CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Il Consiglio, nella seduta del 1° dicembre 2020, composto come da
verbale in pari data;
Sentito il relatore, consigliere Francesco Lucifora;
Visto il regolamento adottato dal Ministro delle finanze con
decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la delibera n. 1111 del 25 maggio 2010 con la quale e' stata
approvata la scheda relativa ai criteri di valutazione della
professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni;
Vista la delibera n. 1773 del 28 settembre 2010 con la quale e'
stata approvata l'integrazione alla succitata delibera relativa ai
criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari
nei concorsi interni, unitamente alla relazione accompagnatoria;
Vista la risoluzione n. 2 del 3 giugno 2014 con cui e' stata
definita la scheda triennale di valutazione dei candidati nei
concorsi interni per il triennio 2010-2012;
Vista la rivisitazione della materia operata con la risoluzione n.
3 del 2017, cosi' come rettificata con delibera n. 2060/2018 che,
dopo aver abrogato le risoluzioni numeri 2 e 3 del 2013 aventi ad
oggetto il trasferimento di sede ed i criteri di valutazione di
professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni, ha colto
l'occasione per ritornare sulla materia rivedendo, in particolare, il
punteggio assegnabile per il criterio delle attitudini attraverso una
diversa attribuzione di punti e decimali alle varie voci che
compongono appunto detto criterio;
Vista la delibera n. 218 del 6 febbraio 2018 con cui e' stato
approvato il bando n. 1/2018, concorso interno per presidenti di
commissione, presidenti di sezione e vice presidenti di sezione,
delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ed il modello
di scheda triennale 2015-2017 per la valutazione dei candidati;
Richiamata la delibera n. 695 del 9 giugno 2020, con cui e' stata
approvata la risoluzione n. 2/2020, che ha sostituito la previgente
risoluzione n. 3 del 5 dicembre 2017;
Considerato che con la risoluzione n. 2/2020 si e' ritenuto
opportuno:
introdurre alcune modifiche alle modalita' di scrutinio
professionale del candidato votate alla semplificazione al fine di
una piu' adeguata individuazione delle capacita' organizzative
propedeutiche ai ruoli direttivi e semi direttivi;
modificare il parametro della diligenza, introducendo come primario
criterio di valutazione la tempestivita' nel deposito dei
provvedimenti;
prevedere che il concorrente che abbia fatto registrare ritardi in
fase di deposito delle motivazioni delle sentenze, pari o superiori
al 70% del totale, non possa essere valutato, non avendo alcuna
capacita' organizzativa nella gestione dei propri ruoli e dunque non
essendo idoneo a candidarsi alla direzione di un ufficio giudiziario;
modificare il criterio della laboriosita', precedentemente ancorata
al parametro della produttivita' massima della commissione di
appartenenza, senza alcuna possibilita' di verifica della qualita' e
complessita' del contenzioso (seriale o meramente processuale), e
soprattutto legato alla presenza di un contenzioso da trattare non
sempre omogeneo su tutte le circoscrizioni territoriali provinciali e
regionali, accorpando in un'unica voce il criterio della diligenza ed
il criterio della laboriosita';
Considerato che il valore massimo del parametro
diligenza-laboriosita' non puo' essere 6 (come gia' evidente dalla
sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai sub), bensi' deve
attestarsi nel valore massimo di 11, in quanto il valore complessivo
massimo della valutazione, limitatamente ai criteri
diligenza-laboriosita' e attitudine deve essere equivalente a quello
previsto per i presidenti di commissione, ovvero 21 punti;
Ritenuto necessario intervenire per una piu' chiara e funzionale
definizione degli indici e dei riferimenti a cui ancorare la
valutazione dei candidati, da tradurre in una scheda di valutazione
che faccia riferimento al triennio antecedente alla pubblicazione del
bando di concorso;
Considerato che la tempestivita' del deposito delle sentenze puo'
essere pregiudicata da fatti indipendenti dalla volonta' del giudice
che incidono negativamente sulla puntualita' con cui lo stesso
provvede alla consegna presso la segreteria della commissione
tributaria di appartenenza;
Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di evitare ingiuste
penalizzazioni per i giudici, che per tempi medi di deposito delle
sentenze si devono intendere i tempi medi di consegna delle sentenze
presso le segreterie di commissione;
Ritenuto che la laboriosita' sara' valorizzata mediante
l'assegnazione di un punteggio proporzionato alla capacita'
produttiva del candidato rispetto alla capacita' produttiva della
commissione nel periodo di riferimento;
Considerato che l'attivita' formativa, sia da ritenersi
obbligatoria per il giudice tributario indipendentemente
dall'intenzione di partecipare ad un concorso c.d. verticale, in
quanto rileva non tanto e non solo in vista dell'aspirazione a
ricoprire un incarico direttivo o semi direttivo, quanto e
soprattutto per giudicare;
Considerato che ogni giudice tributario, pertanto, e' tenuto a
chiedere di partecipare - nel corso di ciascun anno solare - ad
almeno uno dei corsi e/o seminari organizzati dal CPGT per la regione
e/o macroregione di appartenenza;
Ritenuto di confermare, per quanto attiene all'attitudine
formativa, che:
la partecipazione e la docenza saranno rilevanti se svolte nei
corsi organizzati e/o patrocinati dal Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, cosi' come dalle universita', in diritto
tributario e/o di altre materie comunque necessarie ai fini della
decisione di un ricorso (a titolo esemplificativo diritto
amministrativo, diritto processuale civile, diritto commerciale,
diritto finanziario, ecc.) o di formazione e gestione delle procedure
informatiche per l'attuazione del processo telematico;
sara' valutata la durata e la complessita' dei corsi di
aggiornamento ai quali il giudice ha partecipato;
sara' valutata la continuita' della partecipazione ai corsi di
aggiornamento e lo svolgimento dell'attivita' di docenza;
Considerato di dover intervenire a rettificare i punteggi parziali
per l'attivita' formativa e la docenza, in quanto il totale di quelli
assegnati con la risoluzione n. 2/2020 non corrisponde al punteggio
massimo di 4,00 ma a quello di 3,70;
Ritenuto opportuno meglio specificare il significato del termine
«esperienza» con il quale deve intendersi l'effettiva esperienza
lavorativa maturata nelle commissioni tributarie piuttosto che la
semplice anzianita' di carica;
Ritenuto opportuno precisare che a coloro che sono stati componenti
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, data la
peculiarita' dell'incarico, in ogni procedura concorsuale, venga
attribuito il punteggio massimo di cui ai successivi articoli 3, 4 e
5, tenendo comunque conto di eventuali elementi negativi sopravvenuti
quali percentuali di ritardo (oltre centoventi giorni) nel deposito
(consegna alla segreteria della commissione) delle sentenze pari o
superiore al 70%, e/o provvedimenti disciplinari;
Per tutto quanto sopra premesso;
Delibera:
La risoluzione n. 2 del 9 giugno 2020 e' rettificata e sostituita
dalla seguente risoluzione:
«Risoluzione n. 3 del 1° dicembre 2020
"Criteri di valutazione della professionalita'
dei giudici tributari negli spostamenti interni
e nella progressione in carriera"
Art. 1.
Criteri
1. Gli elementi caratterizzanti il profilo del giudice devono
intendersi quelli della: esperienza, diligenza-laboriosita' e
attitudine.
2. In occasione delle singole procedure concorsuali (trasferimento
di sede con analoghe funzioni, trasferimento con analoghe funzioni da
CTP a CTR o viceversa, progressione in carriera) il consiglio
individuera' quali punti dei citati parametri risultino necessari ed
utili ai fini della selezione dei candidati. Il candidato che
presenti una percentuale di ritardo (oltre centoventi giorni) nel
deposito (consegna alla segreteria della commissione) delle sentenze
pari o superiore al 70% non accedera' ad alcuno scrutinio.
3. Non saranno considerati indici rilevanti, ai fini del giudizio
sulla laboriosita', gli incarichi extra-giudiziari. Il rispetto dei
termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque
per il compimento di attivita' giudiziarie, dovra' essere
considerato, nella eventuale parte discrezionale, alla luce della
complessiva situazione degli uffici, al fine di consentire
l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi positivi o
negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici.
Art. 2.
Esperienza
1. Con il termine "esperienza" si intende l'esperienza lavorativa
effettiva maturata presso le commissioni tributarie.
Art. 3.
Diligenza - Laboriosita'
1. La diligenza - laboriosita' si desume:
a) dal rispetto dei termini per la redazione ed il deposito dei
provvedimenti;
b) dall'intensa capacita' di lavoro;
c) dalla disponibilita' a far fronte alle esigenze dell'ufficio,
quali la partecipazione alla commissione per l'assistenza tecnica
gratuita (art. 138, decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002) o alla sezione di cui all'art. 6, comma 3, decreto
legislativo n. 545/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, o
alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze
necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio;
d) dalla disponibilita' alle applicazioni temporanee, interne e/o
esterne alla commissione di appartenenza, in via non esclusiva, ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 545/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Il punteggio complessivo previsto per il parametro
"diligenza-laboriosita'" va da 0,00 a 11,00 cosi' ripartito:
a) punti fino a 5 attribuiti in misura proporzionale al rispetto
dei tempi medi di deposito dei provvedimenti (per deposito si intende
la consegna dei provvedimenti effettuati dal relatore presso la
segreteria della commissione). Il punteggio sara' via via decrescente
con l'aumentare della percentuale dei ritardi. Il criterio di calcolo
per l'attribuzione del punteggio e' esplicitato nella allegata
tabella B - lettera a);
b) punti fino a 4,00 attribuiti in misura proporzionale al numero
delle sentenze depositate valutato comparativamente con i dati
statistici dell'ultimo triennio dei componenti della medesima
commissione di appartenenza con analoga funzione. Ai fini del
conteggio del numero delle sentenze non si terra' conto di quelle
depositate con un ritardo superiore a centoventi giorni;
c) punti 1,00 per la partecipazione alla commissione per il
gratuito patrocinio (art. 138, decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002);
d) punti 0,50 per la partecipazione alla sezione di cui all'art. 6,
decreto legislativo n. 545/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni;
e) punti 0,50 per le sostituzioni o le applicazioni temporanee,
interne e/o esterne alla commissione di appartenenza, in via non
esclusiva nel periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 24 del
decreto legislativo n. 545/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il periodo di riferimento e' l'ultimo triennio solare antecedente
allo scadere del termine per proporre domanda.
Art. 4.
Attitudine
1. Per attitudine si intende la propensione riguardante l'attivita'
svolta e il ruolo occupato, nonche' l'aggiornamento professionale. Ad
essa va applicato un punteggio massimo di 10,00 ma diversamente
ripartito ai fini dell'attribuzione: ovvero, una parte da 0 a 6, ed
una parte da 0,00 a 4,00.
2. Concorrono all'attribuzione da 0 a 6 i seguenti criteri
discrezionali:
a) documentata collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo
organizzativo e giuridico;
b) documentata preparazione e capacita' manifestate dall'esercizio
delle funzioni giudiziarie in materia tributaria anche in sede di
legittimita', o dall'adozione di provvedimenti caratterizzati da
novita' e/o complessita' della questione trattata, o pubblicati su
riviste scientifiche di rilevanza nazionale;
c) documentata attivita' di massimazione. Al direttore nazionale
del massimario e ai vice-direttori verranno attribuiti i punteggi
previsti nella delibera n. 792 del 21 maggio 2019, fino a concorrenza
del punteggio massimo complessivo di 6;
d) documentata qualita' dei contributi in camera di consiglio,
individuazione delle questioni da decidere e capacita' di sintesi;
e) documentata capacita' di organizzare il proprio lavoro e di
rapportarsi ai colleghi, alle parti in processo ed al personale
amministrativo;
f) qualita' delle sentenze scelte a campione per un numero non
superiore a 3, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate
dall'interessato.
3. Per il conferimento degli uffici direttivi, l'attitudine alle
funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati, anche
dalle capacita' organizzative, desunte da ogni utile elemento
connesso all'attivita' svolta, nonche' dal positivo svolgimento di
funzioni direttive o semi direttive e dalla modalita' di conduzione
dell'udienza.
4. Concorre all'attribuzione del punteggio da 0,00 a 4,00 la
partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e
formazione, corsi di specializzazione, master, in materia tributaria.
A tal fine si deve tener conto della durata di ogni singolo evento e
del diverso impegno professionale, distinguendo tra partecipazione e
docenza, riconoscendo a questa ultima un indubbio valore superiore
alla partecipazione, con punteggio preventivamente individuato con
provvedimento consiliare. I corsi, seminari, lezioni, eventi e quanto
relativo alla formazione ed aggiornamento in materia tributaria e
fiscale valutabili ai fini dell'aggiornamento, con il conseguente
punteggio, sono riferiti al periodo temporale del triennio
individuato nel bando. I punteggi per i corsi dichiarati dai
candidati che attengono ad un titolo di studio riconosciuto
dall'ordinamento (master di I e II livello, corso di perfezionamento,
con titolo rilasciato da universita' pubbliche o riconosciute)
vengono assegnati a prescindere dalla data o periodo di conseguimento
(anche extra triennio).
A tale fine vengono attribuiti i seguenti punteggi:
1,00 conseguimento di diploma di master universitario di secondo
livello;
0,70 conseguimento di diploma di master universitario di primo
livello;
0,50 corso di perfezionamento o equipollenti;
0,50 per la partecipazione ad un corso o evento formativo
organizzato dal CPGT;
0,15 per la partecipazione ad un corso o evento formativo
patrocinato dal CPGT;
0,70 per la docenza ad un corso o evento formativo organizzato dal
CPGT;
0,25 per la docenza ad un corso o evento formativo patrocinato dal
CPGT;
0,20 per la partecipazione a corsi o eventi formativi organizzati
dalle universita'.
Art. 5.
Presidenti di commissione
1. Ai fini della valutazione dei concorrenti gia' presidenti di
commissione si deve tener conto, oltre che delle funzioni
giurisdizionali, anche delle ulteriori funzioni ad essi assegnate. Di
conseguenza, non potendosi fare mero riferimento all'applicazione dei
criteri discrezionali di cui in precedenza, il punteggio complessivo
dei suddetti criteri (21 punti) e' assegnato con riferimento ai
criteri specifici ed alle misure ad essi inerenti come di seguito:
a) punti da 0,00 a 6,00 per il puntuale e tempestivo adempimento
delle funzioni giurisdizionali e per la corretta applicazione delle
disposizioni consiliari in tema di organizzazione e controllo
dell'ufficio cosi' come emergenti dalle statistiche attestanti gli
indici di ricambio e di smaltimento;
b) punti da 0,00 a 11,00 in considerazione del numero delle sezioni
della commissione, della assiduita' di presenza in sede, della
capacita' di coordinamento delle sezioni, del raggiungimento degli
obiettivi concordati, ad inizio anno, con il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria. Il tutto valutato anche sulla base delle
relazioni dell'Ufficio ispettivo del consiglio medesimo, unitamente
ai risultati relativi al rispetto della ragionevole durata dei
processi cosi' come emergente dai dati predisposti da Si.Gi.t.;
c) punti da 0,00 a 4,00 per la partecipazione e/o docenza a
seminari, corsi di aggiornamento e corsi di perfezionamento, master
in materia tributaria, assegnati con gli stessi criteri stabiliti
dall'art. 4, comma 4.
Art. 6.
Valutazione dei componenti
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
A coloro che sono stati componenti del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria, tenuto conto della peculiarita'
dell'incarico, viene attribuito il punteggio massimo di cui ai
precedenti articoli 3, 4 e 5 della presente risoluzione, tenendo
comunque conto di eventuali elementi negativi sopravvenuti quali
percentuali di ritardo (oltre centoventi giorni) nel deposito
(consegna alla segreteria della commissione) delle sentenze pari o
superiore al 70%, e/o provvedimenti disciplinari.
Art. 7.
Tabelle dei punteggi
Si allegano le tabelle dei punteggi, che formano parte integrante e
sostanziale della presente risoluzione, di cui agli articoli 2, 3, 4
e 5:
A - Esperienza;
B - Diligenza - Laboriosita';
C - Attitudine;
D - Valutazione per i presidenti di commissione.
Art. 8.
Scheda triennale di valutazione del candidato
Si allega la scheda triennale di valutazione dei candidati, che
sara' oggetto di compilazione da parte delle commissioni tributarie
di appartenenza dei medesimi, in cui sono indicati i criteri ed i
parametri illustrati nella presente risoluzione.
Nella scheda di valutazione triennale dei candidati che sono stati
componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria,
fermi i criteri di valutazione di cui all'art. 6, dovra' essere
specificato solo il sopravvenire di elementi negativi di valutazione
quali, la percentuale di ritardo (oltre centoventi giorni) nel
deposito (consegna alla segreteria della commissione) delle sentenze
pari o superiore al 70%, e/o provvedimenti disciplinari.
Il periodo di riferimento e' l'ultimo triennio solare antecedente
allo scadere del termine per proporre domanda.
Si comunichi al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 29 del decreto
legislativo n. 545/1992, e ai presidenti delle commissioni tributarie
regionali e provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a
tutti i componenti delle rispettive commissioni.
La presente risoluzione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nonche' sul sito del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria (www.giustizia-tributaria.it)
nella sezione "Pubblicazioni - Risoluzioni", nella sezione
pubblicita' legale e nella sezione concorsi.».
Roma, 1° dicembre 2020
Il Presidente: Leone