CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
                     DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
 
  Il Consiglio, nella seduta del 1° dicembre 2020, composto  come  da
verbale in pari data; 
  Sentito il relatore, consigliere Francesco Lucifora; 
  Visto il  regolamento  adottato  dal  Ministro  delle  finanze  con
decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Vista la delibera n. 1111 del 25 maggio 2010 con la quale e'  stata
approvata  la  scheda  relativa  ai  criteri  di  valutazione   della
professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni; 
  Vista la delibera n. 1773 del 28 settembre 2010  con  la  quale  e'
stata approvata l'integrazione alla succitata  delibera  relativa  ai
criteri di valutazione della professionalita' dei  giudici  tributari
nei concorsi interni, unitamente alla relazione accompagnatoria; 
  Vista la risoluzione n. 2 del  3  giugno  2014  con  cui  e'  stata
definita  la  scheda  triennale  di  valutazione  dei  candidati  nei
concorsi interni per il triennio 2010-2012; 
  Vista la rivisitazione della materia operata con la risoluzione  n.
3 del 2017, cosi' come rettificata con  delibera  n.  2060/2018  che,
dopo aver abrogato le risoluzioni numeri 2 e 3  del  2013  aventi  ad
oggetto il trasferimento di sede  ed  i  criteri  di  valutazione  di
professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni, ha colto
l'occasione per ritornare sulla materia rivedendo, in particolare, il
punteggio assegnabile per il criterio delle attitudini attraverso una
diversa  attribuzione  di  punti  e  decimali  alle  varie  voci  che
compongono appunto detto criterio; 
  Vista la delibera n. 218 del 6  febbraio  2018  con  cui  e'  stato
approvato il bando n. 1/2018,  concorso  interno  per  presidenti  di
commissione, presidenti di sezione  e  vice  presidenti  di  sezione,
delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ed  il  modello
di scheda triennale 2015-2017 per la valutazione dei candidati; 
  Richiamata la delibera n. 695 del 9 giugno 2020, con cui  e'  stata
approvata la risoluzione n. 2/2020, che ha sostituito  la  previgente
risoluzione n. 3 del 5 dicembre 2017; 
  Considerato che  con  la  risoluzione  n.  2/2020  si  e'  ritenuto
opportuno: 
  introdurre   alcune   modifiche   alle   modalita'   di   scrutinio
professionale del candidato votate alla semplificazione  al  fine  di
una  piu'  adeguata  individuazione  delle  capacita'   organizzative
propedeutiche ai ruoli direttivi e semi direttivi; 
  modificare il parametro della diligenza, introducendo come primario
criterio  di  valutazione   la   tempestivita'   nel   deposito   dei
provvedimenti; 
  prevedere che il concorrente che abbia fatto registrare ritardi  in
fase di deposito delle motivazioni delle sentenze, pari  o  superiori
al 70% del totale, non  possa  essere  valutato,  non  avendo  alcuna
capacita' organizzativa nella gestione dei propri ruoli e dunque  non
essendo idoneo a candidarsi alla direzione di un ufficio giudiziario; 
  modificare il criterio della laboriosita', precedentemente ancorata
al  parametro  della  produttivita'  massima  della  commissione   di
appartenenza, senza alcuna possibilita' di verifica della qualita'  e
complessita' del contenzioso (seriale  o  meramente  processuale),  e
soprattutto legato alla presenza di un contenzioso  da  trattare  non
sempre omogeneo su tutte le circoscrizioni territoriali provinciali e
regionali, accorpando in un'unica voce il criterio della diligenza ed
il criterio della laboriosita'; 
  Considerato    che    il    valore    massimo     del     parametro
diligenza-laboriosita' non puo' essere 6 (come  gia'  evidente  dalla
sommatoria dei punteggi parziali  attribuiti  ai  sub),  bensi'  deve
attestarsi nel valore massimo di 11, in quanto il valore  complessivo
massimo    della    valutazione,     limitatamente     ai     criteri
diligenza-laboriosita' e attitudine deve essere equivalente a  quello
previsto per i presidenti di commissione, ovvero 21 punti; 
  Ritenuto necessario intervenire per una piu'  chiara  e  funzionale
definizione  degli  indici  e  dei  riferimenti  a  cui  ancorare  la
valutazione dei candidati, da tradurre in una scheda  di  valutazione
che faccia riferimento al triennio antecedente alla pubblicazione del
bando di concorso; 
  Considerato che la tempestivita' del deposito delle  sentenze  puo'
essere pregiudicata da fatti indipendenti dalla volonta' del  giudice
che incidono  negativamente  sulla  puntualita'  con  cui  lo  stesso
provvede  alla  consegna  presso  la  segreteria  della   commissione
tributaria di appartenenza; 
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno,  al  fine  di   evitare   ingiuste
penalizzazioni per i giudici, che per tempi medi  di  deposito  delle
sentenze si devono intendere i tempi medi di consegna delle  sentenze
presso le segreterie di commissione; 
  Ritenuto   che   la   laboriosita'   sara'   valorizzata   mediante
l'assegnazione  di  un   punteggio   proporzionato   alla   capacita'
produttiva del candidato rispetto  alla  capacita'  produttiva  della
commissione nel periodo di riferimento; 
  Considerato   che   l'attivita'   formativa,   sia   da   ritenersi
obbligatoria   per   il    giudice    tributario    indipendentemente
dall'intenzione di partecipare ad  un  concorso  c.d.  verticale,  in
quanto rileva non tanto  e  non  solo  in  vista  dell'aspirazione  a
ricoprire  un  incarico  direttivo  o  semi   direttivo,   quanto   e
soprattutto per giudicare; 
  Considerato che ogni giudice  tributario,  pertanto,  e'  tenuto  a
chiedere di partecipare - nel corso  di  ciascun  anno  solare  -  ad
almeno uno dei corsi e/o seminari organizzati dal CPGT per la regione
e/o macroregione di appartenenza; 
  Ritenuto  di  confermare,   per   quanto   attiene   all'attitudine
formativa, che: 
  la partecipazione e la docenza  saranno  rilevanti  se  svolte  nei
corsi organizzati e/o patrocinati dal Consiglio di  presidenza  della
giustizia  tributaria,  cosi'  come  dalle  universita',  in  diritto
tributario e/o di altre materie comunque  necessarie  ai  fini  della
decisione  di  un   ricorso   (a   titolo   esemplificativo   diritto
amministrativo,  diritto  processuale  civile,  diritto  commerciale,
diritto finanziario, ecc.) o di formazione e gestione delle procedure
informatiche per l'attuazione del processo telematico; 
  sara'  valutata  la  durata  e  la  complessita'   dei   corsi   di
aggiornamento ai quali il giudice ha partecipato; 
  sara' valutata la continuita'  della  partecipazione  ai  corsi  di
aggiornamento e lo svolgimento dell'attivita' di docenza; 
  Considerato di dover intervenire a rettificare i punteggi  parziali
per l'attivita' formativa e la docenza, in quanto il totale di quelli
assegnati con la risoluzione n. 2/2020 non corrisponde  al  punteggio
massimo di 4,00 ma a quello di 3,70; 
  Ritenuto opportuno meglio specificare il  significato  del  termine
«esperienza» con il  quale  deve  intendersi  l'effettiva  esperienza
lavorativa maturata nelle commissioni  tributarie  piuttosto  che  la
semplice anzianita' di carica; 
  Ritenuto opportuno precisare che a coloro che sono stati componenti
del Consiglio di  presidenza  della  giustizia  tributaria,  data  la
peculiarita' dell'incarico,  in  ogni  procedura  concorsuale,  venga
attribuito il punteggio massimo di cui ai successivi articoli 3, 4  e
5, tenendo comunque conto di eventuali elementi negativi sopravvenuti
quali percentuali di ritardo (oltre centoventi giorni)  nel  deposito
(consegna alla segreteria della commissione) delle  sentenze  pari  o
superiore al 70%, e/o provvedimenti disciplinari; 
  Per tutto quanto sopra premesso; 
 
                              Delibera: 
 
  La risoluzione n. 2 del 9 giugno 2020 e' rettificata  e  sostituita
dalla seguente risoluzione: 
 
               «Risoluzione n. 3 del 1° dicembre 2020 
           "Criteri di valutazione della professionalita' 
           dei giudici tributari negli spostamenti interni 
                  e nella progressione in carriera" 
 
                               Art. 1. 
                               Criteri 
 
  1. Gli elementi  caratterizzanti  il  profilo  del  giudice  devono
intendersi  quelli  della:   esperienza,   diligenza-laboriosita'   e
attitudine. 
  2. In occasione delle singole procedure concorsuali  (trasferimento
di sede con analoghe funzioni, trasferimento con analoghe funzioni da
CTP a  CTR  o  viceversa,  progressione  in  carriera)  il  consiglio
individuera' quali punti dei citati parametri risultino necessari  ed
utili ai  fini  della  selezione  dei  candidati.  Il  candidato  che
presenti una percentuale di ritardo  (oltre  centoventi  giorni)  nel
deposito (consegna alla segreteria della commissione) delle  sentenze
pari o superiore al 70% non accedera' ad alcuno scrutinio. 
  3. Non saranno considerati indici rilevanti, ai fini  del  giudizio
sulla laboriosita', gli incarichi extra-giudiziari. Il  rispetto  dei
termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o  comunque
per  il  compimento   di   attivita'   giudiziarie,   dovra'   essere
considerato, nella eventuale parte  discrezionale,  alla  luce  della
complessiva  situazione  degli  uffici,   al   fine   di   consentire
l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi positivi o
negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici. 
 
                               Art. 2. 
                             Esperienza 
 
  1. Con il termine "esperienza" si intende  l'esperienza  lavorativa
effettiva maturata presso le commissioni tributarie. 
 
                               Art. 3. 
                      Diligenza - Laboriosita' 
 
  1. La diligenza - laboriosita' si desume: 
  a) dal rispetto dei termini per la redazione  ed  il  deposito  dei
provvedimenti; 
  b) dall'intensa capacita' di lavoro; 
  c) dalla disponibilita' a far fronte  alle  esigenze  dell'ufficio,
quali la partecipazione alla  commissione  per  l'assistenza  tecnica
gratuita (art.  138,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002) o  alla  sezione  di  cui  all'art.  6,  comma  3,  decreto
legislativo n. 545/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, o
alle  sostituzioni,  riconducibili  alle  applicazioni  e   supplenze
necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio; 
  d) dalla disponibilita' alle applicazioni temporanee,  interne  e/o
esterne alla commissione di appartenenza, in via  non  esclusiva,  ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 545/1992  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  2.   Il   punteggio   complessivo   previsto   per   il   parametro
"diligenza-laboriosita'" va da 0,00 a 11,00 cosi' ripartito: 
  a) punti fino a 5 attribuiti in misura  proporzionale  al  rispetto
dei tempi medi di deposito dei provvedimenti (per deposito si intende
la consegna dei  provvedimenti  effettuati  dal  relatore  presso  la
segreteria della commissione). Il punteggio sara' via via decrescente
con l'aumentare della percentuale dei ritardi. Il criterio di calcolo
per  l'attribuzione  del  punteggio  e'  esplicitato  nella  allegata
tabella B - lettera a); 
  b) punti fino a 4,00 attribuiti in misura proporzionale  al  numero
delle  sentenze  depositate  valutato  comparativamente  con  i  dati
statistici  dell'ultimo  triennio  dei  componenti   della   medesima
commissione  di  appartenenza  con  analoga  funzione.  Ai  fini  del
conteggio del numero delle sentenze non si  terra'  conto  di  quelle
depositate con un ritardo superiore a centoventi giorni; 
  c) punti  1,00  per  la  partecipazione  alla  commissione  per  il
gratuito  patrocinio  (art.  138,  decreto   del   Presidente   della
Repubblica n. 115/2002); 
  d) punti 0,50 per la partecipazione alla sezione di cui all'art. 6,
decreto  legislativo  n.  545/1992  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni; 
  e) punti 0,50 per le sostituzioni  o  le  applicazioni  temporanee,
interne e/o esterne alla commissione  di  appartenenza,  in  via  non
esclusiva nel periodo di  riferimento,  ai  sensi  dell'art.  24  del
decreto  legislativo  n.  545/1992  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni. 
  Il periodo di riferimento e' l'ultimo triennio  solare  antecedente
allo scadere del termine per proporre domanda. 
 
                               Art. 4. 
                             Attitudine 
 
  1. Per attitudine si intende la propensione riguardante l'attivita'
svolta e il ruolo occupato, nonche' l'aggiornamento professionale. Ad
essa va applicato un  punteggio  massimo  di  10,00  ma  diversamente
ripartito ai fini dell'attribuzione: ovvero, una parte da 0 a  6,  ed
una parte da 0,00 a 4,00. 
  2.  Concorrono  all'attribuzione  da  0  a  6  i  seguenti  criteri
discrezionali: 
  a) documentata collaborazione alla soluzione dei problemi  di  tipo
organizzativo e giuridico; 
  b) documentata preparazione e capacita' manifestate  dall'esercizio
delle funzioni giudiziarie in materia tributaria  anche  in  sede  di
legittimita', o  dall'adozione  di  provvedimenti  caratterizzati  da
novita' e/o complessita' della questione trattata,  o  pubblicati  su
riviste scientifiche di rilevanza nazionale; 
  c) documentata attivita' di massimazione.  Al  direttore  nazionale
del massimario e ai vice-direttori  verranno  attribuiti  i  punteggi
previsti nella delibera n. 792 del 21 maggio 2019, fino a concorrenza
del punteggio massimo complessivo di 6; 
  d) documentata qualita' dei  contributi  in  camera  di  consiglio,
individuazione delle questioni da decidere e capacita' di sintesi; 
  e) documentata capacita' di organizzare  il  proprio  lavoro  e  di
rapportarsi ai colleghi, alle  parti  in  processo  ed  al  personale
amministrativo; 
  f) qualita' delle sentenze scelte a  campione  per  un  numero  non
superiore a 3, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate
dall'interessato. 
  3. Per il conferimento degli uffici  direttivi,  l'attitudine  alle
funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati,  anche
dalle  capacita'  organizzative,  desunte  da  ogni  utile   elemento
connesso all'attivita' svolta, nonche' dal  positivo  svolgimento  di
funzioni direttive o semi direttive e dalla modalita'  di  conduzione
dell'udienza. 
  4. Concorre all'attribuzione  del  punteggio  da  0,00  a  4,00  la
partecipazione e/o docenza  a  seminari,  corsi  di  aggiornamento  e
formazione, corsi di specializzazione, master, in materia tributaria.
A tal fine si deve tener conto della durata di ogni singolo evento  e
del diverso impegno professionale, distinguendo tra partecipazione  e
docenza, riconoscendo a questa ultima un  indubbio  valore  superiore
alla partecipazione, con punteggio  preventivamente  individuato  con
provvedimento consiliare. I corsi, seminari, lezioni, eventi e quanto
relativo alla formazione ed aggiornamento  in  materia  tributaria  e
fiscale valutabili ai fini  dell'aggiornamento,  con  il  conseguente
punteggio,  sono  riferiti  al   periodo   temporale   del   triennio
individuato  nel  bando.  I  punteggi  per  i  corsi  dichiarati  dai
candidati  che  attengono  ad  un  titolo  di   studio   riconosciuto
dall'ordinamento (master di I e II livello, corso di perfezionamento,
con  titolo  rilasciato  da  universita'  pubbliche  o  riconosciute)
vengono assegnati a prescindere dalla data o periodo di conseguimento
(anche extra triennio). 
  A tale fine vengono attribuiti i seguenti punteggi: 
  1,00 conseguimento di diploma di master  universitario  di  secondo
livello; 
  0,70 conseguimento di diploma  di  master  universitario  di  primo
livello; 
  0,50 corso di perfezionamento o equipollenti; 
  0,50  per  la  partecipazione  ad  un  corso  o  evento   formativo
organizzato dal CPGT; 
  0,15  per  la  partecipazione  ad  un  corso  o  evento   formativo
patrocinato dal CPGT; 
  0,70 per la docenza ad un corso o evento formativo organizzato  dal
CPGT; 
  0,25 per la docenza ad un corso o evento formativo patrocinato  dal
CPGT; 
  0,20 per la partecipazione a corsi o eventi  formativi  organizzati
dalle universita'. 
 
                               Art. 5. 
                      Presidenti di commissione 
 
  1. Ai fini della valutazione dei  concorrenti  gia'  presidenti  di
commissione  si  deve  tener  conto,   oltre   che   delle   funzioni
giurisdizionali, anche delle ulteriori funzioni ad essi assegnate. Di
conseguenza, non potendosi fare mero riferimento all'applicazione dei
criteri discrezionali di cui in precedenza, il punteggio  complessivo
dei suddetti criteri (21  punti)  e'  assegnato  con  riferimento  ai
criteri specifici ed alle misure ad essi inerenti come di seguito: 
  a) punti da 0,00 a 6,00 per il puntuale  e  tempestivo  adempimento
delle funzioni giurisdizionali e per la corretta  applicazione  delle
disposizioni  consiliari  in  tema  di  organizzazione  e   controllo
dell'ufficio cosi' come emergenti dalle  statistiche  attestanti  gli
indici di ricambio e di smaltimento; 
  b) punti da 0,00 a 11,00 in considerazione del numero delle sezioni
della commissione,  della  assiduita'  di  presenza  in  sede,  della
capacita' di coordinamento delle sezioni,  del  raggiungimento  degli
obiettivi concordati, ad inizio anno, con il Consiglio di  presidenza
della giustizia tributaria. Il tutto valutato anche sulla base  delle
relazioni dell'Ufficio ispettivo del consiglio  medesimo,  unitamente
ai risultati  relativi  al  rispetto  della  ragionevole  durata  dei
processi cosi' come emergente dai dati predisposti da Si.Gi.t.; 
  c) punti da 0,00  a  4,00  per  la  partecipazione  e/o  docenza  a
seminari, corsi di aggiornamento e corsi di  perfezionamento,  master
in materia tributaria, assegnati con  gli  stessi  criteri  stabiliti
dall'art. 4, comma 4. 
 
                               Art. 6. 
                     Valutazione dei componenti 
       del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria 
 
  A coloro che sono stati  componenti  del  Consiglio  di  presidenza
della  giustizia  tributaria,   tenuto   conto   della   peculiarita'
dell'incarico, viene  attribuito  il  punteggio  massimo  di  cui  ai
precedenti articoli 3, 4 e  5  della  presente  risoluzione,  tenendo
comunque conto di  eventuali  elementi  negativi  sopravvenuti  quali
percentuali  di  ritardo  (oltre  centoventi  giorni)  nel   deposito
(consegna alla segreteria della commissione) delle  sentenze  pari  o
superiore al 70%, e/o provvedimenti disciplinari. 
 
                               Art. 7. 
                        Tabelle dei punteggi 
 
  Si allegano le tabelle dei punteggi, che formano parte integrante e
sostanziale della presente risoluzione, di cui agli articoli 2, 3,  4
e 5: 
  A - Esperienza; 
  B - Diligenza - Laboriosita'; 
  C - Attitudine; 
  D - Valutazione per i presidenti di commissione. 
 
                               Art. 8. 
            Scheda triennale di valutazione del candidato 
 
  Si allega la scheda triennale di  valutazione  dei  candidati,  che
sara' oggetto di compilazione da parte delle  commissioni  tributarie
di appartenenza dei medesimi, in cui sono indicati  i  criteri  ed  i
parametri illustrati nella presente risoluzione. 
  Nella scheda di valutazione triennale dei candidati che sono  stati
componenti del Consiglio di presidenza  della  giustizia  tributaria,
fermi i criteri di valutazione  di  cui  all'art.  6,  dovra'  essere
specificato solo il sopravvenire di elementi negativi di  valutazione
quali, la  percentuale  di  ritardo  (oltre  centoventi  giorni)  nel
deposito (consegna alla segreteria della commissione) delle  sentenze
pari o superiore al 70%, e/o provvedimenti disciplinari. 
  Il periodo di riferimento e' l'ultimo triennio  solare  antecedente
allo scadere del termine per proporre domanda. 
  Si comunichi al Presidente del Consiglio dei ministri, al  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'art.  29  del  decreto
legislativo n. 545/1992, e ai presidenti delle commissioni tributarie
regionali e provinciali, i quali  ne  cureranno  la  comunicazione  a
tutti i componenti delle rispettive commissioni. 
  La presente risoluzione sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nonche'  sul  sito  del  Consiglio   di
presidenza della giustizia  tributaria  (www.giustizia-tributaria.it)
nella  sezione   "Pubblicazioni   -   Risoluzioni",   nella   sezione
pubblicita' legale e nella sezione concorsi.». 
    Roma, 1° dicembre 2020 
 
                                                 Il Presidente: Leone