IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare gli articoli da 35 a  40  relativi  alle  attribuzioni  e
all'ordinamento  del  Ministero  dell'ambiente   della   tutela   del
territorio e del mare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; 
  Vista  la  direttiva  2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'  dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 
  Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155  di  attuazione
della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 maggio 2008  relativa  alla  qualita'  dell'aria  ambiente  e  per
un'aria piu' pulita in Europa; 
  Vista  la  direttiva  2009/29/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE  al
fine di perfezionare ed  estendere  il  sistema  comunitario  per  lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; 
  Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30  di  attuazione
della direttiva 2009/29/CE che modifica la  direttiva  2003/87/CE  al
fine di perfezionare ed  estendere  il  sistema  comunitario  per  lo
scambio  di  quote  di  emissione  di  gas  a  effetto  serra  e,  in
particolare, l'art. 19, comma 6, che prevede  che  i  proventi  delle
aste siano destinati a una serie di misure aggiuntive  rispetto  agli
oneri complessivamente derivanti  a  carico  della  finanza  pubblica
dalla normativa vigente, tra le quali ridurre le emissioni dei gas  a
effetto serra, favorire l'adattamento agli  impatti  dei  cambiamenti
climatici,  incrementare  l'efficienza  energetica,  incoraggiare  il
passaggio a modalita' di trasporto pubblico a basse emissioni; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.  141,   ed   in
particolare l'art. 3 il quale prevede un'autorizzazione di  spesa  di
euro  10  milioni  per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021  per  il
finanziamento degli  investimenti  necessari  alla  realizzazione  di
progetti sperimentali per la realizzazione  o  l'implementazione  del
servizio  di  trasporto  scolastico  per  i  bambini   della   scuola
dell'infanzia statale e  comunale  e  per  gli  alunni  delle  scuole
statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o
elettrici, presentati dai comuni con popolazione superiore  a  50.000
abitanti interessati dalle procedure  di  infrazione  comunitaria  n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la
non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria. Al relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo, per  ciascuno  degli  anni  2020  e
2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione
di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo  2013,  n.
30,  destinata  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare, versata  dal  GSE  ad  apposito  capitolo  del
bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
Lo stesso art. 3 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da  adottarsi  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sentiti
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  sono  stabilite  le  modalita'  di
presentazione delle domande  e  le  spese  ammissibili  ai  fini  del
finanziamento; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in  particolare  l'art.  12,
secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e  privati  sono  subordinate  alla
predeterminazione da parte delle  amministrazioni  procedenti,  nelle
forme previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495; 
  Visto il decreto del 31 gennaio 1997 del Ministro dei  trasporti  e
della navigazione; 
  Visto  il  decreto  del  1°  aprile  2010   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n.  136,  che  all'art.  3  contiene
disposizioni  volte  a  garantire  la   tracciabilita'   dei   flussi
finanziari; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e in particolare l'art.  5,
comma 6, in materia di mobilita' scolastica; 
  Vista  la  legge 12  dicembre  2019,  n.  141  di  conversione  con
modificazioni  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111  e  in
particolare, l'art. 3 con il quale e' autorizzata la spesa di euro 10
milioni per ciascuno degli anni 2020  e  2021  per  il  finanziamento
degli  investimenti  necessari   alla   realizzazione   di   progetti
sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di
trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale
e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo  ciclo  di
istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, presentati  dai
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati  dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e
n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non  ottemperanza  dell'Italia
agli obblighi previsti  dalla  direttiva  2008/50/CE  sulla  qualita'
dell'aria; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui  sono  attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato sui propri servizi e che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi
stessi»; 
  Ritenuto di volersi  avvalere,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78  e
dagli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
di societa' in house del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, per la realizzazione delle attivita'  connesse
al monitoraggio dei progetti di cui all'art. 3, sopra citato; 
  Considerato che tale avvalimento, ai sensi dell'art. 19,  comma  5,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e dell'art. 192, comma 2  del
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e'  giustificato  dalle
esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare di ottenere un ampio supporto  tecnico  specialistico  nello
svolgimento delle proprie funzioni  istituzionali  e  che  ricorrendo
all'expertise  maturata  dalle  proprie  societa'  in   house   sulle
tematiche di  competenza,  il  Ministero  puo'  ridurre  i  costi  di
direzione e di controllo che dovrebbe  affrontare  ove  ricorresse  a
societa' di  diritto  privato,  garantendosi  peraltro  una  efficace
trasmissione diretta dei propri indirizzi operativi  e  un  controllo
diretto sulla qualita' delle prestazioni rese, con cio' tenendo conto
dei «benefici per la collettivita' della forma di gestione prescelta,
anche con riferimento agli obiettivi di universalita'  e  socialita',
di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio, nonche' di
ottimale impiego delle risorse pubbliche» come richiesto dalla  norma
citata; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.  229
del 2011 in cui si prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni
di  detenere  ed  alimentare  un  sistema  gestionale  informatizzato
contenente i dati necessari al monitoraggio  della  spesa  per  opere
pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
  Acquisito il parere del Ministro dell'istruzione espresso con  nota
del 17 settembre 2020; 
  Acquisito il parere del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
espresso con nota del 7 settembre 2020; 
  Acquisito il parere  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali espresso nella seduta del 15 ottobre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
dicembre 2019, n. 141, il presente decreto stabilisce le modalita' di
presentazione  delle  domande  e  delle  spese  ammissibili  per   il
finanziamento degli  investimenti  necessari  alla  realizzazione  di
progetti sperimentali nell'ambito del Programma di finanziamento  per
la  realizzazione  o  l'implementazione  del  servizio  di  trasporto
scolastico  per  i  bambini  della  scuola  dell'infanzia  statale  e
comunale e per gli alunni delle scuole statali  del  primo  ciclo  di
istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.