli Uffici del Ministero della salute 
 
  1. Il Ministero  della  salute  e'  autorizzato,  anche  in  deroga
all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  all'art.
7, commi 5-bis, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e successive modificazioni, e all'Accordo  collettivo  nazionale
23 marzo 2005, ad avvalersi, fino al 31  gennaio  2021,  mediante  il
soggetto  attuatore  gia'  individuato  con  decreto  del  Capo   del
Dipartimento della protezione civile n.  414  del  7  febbraio  2020,
degli incarichi di collaborazione coordinata e  continuativa  di  cui
all'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio  2020  e  alle
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  637
del 21 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020 e n. 645 dell'8  marzo
2020, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente gia' intervenute
per  le  medesime  finalita',  con   oneri   quantificati   in   euro
3.929.388,61. 
  2. Il personale medico  di  cui  al  comma  1  continua  ad  essere
autorizzato  in  via  straordinaria  anche  allo  svolgimento   delle
funzioni proprie del medico di  porto  ed  aeroporto  in  materia  di
profilassi internazionale, di cui all'art. 2, comma 2  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637/2020. 
  3.  Il  soggetto  attuatore  di  cui  al  comma  1  e',   altresi',
autorizzato a prorogare, fino al 31  gennaio  2021  l'affidamento  in
outsourcing del servizio di contact center di I livello  attivato  ai
sensi dell'art. 1 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020 per il  potenziamento  del
Servizio 1500 - numero di pubblica utilita', con  oneri  quantificati
in euro 3.000.000,00. 
  4. Al proprio personale  non  dirigenziale  direttamente  impegnato
nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dal 31 gennaio 2020 e  fino
al 31 gennaio 2021, il Ministero della salute e'  autorizzato,  anche
oltre i limiti delle risorse assegnate nell'anno 2020, fermo restando
il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di  durata  massima
dell'orario di lavoro, a corrispondere compensi  per  prestazioni  di
lavoro straordinario effettivamente reso in  presenza  sul  luogo  di
lavoro,  nel  limite  massimo   di   50   ore   mensili   pro-capite,
esclusivamente nei confronti dei dipendenti effettivamente  impiegati
in attivita' direttamente connesse  alla  gestione  della  situazione
emergenziale, oltre i limiti quantitativi e di spesa  previsti  dalla
normativa anche contrattuale vigente in materia, nel  limite  massimo
di spesa di euro 511.597,00, di cui euro 359.930,00  a  valere  sulle
risorse  disponibili   a   legislazione   vigente   per   l'esercizio
finanziario 2020, nello Stato di previsione della spesa del Ministero
della salute per le predette finalita', e quanto ad euro 151.667,00 a
carico delle risorse indicate al comma 5. 
  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da  1  a
4, quantificati complessivamente in euro 7.081.056,61 si  provvede  a
valere sulla contabilita' speciale di cui all'ordinanza del Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio  2020.  A
tal fine il Ministero della salute e' autorizzato a trasferire  sulla
predetta contabilita' speciale le risorse pari ad  euro  2.165.539,31
allocate sul capitolo 4393 del centro nazionale per la prevenzione  e
il controllo delle malattie (CCM), di cui euro  700.000,00  a  carico
dell'esercizio  finanziario  2020  ed  euro  1.465.539,31  a   carico
dell'esercizio finanziario 2021. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 novembre 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli