IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  2  dicembre  2020
con la quale e' stato dichiarato,  per  dodici  mesi  dalla  data  di
deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi il  giorno  28  novembre  2020  nel
territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro; 
  Considerato che i  predetti  eventi  hanno  determinato  una  grave
situazione di pericolo per  l'incolumita'  delle  persone  e  per  la
sicurezza dei beni pubblici e privati; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in   rassegna,
consentendo  la  ripresa  delle  normali  condizioni  di  vita  delle
popolazioni, nonche' la messa in  sicurezza  dei  territori  e  delle
strutture interessati dall'evento in questione; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 721 del 4 dicembre 2020; 
  Visti gli esiti degli incontri tenutisi con il commissario delegato
nominato con la citata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020; 
  Considerata la necessita' di consentire l'immediato avvio di  tutte
le iniziative volte a garantire  la  realizzazione  degli  interventi
previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna; 
  Considerata,  l'esigenza  rappresentata  dal  commissario  delegato
negli incontri citati di avere supporto alle attivita' tecniche anche
mediante la piena e  completa  attivazione  delle  componenti,  delle
strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui all'art. 13 del
richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Acquisita l'intesa della Regione autonoma della Sardegna; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                  Supporto al commissario delegato 
 
  1.  Al  fine  di  avviare  tempestivamente  le  attivita'  tecniche
necessarie  e  propedeutiche  alla  realizzazione  degli   interventi
emergenziali nei territori colpiti dall'evento di cui in premessa, il
commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2021, puo'
avvalersi del supporto di tecnici professionisti iscritti ai relativi
albi e  collegi  professionali,  designati  dai  rispettivi  Consigli
nazionali o articolazioni territoriali, nel rispetto dei principi  di
trasparenza e rotazione, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e  2-bis  del
decreto legislativo n. 1 del 2018, dotati  di  comprovata  esperienza
nel concorso alle attivita' di valutazione dell'impatto e di  rilievo
dei danni maturate nel corso di eventi di protezione  civile  di  cui
all'art. 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 1/2018 e che
manifestino disponibilita' su base  volontaria  allo  svolgimento  in
particolare di attivita' di affiancamento dei tecnici  della  Regione
Sardegna e del Comune di Bitti, nella  realizzazione  delle  predette
attivita'. 
  2. Ai professionisti di cui al comma 1 e' garantito  esclusivamente
il rimborso delle spese di vitto, viaggio e  alloggio  effettivamente
sostenute e documentate, secondo le modalita' previste in allegato al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  luglio  2014,
nonche',   a   fronte   degli   oneri   indiretti   per   sospensione
dell'attivita'  professionale,  un  contributo  parametrato  su  base
mensile a duecento ore di  straordinario  festivo  e  notturno  nella
misura prevista per  la  categoria  D,  fascia  retributiva  D1,  del
personale tecnico dei ruoli della Regione Sardegna,  determinato  con
riferimento ai giorni di effettivo  impiego  sul  territorio  colpito
dall'evento calamitoso. 
  3. I professionisti individuati per le  attivita'  di  supporto  al
commissario delegato di cui al presente articolo non possono svolgere
incarichi  professionali,   conferiti   da   privati,   connessi   al
superamento della situazione emergenziale in rassegna e al  tal  fine
rilasciano  apposita   dichiarazione   di   assenza   di   cause   di
inconferibilita' e incompatibilita'. 
  4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede,  nel  limite
massimo complessivo di euro 20.000 a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'art. 8 dell'ordinanza n. 721/2020.