IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  e  in  particolare
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Viste le domande con le quali la societa' Merck Sharp & Dohme B.V.,
titolare della A.I.C., in data 18 ottobre 2019, 21 ottobre 2019 e  13
dicembre 2019 ha chiesto l'estensione delle indicazioni  terapeutiche
in regime  di  rimborso  del  medicinale  «Keytruda»  (pembrolizumab)
relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 044386023/E; 
  Visti i pareri  della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nelle sue sedute del 12-14  febbraio  2020  e  13-15,20,26
maggio 2020; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 28-30 settembre 2020; 
  Vista la deliberazione n. 42 dell'11 novembre 2020 del consiglio di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le  nuove  indicazioni   terapeutiche   del   medicinale   KEYTRUDA
(pembrolizumab): 
    «"Keytruda",  in  associazione  a  carboplatino  e  paclitaxel  o
nab-paclitaxel, e'  indicato  nel  trattamento  di  prima  linea  del
carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico squamoso  negli
adulti; 
    "Keytruda",  in  associazione  ad  axitinib,  e'   indicato   nel
trattamento di prima linea del carcinoma a  cellule  renali  avanzato
negli adulti; 
    "Keytruda", in monoterapia  o  in  associazione  a  chemioterapia
contenente  platino  e  5-fluorouracile  (5-FU),  e'   indicato   nel
trattamento di prima linea del carcinoma  a  cellule  squamose  della
testa e del collo, metastatico o  ricorrente  non  resecabile,  negli
adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS ≥ 1.» 
  sono rimborsate come segue: 
    confezione: «25 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione -
uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 ml» 1 flaconcino - A.I.C.  n.
044386023/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 3.798,34; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.268,78. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio sul prezzo ex-factory, su tutta la molecola, da
praticarsi  alle  strutture  sanitarie  pubbliche,  ivi  comprese  le
strutture sanitarie private accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, come da condizioni negoziali. 
  Attribuzione  del  requisito   dell'innovazione   terapeutica,   in
relazione  all'indicazione  terapeutica  negoziata  «"Keytruda",   in
associazione  a  carboplatino  e  paclitaxel  o  nab-paclitaxel,   e'
indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma polmonare non a
piccole cellule metastatico squamoso negli adulti», da cui consegue: 
    l'inserimento nel fondo per i farmaci innovativi oncologici; 
    la non applicazione delle riduzioni temporanee di  legge  di  cui
alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006; 
    l'inserimento nei prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012 convertito in legge n. 189/2012); 
    l'inserimento negli  elenchi  dei  farmaci  innovativi  ai  sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi  dell'art.  1,  commi
400-406 della legge 11 dicembre  2016,  n.  232  (legge  di  bilancio
2017). 
  La societa' rinuncia espressamente  al  beneficio  economico  della
sospensione delle riduzioni di legge di cui alle determine AIFA del 3
luglio 2006 e del 27 settembre  2006,  derivante  dal  riconoscimento
dell'innovativita'. 
  Attribuzione    del    requisito    dell'innovazione    terapeutica
condizionata, in relazione all'indicazione  terapeutica  «"Keytruda",
in associazione ad axitinib, e' indicato  nel  trattamento  di  prima
linea del carcinoma a cellule renali avanzato negli  adulti»  da  cui
consegue: 
    l'applicazione delle riduzioni temporanee di legge  di  cui  alle
determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006; 
    l'inserimento nei prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012 convertito in legge n. 189/2012); 
    l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi   ai   sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR). 
  Attribuzione    del    requisito    dell'innovazione    terapeutica
condizionata, in relazione all'indicazione  terapeutica  «"Keytruda",
in monoterapia o in associazione a chemioterapia contenente platino e
5-fluorouracile (5-FU), e' indicato nel trattamento  di  prima  linea
del carcinoma a cellule squamose della testa e del collo, metastatico
o ricorrente non resecabile, negli adulti il cui tumore esprime PD-L1
con un CPS ≥ 1» da cui consegue: 
    l'applicazione delle riduzioni temporanee di legge  di  cui  alle
determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006; 
    l'inserimento nei prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012 convertito in legge n. 189/2012); 
    l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi   ai   sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR). 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it_che costituiscono parte  integrante
della presente determina.  Nelle  more  della  piena  attuazione  del
registro di monitoraggio web-based, onde garantire la  disponibilita'
del  trattamento  ai  pazienti  le   prescrizioni   dovranno   essere
effettuate in accordo ai criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza
prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul  portale
istituzionale dell'Agenzia: 
  https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio 
  Le altre indicazioni rimborsate restano  esclusivamente  quelle  di
cui ai provvedimenti AIFA precedentemente adottati, pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.