IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante l'ordinamento della
professione di tecnologo alimentare;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante
attuazione della direttiva 2005/3 6/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
Visto, in particolare, l'articolo 24 del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, secondo il quale, con riferimento all'articolo
5, comma 1, con provvedimento dell'Autorita' competente sono
definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure
necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione,
l'esecuzione la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e
11;
Visti, inoltre, l'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, che, in regime di libera prestazione di servizi, in
caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del
prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella
misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica
sicurezza o alla sanita' pubblica, prevede che il prestatore possa
colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica
prova attitudinale e gli articoli 22 e 23 del citato decreto, in
materia di prova attitudinale o tirocinio di adattamento;
Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo del 28 gennaio 2016, n. 15, che ha
dato attuazione alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento
(UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa
attraverso il sistema di informazione del mercato interno
(«Regolamento IMI»):
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 dicembre 2019;
Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento delle politiche europee in data 26 settembre 2019;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, in
data 7 luglio 2020;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina delle misure
compensative per l'esercizio della professione di tecnologo
alimentare ai sensi degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante
Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007, S.O.:
«Art. 5 (Autorita' competente). - 1. Ai fini del
riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le
dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Ufficio per lo sport, per tutte le attivita' che riguardano
il settore sportivo e per quelle esercitate con la
qualifica di professionista sportivo, ad accezione di
quelle di cui alla lettera l-septies), nonche' per le
professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6;
b);
c) il Ministero titolare della vigilanza per le
professioni che necessitano, per il loro esercizio,
dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o
elenchi, fatto salvo quanto previsto alle lettere f) e
l-sexies);
d) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni
svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica
amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f)
e g);
e) il Ministero della salute, per le professioni
sanitarie;
f) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, per i docenti di scuole dell'infanzia,
primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore
e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
della scuola nonche' per il personale ricercatore e per le
professioni di architetto, pianificatore territoriale,
paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed
ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
g);
h) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per ogni altro caso relativamente a
professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in
possesso di qualifiche professionali di cui all'art. 19,
comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla
lettera c);
i) il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per le attivita' afferenti al
settore del restauro e della manutenzione dei beni
culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9
dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni nonche' per le attivita'
che riguardano il settore turistico;
l) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per ogni altro caso relativamente a professioni che
possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di
qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1,
lettere a), b) e c) nonche' per la professione di
consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla
conduzione di impianti termici e di generatori di vapore;
l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per
la professione di consulente in proprieta' industriale e
per quella di agente immobiliare;
l-ter) il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per le professioni di allenatore,
fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di
carcasse suine e classificatore di carcasse bovine;
l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per le professioni di insegnante di autoscuola,
istruttore di autoscuola e assistente bagnante;
l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le
professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e
della sicurezza, nonche' per le professioni di
investigatore privato, titolare di istituto di
investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza
in ambito sportivo;
l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
per la professione di spedizioniere doganale/doganalista;
l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano,
per le professioni di maestro di scherma, allenatore,
preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente
sportivo e ufficiale di gara;
m) le regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le
quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei
rispettivi statuti.
2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
individuano l'autorita' competente a pronunciarsi sulle
domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2,
ciascuna per le professioni di propria competenza, sono
altresi' autorita' competenti responsabili della gestione
delle domande di tessera professionale europea di cui agli
articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida
alpina, l'Ufficio per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei ministri e', inoltre, autorita' competente
incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera
professionale europea qualora vi siano piu' autorita'
regionali competenti, cosi' come previsto dall'art. 2 del
regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della
Commissione del 24 giugno 2015.
3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle
domande di riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Ufficio per lo sport, per le attivita' di cui all'allegato
IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita'
afferenti al settore sportivo;
b);
c) il Ministero dello sviluppo economico per le
attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);
d) il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, per le attivita' di cui
all'allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle lettere
c), d), e) ed f);
e) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III,
punto 4), classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di
cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti
afferenti ad attivita' di trasporto.».
«Art. 11 (Verifica preliminare). - 1. Nel caso delle
professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia
di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che non
beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III,
capi III, IV e IV-bis, all'atto della prima prestazione di
servizi le Autorita' di cui all'art. 5 possono procedere ad
una verifica delle qualifiche professionali del prestatore
prima della prima prestazione di servizi.
2. La verifica preliminare e' esclusivamente
finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la
sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di
qualifica professionale del prestatore.
3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione
e dei documenti che la corredano, l'autorita' di cui
all'art. 5 informa il prestatore che non sono necessarie
verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del
controllo ovvero, in caso di difficolta' che causi un
ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale
sara' adottata la decisione definitiva, che in ogni caso
dovra' essere adottata entro il secondo mese dal
ricevimento della documentazione completa.
4. In caso di differenze sostanziali tra le
qualifiche professionali del prestatore e la formazione
richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale
differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o
alla sanita' pubblica e non possa essere compensata
dall'esperienza professionale del prestatore o da
conoscenze, abilita' e competenze acquisite attraverso
l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal
fine da un organismo competente, il prestatore puo' colmare
tali differenze attraverso il superamento di una specifica
prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato
secondo quanto previsto dall'art. 25. La prestazione di
servizi deve poter essere effettuata entro il mese
successivo alla decisione adottata in applicazione del
comma 3.
5. In mancanza di determinazioni da parte
dell'autorita' competente entro il termine fissato nei
commi precedenti, la prestazione di servizi puo' essere
effettuata.».
«Art. 22 (Misure compensative). - 1. Il
riconoscimento di cui al presente capo puo' essere
subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento
non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a
scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:
a);
b) se la formazione ricevuta riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o
piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa
nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da
quelle dell'attestato di competenza o del titolo di
formazione in possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle
professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
e perito commerciale, consulente per la proprieta'
industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di
maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale.
3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui
all'art. 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono
individuate altre professioni per le quali la prestazione
di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale
costituisce un elemento essenziale e costante
dell'attivita'.
4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che
lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui
al medesimo comma 1 le autorita' competenti di cui all'art.
5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova
attitudinale o di un tirocinio di adattamento:
a) nei casi in cui si applica l'art. 18, comma 1,
lettere b) e c), l'art. 18, comma 1, lettera d),
limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'art. 18,
comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il
riconoscimento per attivita' professionali esercitate da
infermieri professionali e per attivita' professionali
esercitate da infermieri specializzati in possesso di
titoli di formazione specialistica, che seguono la
formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all'allegato V, punto 5.2.2, o l'art. 18, comma 1, lettera
g);
b) nei casi in cui si applica l'art. 18, comma 1,
lettera a), limitatamente alle attivita' esercitate a
titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa'
per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e
l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;
c) se e' richiesto dal titolare di una qualifica
professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), nei
casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta
e' classificata a norma dell'art. 19, comma 1, lettera c);
d) se e' richiesto dal titolare di qualifica
professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), nei
casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta
e' classificata a norma dell'art. 19, comma 1, lettere d) o
e).
4-bis.
4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica
professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), che
abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie
qualifiche professionali, se la qualifica professionale
nazionale richiesta e' classificata a norma dell'art. 19,
comma 1, lettera d), l'autorita' competente di cui all'art.
5 puo' imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una
prova attitudinale.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b)
e c), per "materie sostanzialmente diverse" si intendono
materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della
professione regolamentata e che in termini di durata o
contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione
ricevuta dal migrante.
6. L'applicazione dei commi 1 e 4 comporta una
successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
attestata dal richiedente al fine di stabilire se le
conoscenze, le abilita' e le competenze formalmente
convalidate a tal fine da un organismo competente,
acquisite nel corso di detta esperienza professionale
ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato
membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza
sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con provvedimento dell'autorita' competente
interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
i Ministri competenti per materia, osservata la procedura
comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati
membri e alla Commissione contenente adeguata
giustificazione della deroga, possono essere individuati
altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e'
richiesta la prova attitudinale.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace tre
mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
la stessa nel detto termine non chiede di astenersi
dall'adottare la deroga.
8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di
adattamento o una prova attitudinale e' debitamente
motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le
seguenti informazioni:
a) il livello di qualifica professionale richiesto
dalla normativa nazionale e il livello di qualifica
professionale detenuto dal richiedente secondo la
classificazione stabilita dall'art. 19;
b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le
ragioni per cui tali differenze non possono essere
compensate dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle
competenze acquisite nel corso dell'esperienza
professionale ovvero mediante apprendimento permanente
formalmente convalidate a tal fine da un organismo
competente.
8-ter. Al richiedente dovra' essere data la
possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al
comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre
tale prova al richiedente.».
«Art. 23 (Tirocinio di adattamento e prova
attitudinale). - 1. Nei casi di cui all'art. 22, la durata
e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della
prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita' competente
a seguito della Conferenza di servizi di cui all'art. 16,
se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il
tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i
benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti
dalla normativa vigente, conformemente al diritto
comunitario applicabile.
2. La prova attitudinale si articola in una prova
scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base
dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione
dell'interessato senza valida giustificazione, la prova
attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorita'
competenti di cui all'art. 5 possono stabilire il numero di
ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto
della prassi seguita per ciascuna professione a livello
nazionale e nel rispetto del principio di non
discriminazione.
3. Ai fini della prova attitudinale le autorita'
competenti di cui all'art. 5 predispongono un elenco delle
materie che, in base ad un confronto tra la formazione
richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal
richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione
del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra
quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza e' una
condizione essenziale per poter esercitare la professione
sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che
desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale e'
stabilito dalla normativa vigente.».
«Art. 24 (Esecuzione delle misure compensative). - 1.
Con riferimento all'art. 5, comma 1, con provvedimento
dell'Autorita' competente, sono definite, con riferimento
alle singole professioni, le procedure necessarie per
assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e
la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.».
Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 del
citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi
nelle note alle premesse.