IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26, 27 e 48; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con
la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15
ottobre 2020; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645  dell'8  marzo
2020, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n.  650  del
15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n.
654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26  marzo
2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del
5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 665,  666
e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n.  673  del  15
maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24  luglio  2020,
n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n.  691  del  4
agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17  agosto  2020,
n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2
ottobre 2020 e n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020,
n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15
novembre 2020 e n. 714  del  20  novembre  2020  recanti:  «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile  in  relazione  all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  5  marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Ravvisata la necessita' di assicurare il ripristino della capacita'
di risposta alle emergenze del Servizio  nazionale  della  protezione
civile, in considerazione del  massiccio  ed  intensivo  utilizzo  di
attrezzature e mezzi impiegati dalle  regioni,  province  autonome  e
dalle organizzazioni di volontariato iscritte  nell'elenco  nazionale
del volontariato di protezione civile  per  fronteggiare  l'emergenza
COVID-19; 
  Considerato che le  regioni,  le  province  autonome  e  le  citate
organizzazioni di volontariato hanno rappresentato un  fabbisogno  di
circa 14.000.000,00 di euro per il ripristino della funzionalita', il
ricondizionamento, la  manutenzione  straordinaria  ed  il  reintegro
delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle  attivita'  necessarie
per fronteggiare l'emergenza in rassegna; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Ripristino della capacita' di risposta del Servizio  nazionale  della
                          protezione civile 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  tempestivamente  il  ripristino  della
capacita' di risposta del Servizio nazionale della protezione civile,
in considerazione del massiccio ed intensivo utilizzo di attrezzature
e  mezzi  impiegati  dalle  regioni,  province   autonome   e   dalle
organizzazioni di volontariato  iscritte  nell'elenco  nazionale  del
volontariato di  protezione  civile,  impegnati  nelle  attivita'  di
soccorso ed assistenza alla popolazione conseguenti all'emergenza  in
rassegna   e   nelle   altre   attivita'   connesse   alla   gestione
dell'emergenza,  il  Dipartimento  della   protezione   civile   puo'
autorizzare l'avvio immediato degli interventi  volti  al  ripristino
della  funzionalita',   al   ricondizionamento,   alla   manutenzione
straordinaria  e  al  reintegro  delle  attrezzature  e   dei   mezzi
impiegati, qualora non convenientemente ripristinabili. 
  2.  Le  regioni,  le  province  autonome  e  le  organizzazioni  di
volontariato iscritte nell'elenco centrale presentano al Dipartimento
della  protezione  civile,  entro  sessanta  giorni  dalla  data   di
pubblicazione della presente ordinanza, l'elenco delle attrezzature e
dei  mezzi  impiegati  la  cui  funzionalita'  necessita  di   essere
ripristinata, unitamente all'analitica  quantificazione  delle  spese
necessarie. Le regioni e le province autonome presentano altresi'  al
Dipartimento,  entro  i  medesimi  termini,  l'elenco  dei  beni   da
ripristinare delle  organizzazioni  di  volontariato  iscritte  negli
elenchi  territoriali.  Il  Dipartimento  della   protezione   civile
provvede alla necessaria istruttoria all'esito  della  quale  approva
l'elenco degli interventi di cui  al  comma  1  e  autorizza  l'avvio
immediato delle procedure di acquisizione,  determinando  l'ammontare
massimo dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari puo'
essere riconosciuta ed erogata, su  richiesta,  un'anticipazione  non
superiore al 50% del contributo spettante. Il saldo e' erogato dietro
presentazione di apposita rendicontazione.