IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327  e  successive  modificazioni  ed  in  particolare
l'art. 687, ai sensi  del  quale  l'Ente  nazionale  per  l'aviazione
civile, di seguito ENAC, nel rispetto dei  poteri  di  indirizzo  del
Ministro  delle  infrastrutture,  agisce  come  unica  autorita'   di
regolazione  tecnica,  certificazione,  vigilanza  e  controllo   nel
settore dell'aviazione civile e l'art. 704, comma 4, che prevede  che
«L'affidamento in concessione e' subordinato alla  sottoscrizione  di
una convenzione fra il gestore aeroportuale e  l'ENAC,  nel  rispetto
delle direttive emanate dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresi', entro
sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo
all'affidamento  in  concessione,  un  contratto  di  programma   che
recepisce la vigente disciplina di regolazione  aeroportuale  emanata
dal CIPE in materia di  investimenti,  corrispettivi  e  qualita',  e
quella recata dall'art.  11-nonies  del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248»; 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica, di  seguito  CIPE,
nonche'  le  successive  disposizioni   legislative   relative   alla
composizione dello stesso Comitato; 
  Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, e  successive  modificazioni,
concernente nuove  norme  in  materia  di  diritti  per  l'uso  degli
aeroporti aperti al traffico civile; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537  e  successive
modificazioni,  che  ha  disposto  in  materia  di   gestione   degli
aeroporti; 
  Visto  il  decreto-legge  28   giugno   1995,   n.   251,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  gestioni  aeroportuali,   di
trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi  di  emergenza»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 3 agosto 1995, n. 351; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e la regolazione di servizi di pubblica utilita'»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio  1997,  n.  250,  istitutivo
dell'ENAC; 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a
questo Comitato la definizione  delle  linee  guida  e  dei  principi
comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in  materia  di
regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita',  ferme  restando  le
competenze delle autorita' di settore; 
  Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18,  e  successive
modificazioni, attuativo della direttiva 96/67/CE relativa al  libero
accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli  aeroporti
della comunita'; 
  Visto il regolamento (CE) n.  1107/2006  in  data  5  luglio  2006,
relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle  persone  a
mobilita' ridotta nel trasporto aereo; 
  Visto il decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,  convertito  dalla
legge 2  aprile  2007,  n.  40,  che,  all'art.  3,  reca  specifiche
disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di
garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei  costi
del servizio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio dell'11 marzo  2008  che,  tra  l'altro,  istituisce  norme
comuni per la sicurezza dell'aviazione civile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
Nucleo di consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e che all'art. 1,
comma  1,  prevede  la  verifica,  da  parte  dello  stesso   Nucleo,
dell'applicazione - nei contratti di programma  sottoposti  a  questo
Comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi
al settore considerato e l'emanazione del relativo parere; 
  Visto l'art. 37, comma 6-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201 e successive modificazioni, che demanda  all'Autorita'  nazionale
di vigilanza le funzioni di regolazione economica del  settore  e  di
vigilanza, precisando che  restano  ferme  le  competenze  di  questo
Comitato in tema di approvazione dei contratti di programma  e  degli
atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica; 
  Vista  la  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  con  il  quale  e'
stata recepita la succitata direttiva 2009/12/CE che, in particolare: 
    1. all'art. 71, comma 5,  esclude  espressamente  dall'ambito  di
applicazione della predetta direttiva i diritti riscossi  a  compenso
dei servizi di assistenza fornita alle persone con disabilita' e alle
persone a mobilita' ridotta; 
    2. all'art. 76, comma 1, prevede che «Al  fine  dell'applicazione
del  sistema  dei  diritti  aeroportuali,  l'Autorita'  di  vigilanza
predispone specifici modelli  tariffari,  calibrati  sulla  base  del
traffico  annuo  di  movimenti  passeggeri  registrato,  al  fine  di
assicurare che  i  diritti  applicati  agli  utenti  degli  aeroporti
rispondano ai principi di cui all'art. 80, comma 1»; 
  Vista la delibera 1° dicembre 2016, n. 54, con la quale il Comitato
ha approvato il Piano  operativo  infrastrutture,  Fondo  sviluppo  e
coesione,  di  seguito  FSC  2014/2020,   assegnando   alla   Regione
Emilia-Romagna l'importo complessivo di 52 milioni, di cui 12 milioni
di euro destinati all'aeroporto di Parma «Giuseppe Verdi»; 
  Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la  quale  e'  stato
modificato il «regolamento interno del Comitato interministeriale per
la programmazione economica», di cui alla delibera 30 aprile 2012, n.
62; 
  Visto l'art. 1,  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare  il  comma  11,  che
prevede «Per  consentire  l'avvio  degli  investimenti  previsti  nei
contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di  cui
all'art. 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi  entro
centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i
contratti di programma sottoscritti dall'ENAC  con  i  gestori  degli
scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli  stessi  aeroporti
il parere favorevole espresso  dalle  Regioni  e  dagli  enti  locali
interessati  sui  piani  regolatori   aeroportuali   in   base   alle
disposizioni del regolamento recante disciplina dei  procedimenti  di
localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile  1994,  n.  383,  e  successive
modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica
di conformita' urbanistica delle singole opere inserite negli  stessi
piani regolatori. Il termine di centottanta giorni, di cui  al  primo
periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015,
n. 201, riguardante il «Regolamento  recante  l'individuazione  degli
aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'art.  698  del  codice
della navigazione»; 
  Considerata la sentenza della Corte costituzionale 1° dicembre 2015
-  21  gennaio  2016,  n.  7,  che  ha  dichiarato  «l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 11, del suddetto art. 1,  comma  11
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nella parte in  cui,  ai
fini dell'approvazione, non  prevede  il  parere  della  Regione  sui
contratti di programma tra l'Ente nazionale  per  l'aviazione  civile
(ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale»; 
  Vista la deliberazione 2 ottobre 2018, n. 20, con la quale ENAC  ha
approvato un nuovo schema-tipo di contratto di  programma,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 11, del sopra  citato  decreto-legge  n.  133  del
2014; 
  Visti i pareri NARS numeri 2,  3,  4  e  5  del  26  novembre  2018
confermati con il parere NARS n. 1 del 19 marzo 2019, con i quali  il
Nucleo  ha  ritenuto  che  i  contratti  di  programma  del   settore
aeroportuale potessero essere  sottoposti  a  questo  Comitato  e  in
particolare che: 
    1. questo Comitato, a normativa vigente,  sia  l'organo  deputato
alla verifica  della  coerenza  della  dinamica  tariffaria  con  gli
investimenti  programmati  dalla  parte  pubblica,   e   della   loro
sostenibilita',  nonche'  l'organo  deputato  alla   verifica   degli
investimenti a carico della finanza pubblica; 
    2. la mera successione delle leggi nel tempo non e' sufficiente a
determinare  antinomie  o  deroghe  al   sistema   delle   specifiche
attribuzioni - ad iniziare da quelle in materia di  finanza  pubblica
ex art. 37,  comma  6-ter,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011  -
espressamente previste per legge in  favore  di  questo  Comitato  in
ragione della sua natura, missione e composizione  istituzionale,  in
quanto, altrimenti, esse rischierebbero di essere svuotate  per  mera
via desuntiva in contrasto con il dato  letterale  e  positivo  delle
norme vigenti; 
  Vista la nota 27 agosto 2020, n. 33951, con la  quale  il  Capo  di
gabinetto del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
seguito MIT, ha trasmesso lo schema di  contratto  di  programma  tra
l'ENAC e la societa' di gestione dell'aeroporto di Parma, di  seguito
SO.GE.A.P. S.p.a., e relativi allegati, chiedendo a  questo  Comitato
di esprimere un parere ed  eventuali  prescrizioni  relativamente  al
contenuto del contratto di programma; 
  Vista la nota 30 maggio 2020, n. 62609, con la quale ENAC  provvede
ad inoltrare l'intera documentazione ai ministeri vigilanti; 
  Vista la nota 23 giugno 2020, n. 26003 con la  quale  l'Ufficio  di
Gabinetto  del  MIT  chiede  il  prescritto   parere   alla   Regione
Emilia-Romagna; 
  Vista delibera 3 agosto 2020, n.  988,  con  la  quale  la  Regione
Emilia-Romagna  ha  espresso  parere  favorevole  al   contratto   di
programma relativo alle annualita' 2018-2021, sottoscritto in data 22
maggio 2019 tra l'ENAC e la Societa' di gestione  SO.GE.A.P.  S.p.a.,
seppur evidenziando che  l'art.  13  fa  riferimento  ad  una  errata
imputazione dei finanziamenti in  campo  per  gli  investimenti;  da'
inoltre atto che il proprio parere sul contratto di programma non  e'
sostitutivo  o  alternativo   del   parere   sui   piani   regolatori
aeroportuali per il quale si procedera' secondo la normativa vigente; 
  Vista la nota 26 agosto 2020, n. 5650 con la quale il MIT trasmette
all'Ufficio di  Gabinetto  la  relazione  istruttoria  e  i  relativi
allegati tra cui il Piano economico finanziario, di seguito PEF; 
  Vista la nota 3 settembre 2020, n. 34709 con la quale  il  Capo  di
gabinetto  del  MIT  ha   trasmesso   l'ultimo   monitoraggio   degli
investimenti aggiornato al 31 agosto 2020 e trasmesso  dall'ENAC  con
nota 2 settembre 2020, n. 82546; 
  Vista  la  nota  3  settembre  2020,  n.  4811,  con  la  quale  il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica,  di  seguito  DIPE,  ha  richiesto  al  MIT   integrazioni
istruttorie; 
  Vista la nota 14 settembre 2020, n.  6010,  con  la  quale  il  MIT
integra la documentazione; 
  Vista la nota 30 luglio 2019, n. 90572-P, presentata  con  la  nota
summenzionata, con la quale ENAC fornisce ulteriori  osservazioni  in
merito all'istruttoria effettuata sul contratto di programma,  ed  in
particolare che: 
    1. l'ente ha considerato che «la relazione illustrativa trasmessa
a corredo del PEF 2018-2021, nell'evidenziare una struttura economica
incapace di generare, nel breve periodo, utili di esercizio e risorse
finanziarie da  vincolare  agli  investimenti  contrattuali,  metteva
altresi' in evidenza che  la  struttura  finanziaria  e  patrimoniale
prospettata dal gestore nel periodo regolatorio  sarebbe,  viceversa,
in  grado  di  sovvenzionare  l'operativita'   e   gli   investimenti
aziendali,   grazie   al   reperimento   di    risorse    provenienti
dall'attivita' di finanziamento sia privato (aumenti  di  capitale  e
indebitamento) che  pubblico,  a  valere  sul  Fondo  di  sviluppo  e
coesione»; 
    2. l'aeroporto di Parma risultava il  «primo  tra  gli  aeroporti
minori sotto i 100.000 passeggeri, ad affacciarsi alla regolazione di
settore  con  un  progetto  di  crescita  basato,   oltre   che   sul
consolidamento  del  traffico  passeggeri,   anche   sullo   sviluppo
dell'attivita' cargo e di aviazione generale»; 
    3. la societa' si trovera' ad operare in condizioni di start  up,
il cui ritorno  «in  termini  di  crescita  dei  volumi  di  traffico
passeggeri e merci e di redditivita', richiedera'  tempi  tecnici  di
medio periodo, necessariamente superiori al quadriennio  regolatorio,
sicche' la sostenibilita' economica del Piano andrebbe valutata su di
un arco temporale piu' lungo»; 
    4. l'ente e' «pervenuto all'approvazione  in  linea  tecnica  del
Piano quadriennale, inclusivo del  Piano  degli  investimenti,  delle
previsioni  di  traffico  e  del  Piano  economico   e   finanziario,
approvandone  i  contenuti  ed  esprimendo,   pertanto,   il   parere
favorevole propedeutico alla  stipula  del  contratto  di  programma,
fermo restando che l'attuazione del programma di  investimenti  e  la
situazione economico e finanziaria del gestore sara'  oggetto  di  un
monitoraggio periodico da parte di questo ente»; 
  Vista la verifica, da parte di ENAC, della sostenibilita'  del  PEF
allegato al contratto di programma con  la  relazione  sui  risultati
dell'analisi tecnica del PEF per il periodo  contrattuale  2018-2021,
presentata con la citata nota  14  settembre  2020,  n.  6010,  nella
versione corretta nella denominazione sociale; 
  Vista la nota 9 settembre 2020, n. 85520, presentata con la  citata
nota 14 settembre 2020, n. 6010, con la quale ENAC ritiene  di  poter
confermare la validita' del contratto di programma  sottoscritto  con
l'aeroporto  di  Parma,  alla   cui   approvazione   e'   subordinata
l'efficacia contrattuale e, dunque, l'assunzione da un punto di vista
giuridico degli obblighi e delle responsabilita' in capo  al  gestore
aeroportuale facendo presente che «la  redistribuzione  dei  ruoli  e
delle responsabilita' tra l'ENAC, quale Autorita' tecnica di  settore
e l'Autorita' di regolazione dei  trasporti  ART  ha  comportato,  di
fatto, uno scollamento temporale tra l'entrata in vigore dei  diritti
aeroportuali  e  la  stipula  ed  acquisizione   dell'efficacia   dei
contratti di programma, per i quali il vigente quadro normativo  vede
coinvolti,   a   vario   titolo   nel   processo   approvativo,    le
amministrazioni dei trasporti e dell'economia, le regioni chiamate ad
esprimere il proprio parere e, non da ultimo, il DIPE e la Corte  dei
conti ... merita evidenziare, inoltre,  che  l'iter  approvativo  del
contratto di programma stipulato con l'aeroporto di Parma in data  22
maggio 2019 per il periodo  regolatorio  2018-2021,  sconta  anche  i
ritardi ascrivibili all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  oltre
che le  difficolta'  incontrate  dal  gestore  nell'applicazione  del
modello tariffario di riferimento, che hanno di fatto  comportato  la
necessita' di addivenire a nuove consultazioni tariffarie; 
  Vista la convenzione, presentata con la citata  nota  14  settembre
2020, n. 6010, tra il MIT - Direzione generale per gli aeroporti e il
trasporto aereo -, ENAC e SO.GE.AP. S.p.a. regolante il finanziamento
per assicurare la realizzazione dell'intervento denominato  aeroporto
di Parma interventi sulle infrastrutture - fase 1 e  2  previsto  per
l'Asse tematico e «Altri interventi» -  Linea  azione  «Miglioramento
sicurezza infrastrutture»  del  Piano  operativo  infrastrutture  FSC
2014-2020, approvato con delibera CIPE n. 54 del 2016, a valere sulle
risorse di quest'ultimo; 
  Considerato che tale convenzione ha sia lo  scopo  di  regolare  il
finanziamento dei 12 milioni di  euro  stanziati  per  assicurare  la
realizzazione dell'intervento che il fine di disciplinare i tempi, le
modalita' e gli obblighi relativi  alla  sua  attuazione  anche  allo
scopo di evitare qualunque criticita' procedurale; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal  MIT  e  in
particolare che: 
    1.  SO.GE.A.P.  S.p.a.,  societa'  di   gestione   dell'aeroporto
«Giuseppe Verdi» di Parma, e' affidataria della gestione totale dello
scalo di durata ventennale fino al 2034, in forza  della  convenzione
n. 73 del 25 novembre 2009 e dell'atto aggiuntivo del 7 gennaio 2014; 
    2.   SO.GE.A.P.   S.p.a.    ha    ricevuto    la    comunicazione
dell'affidamento della gestione totale  dell'aeroporto  di  Parma,  a
seguito del decreto interministeriale numero 12 del MIT, di  concerto
con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di  seguito  MEF,
registrato  alla  Corte  dei  conti  in  data  21  marzo   2014.   La
concessione, di durata ventennale, decorre  dal  20  gennaio  2014  e
terminera' il 19 gennaio 2034; 
    3.  l'aeroporto  internazionale  «Giuseppe  Verdi»  di  Parma  e'
qualificato come  aeroporto  di  interesse  nazionale  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201; e'
strategicamente situato al centro della direttrice  Milano-Bologna  e
si trova a 3 km dall'uscita Parma-centro dell'Autostrada del Sole A1,
cui e' collegato da una tangenziale a scorrimento veloce. E'  inoltre
collegato al centro della citta' e alla stazione ferroviaria  da  una
linea del trasporto pubblico locale; 
    4. SO.GE.A.P. S.p.a. intende aumentare la capacita'  dello  scalo
in termini di aeromobili, merci, passeggeri, nonche' di migliorare le
dotazioni aeroportuali in funzione delle evoluzioni  intervenute  nel
campo  della  tecnologia,  della  operativita'  e  della   sicurezza,
consentendo  di  accogliere  futuri  incrementi  di   traffico.   Gli
obiettivi del Piano infatti saranno  finalizzati  al  soddisfacimento
della domanda di traffico prevista e riguarderanno  la  realizzazione
dei seguenti interventi: 
      4.1 prolungamento e consolidamento  della  pista  di  volo  per
adeguarla all'attivita' cargo; 
      4.2 creazione di un nuovo polo cargo; 
      4.3 realizzazione di  un  nuovo  hangar  aviazione  generale  e
manutenzione A/M con adeguamento Apron 300; 
      4.4 in particolare: 
        4.4.1  adeguamento  al  regolamento  UE  n.  139/2014   della
struttura aeroportuale per 1,4 milioni di euro; 
        4.4.2 manutenzione  straordinaria/ristrutturazione  dell'area
di manovra pista di volo,  vie  di  rullaggio  e  piazzali  di  sosta
aeromobili) per 3,87 milioni di euro; 
        4.4.3  sviluppo  infrastrutturale   per   l'attivazione   del
trasporto cargo e la creazione di un polo per  l'aviazione  executive
(prolungamento   pista,   realizzazione   polo   cargo,   adeguamento
aerostazione, ecc.) per 15,85 milioni di euro; 
    5. in data 22 maggio 2019, e' stato sottoscritto il contratto  di
programma, ai sensi  dell'art.  1,  comma  11  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, oggetto di parere di questo Comitato, il  cui
periodo di vigenza e' 2018-2021; 
    6. il contratto comprende il Piano quadriennale degli interventi,
le previsioni di traffico, il Piano della qualita',  il  Piano  della
tutela ambientale ed il PEF; 
    7. per l'attivita' cargo, ai fini dello sviluppo e  del  rilancio
dello scalo, che si trova al centro di una  delle  aree  maggiormente
produttive del territorio nazionale, e' stato siglato, nel corso  del
2016, un accordo con la  compagnia  Etihad  -  che  si  configura,  a
livello internazionale, come uno dei principali  attori  del  settore
cargo - al fine di avviare il trasporto aviocamionato, in  attesa  di
realizzare l'allungamento della pista, necessario  per  gestire  voli
propriamente cargo; 
    8. la societa' ha sottoscritto nel 2016  il  Cargo  Sales  Aagent
Agreement con Etihad per l'avvio delle attivita' cargo  e  nel  corso
del 2017 il vettore ha rafforzato  il  punto  di  accettazione  merci
presso l'aeroporto di Parma,  nel  2018  il  gestore  ha  siglato  un
importante accordo commerciale con l'aeroporto di Bologna, dalla  cui
entrata a regime attende vantaggi per l'aeroporto parmense; 
    9. i ricavi aviation, rappresentati nel PEF,  risultano  coerenti
con la proposta tariffaria e con le previsioni di traffico  approvate
dalle strutture tecniche dell'ENAC; 
    10. la Regione Emilia-Romagna ha espresso  parere  favorevole  al
contratto  di   programma   relativo   alle   annualita'   2018-2021,
sottoscritto in data 22 maggio 2019 tra l'ENAC e la societa'  gestore
SO.GE.A.P. S.p.a., seppur evidenziando che l'art. 13  fa  riferimento
ad  una  errata  imputazione  dei  finanziamenti  in  campo  per  gli
investimenti, specificando inoltre che il parere non e' sostitutivo o
alternativo del parere sui piani regolatori aeroportuali per il quale
si procedera' secondo la normativa vigente; 
    11. con delibera del 1° dicembre 2016,  n.  54,  il  Comitato  ha
approvato il Piano operativo infrastrutture  FSC  2014-2020,  che  ha
assegnato alla Regione Emilia-Romagna  l'importo  complessivo  di  52
milioni di euro, di cui 12 milioni destinati all'aeroporto di Parma; 
    12. il  PEF  prevede  interventi  per  un  costo  complessivo  di
20.850.000,00 di  euro,  di  cui  12  milioni  saranno  a  carico  di
finanziamento pubblico a valere sul fondo FSC  2014-2020,  cifra  che
dovra' essere impegnata entro il 31 dicembre 2021, mentre i  restanti
8,85 milioni di euro saranno a carico del gestore; 
    13. con delibera del 28 febbraio 2018,  n.  26,  il  Comitato  ha
stabilito al 31 dicembre  2021  il  termine  per  l'assunzione  delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019
gia' stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016; 
    14. con delibera del 28 febbraio 2018,  n.  26,  il  Comitato  ha
altresi' fissato  al  2025  il  limite  temporale  dell'articolazione
finanziaria delle programmazioni del  FSC  2014-2020,  in  luogo  del
precedente limite riferito all'anno 2023; 
    15. dal PEF si rileva che in data 17 gennaio 2018 l'assemblea dei
soci di SO.GE.A.P. S.p.a. ha deliberato un aumento di capitale di 4,5
milioni di euro. Il Piano  quadriennale  degli  investimenti  prevede
inoltre l'accensione di un finanziamento a lungo termine (dieci anni)
per l'ammontare di 6 milioni di euro, a servizio  degli  investimenti
infrastrutturali. In tale sede i soci di SOGEAP si riservano peraltro
di  decidere  eventualmente  per  la   copertura   degli   interventi
interamente con fonti proprie (contributi in conto capitale) in luogo
del ricorso  al  capitale  di  debito,  il  che  avrebbe  un  impatto
migliorativo sul conto economico; 
    16. allo scopo di fornire alla societa' la liquidita'  necessaria
al  proseguimento  dell'attivita'  e  per  avviare  gli  investimenti
necessari all'attuazione del piano strategico, con nota  17  febbraio
2020, n. 18249 ENAC comunica che l'assemblea straordinaria  dei  soci
del 24 gennaio 2019 ha  deliberato  di  aumentare,  a  pagamento,  il
capitale sociale per un importo di 8.499.996 euro. Inoltre si  rileva
l'interesse degli enti  territoriali  alla  realizzazione  del  piano
strategico che influenzerebbe l'economia locale e regionale; 
    17. con la convenzione tra il MIT - Direzione  generale  per  gli
aeroporti e il trasporto aereo -, ENAC e SO.GE.AP.  S.p.a.  regolante
il finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento,  il
soggetto   attuatore   si   impegna   ad   assumere    l'obbligazione
giuridicamente vincolante,  inerente  alla  fase  1  e  alla  fase  2
dell'intervento entro il 31  dicembre  2021,  pena  la  revoca  delle
risorse  assegnate  per  lo  stesso.  L'obbligazione   giuridicamente
vincolante s'intende assunta allorquando sia intervenuta la  proposta
di  aggiudicazione  di  appalti  di  lavori  ai  sensi  del   decreto
legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni; 
    18. il soggetto attuatore si impegna, inoltre,  a  completare  la
fase 1 e la fase 2 dell'intervento entro il 31 dicembre 2025; 
    19. ENAC ha trasmesso, con nota 2 settembre 2020,  n.  82546,  il
monitoraggio aggiornato al 31 agosto 2020, con il quale rileva che il
gestore aveva  sostenuto  spese  per  1.764.358,27  euro,  dei  quali
988.207,32  a  valere  su  fondi  FSC   e   la   residua   parte   in
autofinanziamento; 
    20. ENAC, nella verifica di sostenibilita' del  PEF  allegato  al
contratto di programma, relazione sui risultati dell'analisi  tecnica
del PEF per il periodo contrattuale 2018-2021, rileva  che  il  piano
degli investimenti e' scarsamente sostenibile da un  punto  di  vista
economico  ma  le  criticita'  tenderebbero  tuttavia  a   migliorare
progressivamente dal 2020,  anno  in  cui  la  societa'  ipotizza  un
margine  operativo   lordo   MOL   positivo,   con   un   progressivo
riassorbimento delle perdite di esercizio, a partire dal 2022,  e  il
conseguimento di utili di esercizio moderatamente crescenti anche con
le sistematiche ricapitalizzazioni ipotizzate dalla societa'; 
    21.   l'analisi   dell'ENAC   evidenzia   anche   una   struttura
patrimoniale caratterizzata da un livello  soddisfacente  per  quanto
riguarda la correlazione temporale  tra  fonti  e  impieghi  e  dalla
copertura degli investimenti col ricorso al capitale proprio  e  alle
passivita'  consolidate;  il  PEF,  in  conclusione  evidenzia  «ampi
margini di incertezza sulla fattibilita' [...] che trovano, tuttavia,
mitigazione  in  due  ordini  di  motivazioni.  [...]   il   giudizio
conclusivo porta a ritenere  che  il  Piano  degli  investimenti  sia
scarsamente sostenibile da un punto di vista economico, mentre, da un
punto  di  vista  patrimoniale  e  finanziario,  il  supporto   della
proprieta' unitamente alle fonti pubbliche  lasciano  presupporre  il
permanere di una situazione finanziaria  in  grado  di  sovvenzionare
l'operativita' e gli investimenti aziendali nel  periodo,  seppur  in
condizioni di criticita' che andranno costantemente monitorate, anche
al fine di verificare se  le  proiezioni  di  sviluppo  del  business
aeroportuale contenute nel piano  strategico  avranno  effettivamente
modo di realizzarsi»; 
    22. il  gestore  ha  dichiarato  di  accettare  espressamente  le
seguenti clausole: 
      22.1  Revisione   del   contratto   nel   corso   del   periodo
contrattuale; 
      22.2 Penali; 
      22.3 Rinuncia al contenzioso; 
  Vista la richiesta NARS, con nota 15 settembre 2020,  n.  4999,  in
seguito  alla  riunione  istruttoria  del  14  settembre   2020,   di
approfondimento di alcune tematiche relative: 
    1. all'impatto della delibera ART 12 febbraio  2020,  n.  30  sul
PEF; 
    2.  sull'evoluzione  del   traffico   effettivo   rispetto   alle
previsioni 2018-2021 e relativi effetti; 
    3.  sulle  prospettive  di  rispetto  della  realizzazione  degli
investimenti ed eventuali specifiche  modalita'  di  monitoraggio  da
parte dell'ENAC sul rapporto flussi finanziari e investimenti; 
    4. sul permanere dell'attualita' del progetto  di  collaborazione
con Etihad per le attivita' cargo; 
    5. sul finanziamento privato di 8,85 milioni di euro; 
  Vista la nota 23 settembre 6341, con la quale  il  MIT  inoltra  al
NARS la nota 22 settembre 2020, n. 90176, con la quale ENAC  fornisce
i suoi chiarimenti e, in particolare: 
    1. l'assenza di impatti significativi delle prescrizioni dell'ART
sulla dinamica tariffaria sul piano economico-finanziario; 
    2. il raggiungimento dell'equilibrio  economico  da  parte  della
societa'  puo'  essere  valutato,  unicamente,  lungo  un   orizzonte
temporale pluriennale; 
    3.  il  rispetto  delle  tempistiche   di   realizzazione   degli
investimenti, ad eccezione degli interventi sottoposti a  valutazione
impatto ambientale VIA, richiamando le disposizioni  contrattuali  in
materia di monitoraggio; 
    4. la vigenza dal  contratto  tra  SO.GE.A.P.  S.p.a.  ed  Etihad
relativo alle attivita' cargo; 
    5. la quota di finanziamento  privato  relativa  al  Piano  degli
interventi risulta interamente  finanziata  dai  soci  di  SO.GE.A.P.
S.p.a., attraverso un aumento di capitale di  circa  8,5  milioni  di
euro,  evidenziando  la  sottoscrizione  a  settembre  2020   di   un
finanziamento di 3,4  milioni  di  euro,  avvalendosi  del  fondo  di
garanzia a favore delle piccole e medie imprese ai sensi della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, in funzione della situazione  di  emergenza
creata dalla pandemia di COVID-19; 
  Visto il parere NARS n. 4 del 24 settembre 2020  sul  contratto  di
programma in esame, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  11,  del  citato
decreto-legge n. 133 del 2014, con il quale  il  Nucleo  fa  presente
che: 
    1. la Direzione generale per gli aeroporti ed il trasposto aereo,
di seguito DGATA, con nota 19 giugno 2020, n. 4199, ha  rappresentato
all'Ufficio di Gabinetto del MIT, in particolare, di  prendere  «atto
della richiesta congiunta ENAC e  MEF  di  inserire,  nel  testo  del
decreto interministeriale di approvazione del contratto di  programma
ENAC e  SO.GE.A.P.  S.p.a.,  una  prescrizione  rimessa  in  capo  al
concessionario,  in  base  alla  quale,  una  volta  finalizzata   la
procedura di  consultazione  della  dinamica  tariffaria,  lo  stesso
provvedera' ad aggiornare la pianificazione economica e  finanziaria,
con  una  adeguata  analisi  di  sostenibilita'  degli   investimenti
programmati»; 
    2. ART,  con  delibera  16  luglio  2020,  134,  ha  concluso  il
procedimento sanzionatorio avviato con delibera 31  luglio  2019,  n.
117,  nei  confronti  di  SO.GE.A.P.  S.p.a.  in  ottemperanza   alle
prescrizioni della medesima Autorita' di cui alla delibera 25 gennaio
2019, n. 6, relativa alla  revisione  dei  diritti  aeroportuali  con
periodo tariffario pluriennale e piano  industriale  che,  nel  detto
periodo, assicuri il conseguimento dell'equilibrio del PEF accertando
l'inottemperanza, da parte di SO.GE.A.P. S.p.a., alle prescrizioni di
cui  alla  delibera  n.  6  del  2019   e   irrorando   la   sanzione
amministrativa pecuniaria che «per quanto attiene alla gravita' della
violazione», come osserva l'Autorita',  «va  apprezzato  il  limitato
contesto territoriale su cui ha impattato la condotta accertata e  il
livello tariffario applicato dalla  societa'  nelle  more  dell'avvio
della nuova procedura di revisione dei diritti aeroportuali, che  non
ha compromesso i diritti  degli  altri  vettori  ne'  ha  inciso  sul
contesto concorrenziale in cui operano gli aeroporti piu'  prossimi».
Tale sanzione non impedisce la prosecuzione dell'iter  del  contratto
di programma in attesa di una nuova procedura di consultazione  degli
operatori; 
    3. con delibera 31 luglio  2019,  n.  117  l'Autorita'  ha  anche
considerato che la  propria  delibera  25  gennaio  2019,  n.  6  non
prescrivesse, in alcun modo, alla societa'  di  presentare  un  nuovo
piano   economico-finanziario.   L'Autorita',   invece,    richiedeva
l'attivazione di una nuova procedura che  prevedesse,  ai  sensi  del
modello, «un periodo tariffario pluriennale  e  l'elaborazione  e  la
trasmissione all'Autorita' di un  piano  industriale  finalizzato  ad
assicurare, entro il termine  del  periodo  tariffario  medesimo,  il
conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario». Ne discende  in
particolare ai sensi della successiva delibera 12 febbraio  2020,  n.
30,  l'adozione  protempore  del   medesimo   livello   dei   diritti
aeroportuali relativo all'annualita'  2019,  non  avendo  l'Autorita'
approvato la dinamica tariffaria in ultimo proposta dal  gestore  per
le  annualita'  2020-2021,  nelle  more  dell'avvio  di   una   nuova
consultazione. Si evidenzia peraltro  che,  con  delibera  16  luglio
2020, n. 136, l'Autorita' ha approvato i nuovi modelli di regolazione
dei diritti aeroportuali; 
    4. con nota 22 settembre 2020, n. 90176, l'ENAC ha  rappresentato
che le disposizioni previste dall'ART con delibera n. 30  su  citata,
relativamente   alla   dinamica   tariffaria,   non   hanno   impatti
significativi  sulla  struttura  economica   del   PEF,   mentre   ha
evidenziato che l'evoluzione effettiva del traffico nelle  annualita'
2018, 2019 del contratto di programma, inferiore rispetto alle  stime
alla  base  del  Piano,  comporta  che   «i   volumi   di   attivita'
dell'aeroporto siano, ad oggi, insufficienti a  generare  le  risorse
finanziarie necessarie per finanziare il Piano degli investimenti, la
cui realizzazione e' subordinata, oltre che ai contributi  di  natura
pubblica, anche alle immissioni di capitale da parte della proprieta'
e a forme di indebitamento bancario a medio termine». Di  conseguenza
«il raggiungimento dell'equilibrio economico da parte della  societa'
puo'  essere  valutato,  unicamente,  lungo  un  orizzonte  temporale
pluriennale»; 
    5. in relazione alla realizzazione degli interventi, l'ENAC,  con
nota 17 febbraio 2020, n. 18249 ha comunicato che al 30 novembre 2019
la  societa'  SO.GE.A.P.  S.p.a.  ha  sostanzialmente  rispettato  la
programmazione prevista dal  piano  degli  interventi,  ad  eccezione
degli  interventi  che  necessitano   dell'acquisizione   di   pareri
sovraordinati, relativi alla  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale, e che, in particolare, risultano in tale data  completati
gli interventi 1, 2, 5 e 12. La  realizzazione  di  tali  interventi,
secondo quanto indicato  nel  Piano  degli  interventi,  comporta  un
importo investito pari a circa 3,65 milioni di euro, a fronte  di  un
livello programmato di investimenti previsti per il 2019 pari a  14,1
milioni di euro; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze e  posta  a  base  dell'odierna  seduta  del  Comitato,
contenente le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella
presente delibera; 
  Ritenuto che, sulla base della normativa sopra richiamata  e  delle
considerazioni svolte dal NARS, questo Comitato si esprima in  merito
allo schema di contratto di programma di cui trattasi; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato, art. 3  della  delibera  28  novembre
2018, n. 82; 
  Considerato che  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ha
rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla
osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che, pertanto, lo
stesso  viene  sottoposto  direttamente  in  seduta  alla  firma  del
segretario e del Presidente per il successivo  e  tempestivo  inoltro
alla Corte dei  conti  per  il  prescritto  controllo  preventivo  di
legittimita'; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                     Esprime parere favorevole: 
 
sullo schema di contratto  di  programma  tra  l'Ente  nazionale  per
l'aviazione civile (ENAC) e la  SO.GE.A.P.  S.p.a.  per  la  gestione
dell'aeroporto di Parma «Giuseppe Verdi», per il  periodo  2018-2021,
con le osservazioni e raccomandazioni di cui al parere NARS n. 4  del
24 settembre 2020, che il Comitato fa proprie e che integra  come  di
seguito: 
  Si raccomanda e si invita il Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti a: 
    1. eseguire i dovuti monitoraggi, per disposizione di legge e per
previsione convenzionale, -  anche  attraverso  un  efficace  dialogo
istituzionale tra il Ministero istruttore, l'ENAC e  l'ART,  ciascuno
in ragione delle  proprie  specifiche  attribuzioni  e  competenze  -
sull'esecuzione del contratto di programma, nonche' della convenzione
relativa al finanziamento di 12 milioni di euro di cui al fondo  FSC,
con particolare riferimento agli investimenti, alle tariffe adottate,
all'andamento gestionale e alla solidita' patrimoniale e  finanziaria
al fine di evitare squilibri ovvero criticita' in termini di ricadute
sulla finanza pubblica con riguardo  al  rapporto  investimenti/mezzi
finanziari; 
    2. monitorare l'utilizzo delle risorse FSC, tenendo  conto  della
necessita' di  assumere  le  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti
entro il 31 dicembre 2021, nonche' completare l'intervento  entro  il
31 dicembre 2025; 
    3. in un'ottica di razionale ed efficiente sviluppo del  comparto
prevedere, de futuro, che  il  piano  economico  finanziario  esponga
tutti gli elementi di input  necessari  ai  fini  della  redazione  e
valutazione dei prospetti  previsionali  (stato  patrimoniale,  conto
economico e rendiconto finanziario); 
    4. Il CIPE con precedenti delibere ha segnalato l'opportunita'  e
la necessita' programmatoria di ricevere  i  contratti  di  programma
prima del periodo di decorrenza  o  comunque  al  massimo  ad  inizio
periodo contrattuale ma certo non a  consuntivo.  Tale  indirizzo  e'
stato anche richiesto dalla Corte dei conti in sede di  registrazione
delle delibere CIPE sugli aeroporti  e  risulta  quanto  mai  urgente
sulla base delle  nuove  competenze  attribuite  all'ART  e  da  essa
previste in tema tariffazione aeroportuale con l'ultima delibera  del
1° luglio 2020. Inoltre e' necessario che i CdP pervengano  in  tempi
congrui  all'esame  del   DIPE   rispetto   all'arco   temporale   di
riferimento,  anche  in  virtu'  di   quanto   emerso   dall'indagine
conoscitiva svolta dal DIPE con il NARS nel corso  del  2019-2020,  e
dei recenti stravolgimenti del settore conseguenti l'emergenza COVID.
Si invita il MIT a promuovere ogni  opportuna  attivita'  finalizzata
all'accelerazione delle  attivita'  e  al  rispetto  delle  scadenze.
Nell'ambito delle disposizioni contrattuali vigenti,  sara'  valutata
da parte del concedente l'applicazione di eventuali  penali  relative
ai ritardi maturati nel corso della procedura; 
    5. presentare al Comitato i nuovi contratti di  programma  in  un
tempo congruo, evitando un disallineamento temporale tra  il  momento
di venuta ad  esistenza,  sul  piano  giuridico,  delle  disposizioni
contrattuali e quello della produzione di effetti,  trasmettere,  per
il successivo contratto di programma, al  CIPE,  e  previamente  alla
regione, tutta la documentazione necessaria a esprimere il parere  di
competenza in un termine congruo -  rispetto  alle  scadenze  di  cui
all'art. 3, comma 3, del contratto di programma  -,  e  comunque  non
oltre l'inizio dell'ultimo trimestre  dell'ultimo  anno  del  periodo
regolatorio  in  scadenza,   anche   tenuto   conto   delle   recenti
osservazioni della  Corte  dei  conti  su  fattispecie  analoghe.  Al
riguardo, si invita il MIT a: 
      5.1   promuovere   ogni   opportuna    attivita'    finalizzata
all'accelerazione delle attivita' istruttorie  e  al  rispetto  delle
scadenze; 
      5.2  nell'ambito  delle  disposizioni   contrattuali   vigenti,
valutare l'applicazione  di  eventuali  penali  relative  ai  ritardi
maturati nel corso della procedura; 
    6. recepire quanto indicato dall'ART con delibera n.  30  del  12
febbraio 2020, relativamente alla definizione  dei  livelli  e  degli
adeguamenti tariffari; 
    7. una volta finalizzata  la  procedura  di  consultazione  della
dinamica   tariffaria,   prevedere   in   capo   al    concessionario
l'aggiornamento della pianificazione economica e finanziaria, con una
adeguata analisi di sostenibilita' degli investimenti programmati; 
    8. valorizzare gli esiti dell'indagine conoscitiva  del  NARS  in
materia  di  contratti  di  programma  del  settore  aeroportuale  di
febbraio 2020 relativamente all'opportunita'  di  forme  di  gestione
complementare assieme  agli  aeroporti  limitrofi,  alla  luce  degli
accordi commerciali siglati dalla societa' di gestione,  al  fine  di
promuovere  le  sinergie  anche  nell'ottica  dello  sviluppo   delle
vocazioni produttive territoriali. 
 
      Roma, 29 settembre 2020 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il segretario: Fraccaro 
 

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1487