IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo
17;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca, e, in particolare, gli
articoli 1 e 3;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo
3;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e in
particolare l'articolo 2, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare
l'articolo 4-bis;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare
l'articolo 1, comma 345;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e in particolare
l'articolo 6;
Considerato che l'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 12, prevede l'adozione del regolamento di
organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa delibera del Consiglio dei ministri e stabilisce che su detto
regolamento e' acquisito il parere del Consiglio di Stato;
Considerato che l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
ha prorogato di tre mesi i termini previsti dalla normativa vigente
per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra
il 1° marzo e il 31 luglio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21
ottobre 2019, n. 140 e n. 155, recanti regolamenti concernenti
l'organizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta
coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero
dell'universita' e della ricerca dalla normativa di settore vigente;
Sentito il Ministero dell'istruzione;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato
unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 settembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 24
settembre 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 30 settembre 2020;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
dell'economia e delle finanze;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
Organizzazione del Ministero
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del
Ministero dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato
«Ministero».
2. Il Ministero e' articolato nelle seguenti cinque direzioni
generali, coordinate da un segretario generale:
a) direzione generale delle istituzioni della formazione
superiore;
b) direzione generale degli ordinamenti della formazione
superiore e del diritto allo studio;
c) direzione generale della ricerca;
d) direzione generale dell'internazionalizzazione e della
comunicazione;
e) direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi
strumentali.
3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente
regolamento nonche' ogni altra funzione a esse connessa attribuita al
Ministero. Esse provvedono, altresi', nelle materie di rispettiva
competenza, a curare il contenzioso e a stipulare accordi e
convenzioni assumendone le rispettive responsabilita'. Il
coordinamento del contenzioso afferente a piu' direzioni generali e'
assicurato dal segretario generale.
4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non
diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i poteri
di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente.
5. Il segretario generale individua il direttore generale al quale
conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.
Ciascun direttore generale individua il dirigente della propria
direzione al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o
impedimento.
6. Presso il segretariato generale di cui all'articolo 2, opera la
Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero, la quale
formula pareri sulle questioni comuni alle attivita' di piu'
direzioni e puo' formulare proposte al Ministro dell'universita' e
della ricerca per l'emanazione di indirizzi e direttive. La
Conferenza propone linee e strategie generali in materia di gestione
delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in
gestione unificata nonche' in materia di coordinamento delle
attivita' informatiche. La Conferenza e' presieduta dal segretario
generale, che la convoca periodicamente con cadenza almeno semestrale
o, in via straordinaria, su richiesta di almeno due direttori
generali. L'ordine del giorno delle sedute della Conferenza e'
preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di gabinetto, i quali
hanno facolta' di partecipare alle sedute della medesima Conferenza.
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214:
«Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni urgenti
per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6 e convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61:
«Art. 1. - 1. Sono istituiti il Ministero
dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della
ricerca ed e' conseguentemente soppresso il Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.
2. All'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti
dai seguenti: "11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero
dell'universita' e della ricerca; 13) Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo; 14) Ministero
della salute.";
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis.
Il numero dei Ministeri e' stabilito in quattordici. Il
numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi
titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice
Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'art. 51 della Costituzione.".
3. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per l'anno 2020 e
2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali
327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'universita'
e della ricerca. Per le medesime finalita' e' altresi'
autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di
euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.».
«Art. 3. - 1. Al Ministero dell'universita' e della
ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali
e finanziarie, compresa la gestione residui, del
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
nonche' il personale che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo
presso il medesimo Dipartimento. Nelle more dell'entrata in
vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla
responsabilita' del Ministro dell'universita' e della
ricerca la Direzione generale per la formazione
universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la
Direzione generale per l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e la Direzione generale per il
coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi
risultati, come previste dal vigente regolamento di
organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2. Al Ministero dell'istruzione sono assegnate le
strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa
la gestione residui, del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione nonche' degli
Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonche'
il personale che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, presta servizio a qualunque titolo presso
il medesimo Dipartimento.
3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie
e strumentali, e' trasferito, in via transitoria, al
Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal
decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data il
Ministero dell'universita' e della ricerca continua ad
avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale
dirigenziale e non dirigenziale di cui all'art. 4, comma 4.
Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano
altresi' a svolgere, anche per il Ministero
dell'universita' e della ricerca, i compiti concernenti le
spese gia' ad esse affidate per l'anno 2020, quali
strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 4
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a
quella del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di tre posizioni dirigenziali di prima
fascia, di tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, di
dodici posti della III area funzionale, di nove posti della
II area funzionale e di sei posti della I area funzionale.
A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2,
comma 2, e' incrementata di 435.000 euro per l'anno 2020 e
di 1.302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. La
predetta dotazione organica e' ripartita tra il Ministero
dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della
ricerca nella misura di cui alla tabella A, allegata al
presente decreto. Alla predetta dotazione organica si
aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli
uffici di diretta collaborazione, in ogni caso senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere
entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facolta'
assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni
centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo
e' stato gia' autorizzato in favore del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tal
fine, le predette facolta' assunzionali s'intendono
riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al
Ministero dell'universita' e della ricerca, in proporzione
alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis,
ferma restando l'attribuzione al solo Ministero
dell'istruzione delle facolta' assunzionali relative al
personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 30 aprile 2020, su proposta
del Ministro dell'istruzione e del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione, si procede alla
ricognizione e al trasferimento delle strutture, del
personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e
finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del
comma 5, anche il personale gia' posto in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale
di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita
procedura di interpello, disciplinata con decreto del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, nel rispetto dei seguenti
criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti;
individuazione delle aree organizzative interessate e
attribuzione del personale alle medesime a cura di
un'apposita commissione paritetica, sulla base delle
esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna
area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti
disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio
di preferenza la maggiore anzianita' di servizio e, a
parita' di anzianita', la minore eta' anagrafica;
trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le
istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la
ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti
della commissione paritetica di cui al secondo periodo non
spettano, per lo svolgimento della relativa funzione,
compensi, indennita', emolumenti, gettoni di presenza o
altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese. Il
personale non dirigenziale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove
piu' favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso
al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo
periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.
5. Il personale appartenente ad altre
amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori
ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3, partecipa
alla procedura di interpello di cui al comma 4 al fine di
individuare il Ministero al quale attribuire la predetta
posizione. Il personale non scolastico del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che
presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione
ovvero gia' in servizio presso il Dipartimento di cui al
comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o
fuori ruolo presso altre amministrazioni, partecipa alla
procedura di interpello al fine di individuare il Ministero
di appartenenza.
6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di
organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi
dell'art. 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
Su detti regolamenti e' acquisito il parere del Consiglio
di Stato. Il Ministro dell'istruzione e il Ministro
dell'universita' e della ricerca possono, ciascuno con
proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo
periodo, confermare il personale in servizio presso i
rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza
soluzione nella continuita' dei relativi incarichi e
contratti.
7.
8.
9. All'art. 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole "Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" sono
sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'istruzione,
il Ministero dell'universita' e della ricerca". Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono adottate le modifiche statutarie
conseguenti.
9-bis. All'art. 51, comma 2, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f) e'
aggiunta la seguente:
"f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo
alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema
informativo, anche per le esigenze delle istituzioni
scolastiche ed educative statali nonche' per la gestione
giuridica ed economica del relativo personale".
9-ter. Nelle more di un organico intervento volto ad
aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi
dirigenziali fissate dall'art. 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la
mobilita' dei dirigenti all'interno delle pubbliche
amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la
qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e
l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima
applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto
e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti
percentuali previsti dall'art. 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 sono elevati per il Ministero
dell'universita' e della ricerca al 20 per cento.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3. - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis) ;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) ;
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3 del decreto
legislativo 5 giugno 1998 n. 204, recante «Disposizioni per
il coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della L. 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151:
«3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una
segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito
della potesta' regolamentare di organizzazione di detto
ministero. La segreteria opera anche come supporto della
commissione e delle strutture ad essa collegate. Con
decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita'
per l'utilizzazione di personale comandato da altre
amministrazioni, enti e istituzioni, nonche' i limiti
numerici per il ricorso a personale qualificato con
contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attivita'
di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni e proposte
del comitato di esperti di cui all'art. 3, dei consigli
scientifici nazionali e della assemblea di cui al
successivo art. 4. Al Ministro possono inviare proposte
anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici e
privati, nonche' organismi di consulenza tecnico
scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
novembre 2012, n. 265.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
12 luglio 2018 n. 86, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia
di famiglia e disabilita'», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97:
«Art. 4-bis. - 1. Al fine di semplificare ed
accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri,
anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 30
giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri,
ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione,
possono essere adottati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I
decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei
predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 345 della
legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, n. 302,
S.O.:
«345. Al fine di potenziare la tutela delle minoranze
linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla
legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e' incrementata di un posto dirigenziale di livello
generale. Conseguentemente il Ministero medesimo provvede
ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi
regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta
collaborazione, che possono essere adottati con le
modalita' di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31 ottobre 2019,
anche al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione del Ministero. Nelle more dell'entrata
in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli
incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad
avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 21
settembre 2018, n. 145, recante «Disposizioni urgenti per
il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei
Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti
per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e
delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti
e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle
funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
settembre 2019, n. 222 e convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2019, n. 272:
«Art. 6. - 1. All'art. 1, comma 345, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole "di consentire una
maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a
livello centrale dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche'" sono soppresse,
e le parole "due posti dirigenziali" sono sostituite dalle
seguenti "un posto dirigenziale";
b) il secondo periodo e' soppresso e sostituito dai
seguenti "Conseguentemente il Ministero medesimo provvede
ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi
regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta
collaborazione, che possono essere adottati con le
modalita' di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31 ottobre 2019,
anche al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione del Ministero. Nelle more dell'entrata
in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli
incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad
avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.".».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6 del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e
del Ministero dell'universita' e della ricerca», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6 e convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61:
«6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di
organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi
dell'art. 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
Su detti regolamenti e' acquisito il parere del Consiglio
di Stato. Il Ministro dell'istruzione e il Ministro
dell'universita' e della ricerca possono, ciascuno con
proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo
periodo, confermare il personale in servizio presso i
rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza
soluzione nella continuita' dei relativi incarichi e
contratti.».
- Si riporta il testo dell'art. 116 del decreto-legge
18 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria e
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020:
«Art. 116. - 1. In considerazione dello stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i
termini previsti dalla normativa vigente concernenti i
provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra
il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi
rispetto alla data individuata dalle rispettive
disposizioni normative.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 22 gennaio 2013, recante «Rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti
pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione
dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 ottobre 2019, n. 140, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2019, n. 290.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 ottobre 2019, n. 155 recante «Regolamento recante
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.299 del
21-12-2019.