IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 43 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante
«Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 60,  comma  3,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per
il sostegno e il rilancio  dell'economia»,  che  ha  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo
per la salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  e  la  prosecuzione
dell'attivita' d'impresa», con una dotazione di 300 milioni  di  euro
per l'anno 2020; 
  Considerato che il predetto art. 43 prevede: 
    al comma 2, che il fondo e' finalizzato alla ristrutturazione  di
imprese titolari di marchi storici di  interesse  nazionale  iscritte
nel registro di cui  all'art.  185-bis  del  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30 e delle societa' di capitali, aventi  un  numero
di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta, che  si  trovino  in
uno stato di difficolta' economico-finanziaria ovvero di imprese che,
indipendentemente  dal  numero  degli  occupati,  detengono  beni   e
rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale; 
    al comma 2-bis, che nelle ipotesi di autorizzazione della proroga
di  sei  mesi  della  cassa  integrazione  di  cui  all'art.  44  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il  fondo  opera
per i costi da sostenersi dalla societa' in  relazione  alla  proroga
medesima  ed  indipendentemente  dal  numero  dei  dipendenti   della
societa' interessata. In tali casi,  la  procedura  di  licenziamento
gia' avviata deve intendersi sospesa per il periodo  di  operativita'
della  proroga   della   cassa   integrazione   per   consentire   la
finalizzazione   degli   esperimenti   di   cessione   dell'attivita'
produttiva; 
    al comma 3, che il fondo opera attraverso interventi nel capitale
di rischio delle imprese, effettuati a  condizioni  di  mercato,  nel
rispetto di quanto previsto  dalla  comunicazione  della  Commissione
europea 2014/C  19/04,  nonche'  attraverso  misure  di  sostegno  al
mantenimento dei livelli  occupazionali,  in  coordinamento  con  gli
strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro; 
    al comma 4, che le  imprese  destinatarie  degli  interventi  del
fondo devono notificare al  Ministero  dello  sviluppo  economico  le
informazioni relative a: 
      a) le azioni che intendono porre  in  essere  per  ridurre  gli
impatti occupazionali, ad esempio  attraverso  incentivi  all'uscita,
prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o
del gruppo di appartenenza dell'impresa; 
      b)  le  imprese  che   abbiano   gia'   manifestato   interesse
all'acquisizione della societa' o  alla  prosecuzione  dell'attivita'
d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per  trovare
un possibile acquirente, anche  mediante  attrazione  di  investitori
stranieri; 
      c) le opportunita' per i dipendenti di presentare una  proposta
di acquisto ed ogni altra possibilita' di  recupero  degli  asset  da
parte degli stessi; 
  Considerato, altresi', che il comma 5 del medesimo art. 43  demanda
a un decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentito  il
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  la  definizione  dei
criteri e delle modalita' di gestione e di funzionamento  del  fondo,
delle procedure per l'accesso ai relativi interventi,  con  priorita'
alle domande che impattano maggiormente sui profili  occupazionali  e
sullo  sviluppo  del  sistema  produttivo  e  dei  criteri   per   la
definizione  dello   stato   di   difficolta'   economico-finanziaria
funzionale all'accesso al fondo; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria per il  1990)»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica italiana 12 gennaio 1991,  n.
10; 
  Vista la comunicazione della Commissione recante gli  «Orientamenti
sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti  per  il
finanziamento del rischio» (2014/C 19/04); 
  Vista la comunicazione della Commissione recante gli  «Orientamenti
sugli aiuti di Stato per il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  di
imprese non finanziarie in difficolta'» (2014/C 249/01); 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio  2017,  n.  115,
concernente «Regolamento recante la disciplina per  il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
ed integrazioni»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» e successive modificazioni ed integrazioni, e,  in
particolare, l'art. 1, comma 852, che ha disposto  l'istituzione,  da
parte  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  d'intesa  con   il
Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  un'apposita
struttura  finalizzata  a  contrastare   il   declino   dell'apparato
produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di  attivita'
e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e successive integrazioni  e  modificazioni
e,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  125   e   seguenti   recanti
disposizioni  in  merito  agli  obblighi   di   pubblicazione   delle
agevolazioni ricevute; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle  imprese»,  convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma  1,  della  legge  9
agosto 2018, n. 96; 
  Visto  il  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.   109,   recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; 
  Visto il decreto legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante
«Codice della proprieta' industriale,  a  norma  dell'art.  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273»; 
  Considerato che l'attuazione delle misure  di  sostegno  in  favore
delle imprese che versano in uno stato di difficolta'  ai  sensi  del
paragrafo 2.2 della comunicazione 2014/C 249/01 e'  subordinata  alla
notifica alla Commissione europea di uno specifico regime di aiuti  e
alla successiva approvazione dello stesso  da  parte  della  medesima
Commissione  nel  caso   di   piccole   e   medie   imprese,   ovvero
all'autorizzazione  dell'aiuto  nei  confronti  di  ciascuna   grande
impresa; 
  Considerato che  all'attuazione  dell'art.  43,  comma  2-bis,  del
decreto-legge n. 34/2020 si  provvedera'  con  separato  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
  Sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a)  «Comunicazione  2014/C   19/04»:   la   comunicazione   della
Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato  destinati
a promuovere  gli  investimenti  per  il  finanziamento  del  rischio
(2014/C 19/04); 
    b)  «Comunicazione  2014/C  249/01»:   la   comunicazione   della
Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti  di  Stato  per  il
salvataggio e la  ristrutturazione  di  imprese  non  finanziarie  in
difficolta'»; 
    c) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, recante «Misure urgenti in  materia  di  salute,  sostegno  al
lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche   sociali   connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,   convertito,    con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    d) «decreto-legge n. 104/2020»: il decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, recante  «Misure  urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio
dell'economia»; 
    e) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni  per  la  razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art.
4, comma 4,  lettera  c),  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    f)  «Fondo»:  il  fondo   per   la   salvaguardia   dei   livelli
occupazionali e la prosecuzione dell'attivita'  d'impresa,  istituito
dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020; 
    g) «investitore privato indipendente»: colui  che  non  e'  socio
dell'impresa  in  cui  investe,  compresi  i  business  angels  e  le
istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto  proprietario,  a
condizione che sostenga interamente il rischio  relativo  al  proprio
investimento; al momento della costituzione di  una  nuova  societa',
tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati
indipendenti dalla stessa; 
    h) «marchi storici di interesse nazionale»:  i  marchi  d'impresa
iscritti nel registro dei marchi storici di  interesse  nazionale  di
cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; 
    i) «imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica
per l'interesse  nazionale»:  le  imprese  che  svolgono  la  propria
attivita' in settori economici ritenuti strategici ai sensi dell'art.
15  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 ovvero che  rivestono
un ruolo chiave nel promuovere  lo  sviluppo  e  il  benessere  della
collettivita'; 
    j) «Ministero»: la Direzione  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico; 
    k) «struttura per la  crisi  d'impresa»:  la  struttura  prevista
dall'art. 1, comma 852, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    l) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media  dimensione,  come
definite dalla raccomandazione della Commissione europea  2003/361/CE
del 6 maggio 2003.