IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 38, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, che, al fine di  sostenere  le  start-up
innovative, come definite dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge  17
dicembre  2012,  n.  221,  anche  attraverso  nuove  azioni  volte  a
facilitare l'incontro tra le stesse  imprese  e  gli  ecosistemi  per
l'innovazione, destina l'importo di 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 alla concessione di agevolazioni sotto  forma  di  contributi  a
fondo perduto finalizzate all'acquisizione  di  servizi  prestati  da
parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels  e
altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese
innovative; 
  Visto il medesimo art. 38, comma 2, che prevede che con  successivo
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  sono  definite  le
condizioni, le modalita' e i termini per la  concessione,  in  regime
«de minimis», delle predette agevolazioni; 
  Visto l'art. 38, comma 2-bis, del citato  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, che, al fine di promuovere  il  sistema  delle  start-up
italiane  e,  piu'  in  generale,  le   potenzialita'   del   settore
dell'impresa innovativa  nell'affrontare  l'emergenza  derivante  dal
COV1D-19 e la fase di rilancio, prevede che, con il decreto di cui al
comma 2, fino al 5 per cento delle risorse  destinate  all'intervento
di cui al  medesimo  comma  2  sono  destinate  al  finanziamento  di
iniziative: 
    di  comunicazione  sul  sistema  italiano  delle  start-up,   con
specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di  fronteggiare
l'emergenza derivante dal COVID-19  e  a  quelle  finanziate  con  le
risorse di cui al comma 2; 
    di promozione e  valorizzazione  delle  attivita'  delle  imprese
innovative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche  al
fine di promuovere il  raccordo  tra  imprese  innovative  e  imprese
tradizionali; 
    di informazioni  relative  alle  iniziative  condotte  in  questo
settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   e,   in
particolare, gli articoli 25 e seguenti recanti misure per la nascita
e lo sviluppo di imprese start-up innovative; 
  Visto il comma 5 del citato art. 38 del  decreto-legge  n.  34  del
2020, che proroga di dodici  mesi  il  termine  di  permanenza  nella
sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative
di cui all'art. 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22  dicembre
2016, recante «Revisione del decreto 22  febbraio  2013  relativo  ai
requisiti  per  l'identificazione  degli  incubatori  certificati  di
start-up innovative, ai  sensi  dell'art.  25  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 20 gennaio 2107, n. 16; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive modifiche e integrazioni, che  prevede  che,  al  fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
recante «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento  del
registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n.  234  e  successive  modifiche  e
integrazioni»; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di dare  attuazione  a  quanto
previsto dal citato art. 38, comma 2,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «business  angels»:  gli  investitori  informali  privati  che
supportano la nascita e il primo  stadio  di  sviluppo  dei  progetti
imprenditoriali apportando sia capitale, sia capacita' gestionali. Ai
fini di cui al presente decreto,  i  business  angels  devono  essere
dotati di competenze strategiche e gestionali e know-how maturati per
un periodo non inferiore a due anni in imprese private; 
    b) «decreto-legge n. 179/2012»: il decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221 e successive modificazioni e integrazioni; 
    c) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, recante «Misure urgenti in  materia  di  salute,  sostegno  al
lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche   sociali   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  19  maggio  2020,  n.  128  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    d) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni  per  la  razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art.
4, comma 4,  lettera  c),  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    e) «equity»: il conferimento di  capitale  in  un'impresa,  quale
corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche
attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi  e
strumenti rappresentativi di capitale (warrant); 
    f) «impresa unica»: l'insieme delle imprese fra le  quali  esiste
almeno  una  delle  relazioni  elencate  all'art.  2,  comma  2,  del
regolamento de minimis; 
    g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    h) «organismi di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita'  o
istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di
tecnologia,  intermediari  dell'innovazione,  entita'   collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente  dal  suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita'  principale  consiste  nello
svolgere, in maniera indipendente, attivita' di ricerca fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire
un'ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attivita'   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze; 
    i) «quasi-equity»: un tipo di finanziamento che  si  colloca  tra
equity e debito e ha un rischio piu'  elevato  del  debito  di  primo
rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al  capitale  primario
(common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene  si  basa
principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria
e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli
investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come  debito,
non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni
casi convertibile in equity o come capitale  privilegiato  (preferred
equity) e possono altresi' assumere la forma di convertible note; 
    j) «regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de   minimis»   e
successive modificazioni e integrazioni; 
    k) «regolamento di esenzione»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17  giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara
alcune categorie di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in
applicazione degli articoli 107  e  108  del  trattato  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    l) «Soggetto Gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; 
    m) «start-up innovative»: le imprese di cui all'art. 25, comma 2,
del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella  sezione  speciale  del
registro delle imprese di cui all'art.  25,  comma  8,  del  medesimo
decreto-legge n. 179/2012.