IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 30;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori
misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e
in particolare l'art. 24;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020,
n. 275, e in particolare l'art. 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 3 dicembre 2020, n. 301, e in particolare l'art. 14, comma
2;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 19 novembre 2020,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 novembre 2020, n.
289;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 novembre 2020,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n.
292;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n.
296;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Visti i verbali del 20 e 27 novembre 2020, nonche' il verbale del 4
dicembre 2020, della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del
Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report
n. 29;
Visto, altresi', il verbale del 4 dicembre 2020 del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni e integrazioni;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto della permanenza per
quattordici giorni delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Marche, Puglia e Umbria, in un livello di rischio o scenario
inferiore a quello che ha determinato l'applicazione delle misure di
cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3 novembre 2020;
Visto che, ai sensi del comma 16-ter dell'art. 1, del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, come inserito dall'art. 24 del decreto-legge
30 novembre 2020, n. 157, «l'accertamento della permanenza per 14
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma
16-bis, come verificato dalla Cabina di regia, comporta
l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle
misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la
Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore»;
Sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Marche, Puglia e Umbria;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
Nuova classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Marche, Puglia e Umbria
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, ferma restando l'applicazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, per le Regioni
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria cessa
l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.