IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 11, comma 5-bis, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
ai sensi del quale «Con decreto del Ministro delle infrastrutture
sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da
realizzare da parte di ANAS e delle altre concessionarie devono
essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici per la loro valutazione tecnico-economica»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni, di seguito codice dei contratti pubblici e, in
particolare, l'art. 215;
Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e
successive modificazioni, che, al fine di accelerare e semplificare
le procedure di realizzazione di opere pubbliche, prevede che «In
deroga all'art. 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del
medesimo art. 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica
ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o
superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo
inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le
competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati
tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le
opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50
milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui
all'art. 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del
2016.»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in
particolare, l'art. 8, comma 7, lettera d);
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
19 giugno 2015, n. 203;
Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento delle previsioni di
cui al citato decreto ministeriale n. 203 del 2015 al fine di
allinearle alla disciplina contenuta nell'art. 215, comma 3, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, nell'art. 1, comma 7, del
decreto-legge n. 32 del 2019 nonche' nell'art. 8, comma 7, lettera
d), del decreto-legge n. 76 del 2020;
Decreta:
Art. 1
Parere obbligatorio sui progetti
delle concessionarie statali
1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5-bis, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, sono sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio
superiore dei lavori pubblici i progetti definitivi relativi alle
opere da realizzare da parte di ANAS e delle altre concessionarie
autostradali di importo superiore a quello previsto dall'art. 215,
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e fino alla scadenza del
termine di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
e successive modificazioni, sono sottoposti al parere obbligatorio
del Consiglio superiore dei lavori pubblici esclusivamente i progetti
di fattibilita' tecnica ed economica relativi alle opere da
realizzare da parte di ANAS e delle altre concessionarie autostradali
di importo pari o superiore a quello previsto dal primo periodo del
comma 7 del citato art. 1.
3. Nei casi previsti dal comma 1, il parere obbligatorio e' reso
entro il termine e secondo le modalita' di cui all'art. 215, comma 5,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nei casi previsti dal
comma 2, il parere obbligatorio e' reso entro il termine e secondo le
modalita' di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, e successive modificazioni.
4. Si applica l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.
55, e successive modificazioni.