Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252  (di  seguito:
decreto n. 252/2005), recante «Disciplina delle forme  pensionistiche
complementari»; 
  Visto l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252/2005, che  attribuisce
alla COVIP il compito di esercitare la  vigilanza  prudenziale  sulle
forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza  e  la
correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la  loro
solidita',  avuto  riguardo  alla  tutela  degli   iscritti   e   dei
beneficiari  e  al  buon  funzionamento  del  sistema  di  previdenza
complementare; 
  Visto l'art. 19, comma 2, lettera h), del decreto n.  252/2005,  in
base al quale la COVIP vigila sull'osservanza delle disposizioni  del
medesimo decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione  dello
stesso, nonche' delle disposizioni dell'Unione  europea  direttamente
applicabili alle forme pensionistiche complementari; 
  Visto  l'art.  6-bis  del  decreto  n.  252/2005,  in  materia   di
trasparenza degli investitori istituzionali, introdotto dall'art.  5,
comma 1, del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49  (di  seguito:
decreto n. 49/2019),  nella  parte  in  cui  richiama  la  disciplina
dettata in materia dal decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
attribuendo alla COVIP il compito  di  definire  le  disposizioni  di
attuazione per i fondi pensione tenuti ai relativi adempimenti; 
  Visto il decreto n. 49/2019, con il  quale  e'  stata  recepita  la
direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17
maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE, per quanto riguarda
l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria  (di  seguito:  TUF)  e,  in  particolare,  le  modifiche
introdotte dall'art. 3, comma 2, del decreto n. 49/2019, con le quali
sono state introdotte nel TUF disposizioni in materia di  trasparenza
degli  investitori  istituzionali,  dei  gestori  di  attivi  e   dei
consulenti in materia di voto; 
  Visto l'art. 124-quater, comma 1, lettera b) del TUF, che al  punto
2 definisce i  fondi  pensione  che  sono  da  considerare,  ai  fini
dell'applicazione  della  relativa   disciplina,   come   investitori
istituzionali; 
  Visto, anche, l'art. 124-quater, comma 2, del  TUF,  ai  sensi  del
quale le disposizioni previste nella sezione I-ter si applicano  agli
investitori istituzionali e ai gestori di  attivi  che  investono  in
societa'  con  azioni  ammesse  alla  negoziazione  in   un   mercato
regolamentato  italiano  o  di  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea; 
  Visto, altresi', l'art. 124-novies del TUF, che attribuisce  poteri
regolamentari alla COVIP, funzionali a disciplinare i  termini  e  le
modalita'  di  pubblicazione  dei  documenti  e  delle   informazioni
previste dagli articoli  124-quinquies  e  124-sexies  del  TUF,  con
riguardo ai fondi pensione vigilati e  qualificati  come  investitori
istituzionali ai sensi della relativa normativa; 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»; 
  Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale
i regolamenti, le  istruzioni  di  vigilanza  e  i  provvedimenti  di
carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i  compiti  di
cui all'art. 19, sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  nel
bollettino della COVIP; 
  Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito  della  procedura
di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal  7  maggio
2020; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
Regolamento in materia di trasparenza della  politica  di  impegno  e
degli elementi della strategia di investimento  azionario  dei  fondi
pensione. 
 
                               Indice 
 
  Capo I - Disposizioni generali 
  Art. 1 (Fonti normative) 
  Art. 2 (Definizioni) 
  Art. 3 (Ambito di applicazione) 
  Capo II - Disciplina delle comunicazioni al pubblico 
  Art. 4  (Comunicazioni  al  pubblico  da  parte  degli  investitori
istituzionali in materia di politica di impegno) 
  Art. 5  (Comunicazioni  al  pubblico  da  parte  degli  investitori
istituzionali in materia di strategia di investimento  e  di  accordi
con i gestori di attivi) 
  Capo III - Disposizioni finali 
  Art. 6 (Norma transitoria) 
  Art. 7 (Pubblicazione ed entrata in vigore) 
                               Art. 1 
 
                           Fonti normative 
 
  1. Il presente regolamento e' adottato ai  sensi  dell'art.  6-bis,
comma 2, del decreto n. 252/2005 e dell'art. 124-novies, comma 3, del
TUF.