IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 11, comma 5-bis, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
ai sensi del quale «Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture
sono stabiliti i casi in  cui  i  progetti  relativi  alle  opere  da
realizzare da parte di  ANAS  e  delle  altre  concessionarie  devono
essere sottoposte  al  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici per la loro valutazione tecnico-economica»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  e  successive
modificazioni,  di  seguito  codice  dei  contratti  pubblici  e,  in
particolare, l'art. 215; 
  Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.  55  e
successive modificazioni, che, al fine di accelerare  e  semplificare
le procedure di realizzazione di opere  pubbliche,  prevede  che  «In
deroga all'art. 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici esprime il  parere  obbligatorio  di  cui  al  comma  3  del
medesimo art. 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica
ed economica di lavori pubblici di  competenza  statale,  o  comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari  o
superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori  pubblici  di  importo
inferiore a 100 milioni di euro e fino  a  50  milioni  di  euro,  le
competenze del  Consiglio  superiore  sono  esercitate  dai  comitati
tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per  le
opere pubbliche. Per i lavori pubblici  di  importo  inferiore  a  50
milioni di euro si prescinde  dall'acquisizione  del  parere  di  cui
all'art. 215, comma 3, del  citato  decreto  legislativo  n.  50  del
2016.»; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120  e,  in
particolare, l'art. 8, comma 7, lettera d); 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
19 giugno 2015, n. 203; 
  Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento delle previsioni di
cui al citato decreto  ministeriale  n.  203  del  2015  al  fine  di
allinearle alla disciplina contenuta  nell'art.  215,  comma  3,  del
decreto legislativo n.  50  del  2016,  nell'art.  1,  comma  7,  del
decreto-legge n. 32 del 2019 nonche' nell'art. 8,  comma  7,  lettera
d), del decreto-legge n. 76 del 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Parere obbligatorio sui progetti 
                    delle concessionarie statali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 11, comma  5-bis,  della  legge  23  dicembre
1992, n. 498, sono sottoposti al parere  obbligatorio  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici i  progetti  definitivi  relativi  alle
opere da realizzare da parte di ANAS  e  delle  altre  concessionarie
autostradali di importo superiore a quello  previsto  dall'art.  215,
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e  successive
modificazioni. 
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e fino alla scadenza del
termine di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
e successive modificazioni, sono sottoposti  al  parere  obbligatorio
del Consiglio superiore dei lavori pubblici esclusivamente i progetti
di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  relativi  alle   opere   da
realizzare da parte di ANAS e delle altre concessionarie autostradali
di importo pari o superiore a quello previsto dal primo  periodo  del
comma 7 del citato art. 1. 
  3. Nei casi previsti dal comma 1, il parere  obbligatorio  e'  reso
entro il termine e secondo le modalita' di cui all'art. 215, comma 5,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nei casi previsti  dal
comma 2, il parere obbligatorio e' reso entro il termine e secondo le
modalita' di cui all'art. 1, comma 8,  del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, e successive modificazioni. 
  4. Si applica l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile  2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55, e successive modificazioni.