IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 60, comma 3,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per
il sostegno e il rilancio dell'economia», che ha istituito nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo
per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione
dell'attivita' d'impresa», con una dotazione di 300 milioni di euro
per l'anno 2020;
Considerato che il predetto art. 43 prevede:
al comma 2, che il fondo e' finalizzato alla ristrutturazione di
imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte
nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 e delle societa' di capitali, aventi un numero
di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta, che si trovino in
uno stato di difficolta' economico-finanziaria ovvero di imprese che,
indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e
rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;
al comma 2-bis, che nelle ipotesi di autorizzazione della proroga
di sei mesi della cassa integrazione di cui all'art. 44 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il fondo opera
per i costi da sostenersi dalla societa' in relazione alla proroga
medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della
societa' interessata. In tali casi, la procedura di licenziamento
gia' avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operativita'
della proroga della cassa integrazione per consentire la
finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attivita'
produttiva;
al comma 3, che il fondo opera attraverso interventi nel capitale
di rischio delle imprese, effettuati a condizioni di mercato, nel
rispetto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione
europea 2014/C 19/04, nonche' attraverso misure di sostegno al
mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli
strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro;
al comma 4, che le imprese destinatarie degli interventi del
fondo devono notificare al Ministero dello sviluppo economico le
informazioni relative a:
a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli
impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita,
prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o
del gruppo di appartenenza dell'impresa;
b) le imprese che abbiano gia' manifestato interesse
all'acquisizione della societa' o alla prosecuzione dell'attivita'
d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare
un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori
stranieri;
c) le opportunita' per i dipendenti di presentare una proposta
di acquisto ed ogni altra possibilita' di recupero degli asset da
parte degli stessi;
Considerato, altresi', che il comma 5 del medesimo art. 43 demanda
a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione dei
criteri e delle modalita' di gestione e di funzionamento del fondo,
delle procedure per l'accesso ai relativi interventi, con priorita'
alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e
sullo sviluppo del sistema produttivo e dei criteri per la
definizione dello stato di difficolta' economico-finanziaria
funzionale all'accesso al fondo;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica italiana 12 gennaio 1991, n.
10;
Vista la comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti
sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il
finanziamento del rischio» (2014/C 19/04);
Vista la comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese non finanziarie in difficolta'» (2014/C 249/01);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115,
concernente «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
ed integrazioni»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in
particolare, l'art. 1, comma 852, che ha disposto l'istituzione, da
parte del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un'apposita
struttura finalizzata a contrastare il declino dell'apparato
produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attivita'
e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e successive integrazioni e modificazioni
e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti recanti
disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle
agevolazioni ricevute;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese», convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9
agosto 2018, n. 96;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante
«Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273»;
Considerato che l'attuazione delle misure di sostegno in favore
delle imprese che versano in uno stato di difficolta' ai sensi del
paragrafo 2.2 della comunicazione 2014/C 249/01 e' subordinata alla
notifica alla Commissione europea di uno specifico regime di aiuti e
alla successiva approvazione dello stesso da parte della medesima
Commissione nel caso di piccole e medie imprese, ovvero
all'autorizzazione dell'aiuto nei confronti di ciascuna grande
impresa;
Considerato che all'attuazione dell'art. 43, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 34/2020 si provvedera' con separato decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali;
Sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Comunicazione 2014/C 19/04»: la comunicazione della
Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati
a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio
(2014/C 19/04);
b) «Comunicazione 2014/C 249/01»: la comunicazione della
Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in
difficolta'»;
c) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
d) «decreto-legge n. 104/2020»: il decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia»;
e) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art.
4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e
successive modificazioni ed integrazioni;
f) «Fondo»: il fondo per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa, istituito
dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020;
g) «investitore privato indipendente»: colui che non e' socio
dell'impresa in cui investe, compresi i business angels e le
istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a
condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio
investimento; al momento della costituzione di una nuova societa',
tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati
indipendenti dalla stessa;
h) «marchi storici di interesse nazionale»: i marchi d'impresa
iscritti nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di
cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
i) «imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica
per l'interesse nazionale»: le imprese che svolgono la propria
attivita' in settori economici ritenuti strategici ai sensi dell'art.
15 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 ovvero che rivestono
un ruolo chiave nel promuovere lo sviluppo e il benessere della
collettivita';
j) «Ministero»: la Direzione generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico;
k) «struttura per la crisi d'impresa»: la struttura prevista
dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni ed integrazioni;
l) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come
definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE
del 6 maggio 2003.