IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con
la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15
ottobre 2020 e la delibera del Consiglio dei ministri del  7  ottobre
2020 con cui il medesimo stato di emergenza  e'  stato  ulteriormente
prorogato fino al 31 gennaio 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645  dell'8  marzo
2020, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n.  650  del
15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n.
654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26  marzo
2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del
5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e  667
del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del  15  maggio
2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020,  n.  689
del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691  del  4  agosto
2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020,  n.  698
del 18 agosto 2020, n. 702 del  15  settembre  2020,  n.  705  del  2
ottobre 2020 e n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020,
n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15
novembre 2020 e n. 714  del  20  novembre  2020  recanti:  «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile  in  relazione  all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  5  marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19; 
  Visto, in particolare, l'art. 74-bis, del citato  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, con cui, allo scopo di  fronteggiare  i  contesti
emergenziali in atto, anche  tenuto  conto  dei  nuovi  ed  ulteriori
compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, la  dotazione  organica  del  ruolo  speciale
tecnico-amministrativo del  personale  dirigenziale  di  prima  e  di
seconda fascia della protezione civile, di  cui  all'art.  9-ter  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  e'  stata  incrementata
nella misura di un posto di prima fascia e di  un  posto  di  seconda
fascia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
ottobre  2020,  in  corso  di  registrazione  presso  gli  organi  di
controllo, di modifica dell'art. 21 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012  che,  in  attuazione  del
citato  decreto  legge,  incrementa  il  numero  dei  dirigenti   del
Dipartimento della protezione civile; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 672 del 12  maggio  2020,
che ha previsto la possibilita' di prorogare,  fino  al  1°  dicembre
2020, in deroga all'art. 19, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, gli incarichi  dirigenziali  gia'  conferiti  dal
Dipartimento della protezione civile a seguito di interpello; 
  Visto il decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri del 24 novembre 2020  recante  «Organizzazione
interna del  Dipartimento  della  protezione  civile»,  in  corso  di
registrazione agli organi di controllo; 
  Considerata l'impossibilita' di poter provvedere alle procedure  di
interpello di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, in ragione dello straordinario impegno del Dipartimento della
protezione  civile  nella  gestione  e  contrasto  dell'emergenza  in
rassegna; 
  Ravvisata,  pertanto,  la  necessita',  in   ragione   dell'attuale
straordinaria situazione determinatasi nel territorio  nazionale  con
riferimento alla diffusione della  pandemia  da  Covid-19,  di  dover
disporre  l'ulteriore  proroga  degli  incarichi  dirigenziali  sopra
citati  nelle  more  che  entri  in  vigore   il   provvedimento   di
riorganizzazione  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  onde
consentirne l'operativita'; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle Province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni per l'operativita'  del  Dipartimento  della  protezione
                               civile 
 
  1. Gli incarichi dirigenziali gia' conferiti dal Dipartimento della
protezione civile a seguito di interpello con scadenza  entro  il  30
settembre 2020, gia' prorogati fino al  1°  dicembre  2020  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione  civile  n.  672  del  12  maggio  2020,  possono   essere
ulteriormente prorogati, in deroga all'art. 19, comma 2, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  fino  al  31  gennaio  2021.  Ai
relativi  oneri,  quantificati  in  126.889,53  euro,   si   provvede
nell'ambito dei pertinenti capitoli di spesa n. 135 «Retribuzioni del
personale di ruolo al netto dell'IRAP» e n. 137 «Oneri per IRAP sulle
retribuzioni  del  personale  di  ruolo»  iscritti  nel   centro   di
responsabilita' 1 «Segretariato generale» del bilancio di  previsione
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   per   l'esercizio
finanziario 2020 e 2021. 
  2. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso
impegno in ragione  delle  maggiori  esigenze  connesse  al  contesto
emergenziale in  rassegna,  il  personale,  dirigenziale  e  non,  in
servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento  della
protezione civile che, al 31 dicembre  2020,  non  ha  potuto  fruire
delle ferie maturate entro i periodi di cui all'art. 22, comma 11,  e
di  cui  all'art.  42,  commi  12  e  13,  dei  rispettivi  Contratti
collettivi nazionali di lavoro  del  comparto  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ovvero entro  analoghi  termini  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, dovra' fruirne in periodi compatibili con  le
oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2021. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 novembre 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli