Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito:
decreto n. 252/2005), recante «Disciplina delle forme pensionistiche
complementari»;
Visto l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252/2005, che attribuisce
alla COVIP il compito di esercitare la vigilanza prudenziale sulle
forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro
solidita', avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei
beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza
complementare;
Visto l'art. 19, comma 2, lettera h), del decreto n. 252/2005, in
base al quale la COVIP vigila sull'osservanza delle disposizioni del
medesimo decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione dello
stesso, nonche' delle disposizioni dell'Unione europea direttamente
applicabili alle forme pensionistiche complementari;
Visto l'art. 6-bis del decreto n. 252/2005, in materia di
trasparenza degli investitori istituzionali, introdotto dall'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 (di seguito:
decreto n. 49/2019), nella parte in cui richiama la disciplina
dettata in materia dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
attribuendo alla COVIP il compito di definire le disposizioni di
attuazione per i fondi pensione tenuti ai relativi adempimenti;
Visto il decreto n. 49/2019, con il quale e' stata recepita la
direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE, per quanto riguarda
l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria (di seguito: TUF) e, in particolare, le modifiche
introdotte dall'art. 3, comma 2, del decreto n. 49/2019, con le quali
sono state introdotte nel TUF disposizioni in materia di trasparenza
degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei
consulenti in materia di voto;
Visto l'art. 124-quater, comma 1, lettera b) del TUF, che al punto
2 definisce i fondi pensione che sono da considerare, ai fini
dell'applicazione della relativa disciplina, come investitori
istituzionali;
Visto, anche, l'art. 124-quater, comma 2, del TUF, ai sensi del
quale le disposizioni previste nella sezione I-ter si applicano agli
investitori istituzionali e ai gestori di attivi che investono in
societa' con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione
europea;
Visto, altresi', l'art. 124-novies del TUF, che attribuisce poteri
regolamentari alla COVIP, funzionali a disciplinare i termini e le
modalita' di pubblicazione dei documenti e delle informazioni
previste dagli articoli 124-quinquies e 124-sexies del TUF, con
riguardo ai fondi pensione vigilati e qualificati come investitori
istituzionali ai sensi della relativa normativa;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;
Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale
i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di
carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di
cui all'art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel
bollettino della COVIP;
Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura
di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 7 maggio
2020;
Adotta
il seguente regolamento:
Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e
degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi
pensione.
Indice
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Capo II - Disciplina delle comunicazioni al pubblico
Art. 4 (Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori
istituzionali in materia di politica di impegno)
Art. 5 (Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori
istituzionali in materia di strategia di investimento e di accordi
con i gestori di attivi)
Capo III - Disposizioni finali
Art. 6 (Norma transitoria)
Art. 7 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Art. 1
Fonti normative
1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 6-bis,
comma 2, del decreto n. 252/2005 e dell'art. 124-novies, comma 3, del
TUF.