IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  che  attua  la
direttiva 96/92/CE, recante  norme  comuni  per  il  mercato  interno
dell'energia elettrica ed in particolare l'art. 9, comma 1, ai  sensi
del quale l'attivita'  di  distribuzione  dell'energia  elettrica  e'
svolta   in   regime   di   concessione   rilasciata   dal   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro  dello
sviluppo economico, e l'art. 9, comma 1, che prevede che  le  imprese
distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la
quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative di  produzione
e distribuzione di cui all'art. 4, numero 8, della legge  6  dicembre
1962, n. 1643, continuano a svolgere  il  servizio  di  distribuzione
sulla base di concessioni rilasciate  entro  il  31  marzo  2001  dal
Ministro dell'industria del commercio  e  dell'artigianato  e  aventi
scadenza il 31 dicembre 2030; 
  Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma
7,  del  citato  decreto  legislativo  i   clienti   vincolati   sono
legittimati a stipulare contratti di fornitura di  energia  elettrica
esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area
territoriale dove e' localizzata l'utenza; 
  Visto  in  particolare  l'art.  9,  comma  4,  del  citato  decreto
legislativo,  ai  sensi  del  quale  le  societa'  di   distribuzione
partecipate dagli enti locali possono chiedere a Enel S.p.a.  che  ha
costituito Enel distribuzione S.p.a., la cessione di rami di  azienda
dedicati all'esercizio dell'attivita' di distribuzione nei comuni nei
quali le predette societa' servono almeno il 20% delle utenze nonche'
ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma
stesso; 
  Vista la legge 14 novembre 1995,  n.  481,  recante  norme  per  la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'  e  per
la istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi  stessi  ed
in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e  37,  e  3,  comma  8,
recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi  disciplinati
ed in  materia  di  attivita'  elettriche  esercitate  dalle  imprese
elettriche degli enti locali; 
  Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il  gas
n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
164 del 15 luglio 1999, recante  norme  sulla  separazione  contabile
amministrativa per i  soggetti  giuridici  che  operano  nel  settore
dell'energia elettrica; 
  Visto il decreto  del  Ministero  dell'industria  del  commercio  e
dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione  dell'ambito  della
rete elettrica di trasmissione nazionale (e i successivi  decreti  di
ampliamento); 
  Vista la proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas
formulata con delibera 37/01 del 28 febbraio  2001,  ma  ritenuto  di
dover considerare: 
    che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in  materia  di
razionalizzazione  dell'attivita'   di   distribuzione   di   energia
elettrica,  le  concessioni  devono  essere  rilasciate  sulla   base
dell'ambito  territoriale  individuato  a  livello  di   comune,   in
conformita' a quanto stabilito al comma 3, dell'art. 9,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e che, quindi e'  opportuno,  per  le
imprese  distributrici  che  operano  su  piu'  territori   comunali,
rilasciare la concessione  di  distribuzione  di  energia  elettrica,
predisponendo  degli  elenchi  di  comuni  da  allegare  al  presente
decreto; 
    che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico
nazionale e  agli  sviluppi  del  processo  di  liberalizzazione  del
mercato elettrico, l'ambito territoriale  potra'  essere  oggetto  di
modifiche a seguito di  eventuali  separazioni  e  cessioni  di  rami
d'azienda  dedicati  all'esercizio  dell'attivita'  di  distribuzione
dell'energia elettrica  in  conseguenza  dei  quali  la  concessione,
previa approvazione del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, puo' essere volturata all'altro soggetto; 
    che l'attivita' di misura dell'energia elettrica, pur non essendo
oggetto della concessione di  distribuzione  dell'energia  elettrica,
deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in  via
esclusiva,   tenendo   conto   delle   peculiarita'   dell'utenza   e
dell'evoluzione della normativa in materia; 
    che, al  fine  di  garantire  la  trasparenza  dell'attivita'  di
distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo
sviluppo dei servizi  di  tele  conduzione  necessitano  di  apposite
disposizioni; 
  Visto il parere dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato formulato con lettera n. 17051 in data 5 aprile 2001; 
  Visto  il  decreto  legislativo  1  giugno  2011  n.  93,   recante
«Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE»; 
  Vista la domanda presentata in data 6 settembre 2000  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato dal Comune di Offida
(AP), per il rilascio della concessione di distribuzione  di  energia
elettrica nel Comune medesimo; 
  Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, nel Comune di Offida
il servizio di distribuzione dell'energia  elettrica  era  esercitato
sia dal Comune medesimo, per il 98,25% delle  utenze,  sia  dall'ENEL
S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.) per la restante parte; 
  Vista la nota  fax  di  questo  Ministero  del  21  febbraio  2001,
indirizzata al Comune di Offida, nella quale si  chiedeva  al  Comune
una serie di informazioni e dati  necessari  per  il  rilascio  della
concessione del servizio di distribuzione e la successiva nota fax di
riscontro del Comune di Offida del 6 marzo 2001; 
  Vista la nota fax del 7 maggio 2002  con  la  quale  il  Comune  di
Offida chiedeva il rinvio della firma della convenzione a dopo il  22
maggio, in quanto l'approvazione  da  parte  del  Consiglio  comunale
dello schema di convenzione inerente la concessione dell'attivita' di
distribuzione di energia elettrica era  stata  posta  all'ordine  del
giorno del Consiglio comunale del successivo 16 maggio; 
  Vista la nota del 31 dicembre 2002 con la quale il Comune di Offida
comunicava a questo Ministero l'avvenuta approvazione dello schema di
convenzione inerente la concessione dell'attivita'  di  distribuzione
di energia elettrica da parte del Consiglio comunale e la  successiva
costituzione da  parte  del  Comune  della  societa'  Energie  Offida
s.r.l., interamente partecipata dal Comune di Offida  alla  quale  e'
stata conferita l'attivita' di vendita  e  distribuzione  di  energia
elettrica nel territorio comunale con decorrenza 1 gennaio 2003; 
  Visto che nella medesima nota il Comune chiedeva di riformulare  lo
schema di convenzione adattandolo alla nuova struttura societaria; 
  Considerato  che  in  data  25  febbraio  2003   questo   Ministero
trasmetteva al Comune il nuovo schema di convenzione in favore  della
societa' Energie Offida S.r.l.; 
  Vista la domanda presentata in data  19  marzo  2003  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  da  Energie  Offida
s.r.l., per il rilascio della concessione di distribuzione di energia
elettrica nel Comune di Offida; 
  Visto la nota del 1 aprile  2003  con  la  quale  questo  Ministero
richiedeva  ad  Energie  Offida   S.r.l.   la   presentazione   della
documentazione necessaria per il rilascio della concessione; 
  Considerato che nel 2003 il procedimento di concessione non  si  e'
concluso in quanto Energie Offida S.r.l. non ha adempiuto all'inoltro
della documentazione richiesta da questo Ministero; 
  Vista la  nota  di  Energie  Offida  S.r.l.  del  10  luglio  2018,
acquisita da questo Ministero con prot. n. 0018325 in data 18  luglio
2018,  con  la  quale  la  suddetta  societa',  comunicando  che   la
documentazione propedeutica alla sottoscrizione della convenzione non
era stata inoltrata a questo  Ministero  per  mero  errore  materiale
nella  trasmissione,  provvedeva  a  trasmettere  la   documentazione
richiesta e a richiedere a questo Ministero  la  formalizzazione  del
decreto di concessione  del  servizio  di  distribuzione  di  energia
elettrica nel Comune di Offida; 
  Considerato che la societa' Energie Offida S.r.l., dall'esame della
documentazione  inviata,   risulta   essere   idonea   ad   espletare
l'attivita' di distribuzione di energia elettrica,  in  quanto  serve
almeno il 20% delle utenze presenti sul territorio comunale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' rilasciata a titolo gratuito  alla  societa'  Energie  Offida
S.r.l. con sede legale in Offida (AP), Corso Serpente  Aureo  n.  66,
partita iva 01745750446, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 9
del  decreto  legislativo  16  marzo  1999  n.  79,  la   concessione
dell'attivita' di distribuzione di energia elettrica  nel  Comune  di
Offida (AP). 
  2. Il servizio di  cui  al  comma  1  deve  essere  svolto  per  le
finalita' e secondo le condizioni, modalita' e limiti previsti  dalla
annessa convenzione. 
  3. La concessione di cui al comma 1  ha  scadenza  il  31  dicembre
2030.