IL DIRIGENTE 
       dell'ufficio autorizzazione all'immissione in commercio 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n.  6,  della  cui  pubblicazione  sul
proprio sito  istituzionale  e'  stato  dato  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  140  del  17
giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determina n. 274 del 24 marzo 2020 con  cui  il  direttore
generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa
Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  dell'Area  autorizzazione
medicinali con decorrenza dal 1° aprile 2020 fino al 31 marzo 2023; 
  Vista la determina n. 1313  del  23  settembre  2016,  con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  ad  interim
dell'Ufficio autorizzazione all'immissione in commercio; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva n. 2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in   particolare   l'art.   20,
contenente  disposizioni  particolari  per  i  medicinali  omeopatici
presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; 
  Visto l'art. 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante   «Disposizioni
urgenti per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello
Stato (legge di stabilita' 2015)», come modificato dal  decreto-legge
25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla legge 21 settembre  2018,  n.
108, recante una proroga del termine delle  disposizioni  legislative
sui medicinali omeopatici di  cui  al  citato  art.  20  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 al 31 dicembre 2019 e dalla  legge
27 dicembre 2019,  n.  160  che  consente  ai  medicinali  omeopatici
interessati da un procedimento di rinnovo depositato in AIFA entro la
data del 30 giugno 2017, di essere mantenuti  in  commercio  fino  al
completamento della valutazione da parte dell'AIFA; 
  Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 12  luglio
2017, prot. n. 75621 con la quale la societa'  Unda  S.A.,  con  sede
legale e domicilio  fiscale  in  rue  de  Lorce'  45  -  4920  Harze'
(Aywaille) Belgium, ha  chiesto  di  essere  autorizzata  al  rinnovo
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui  all'art.  1,
comma 590, della legge  n. 190/2014  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, del medicinale omeopatico  AMMI  VISNAGA  descritto  in
dettaglio per le confezioni di cui nell'allegata tabella, composta da
pagine 8, che costituisce parte integrante della  presente  determina
alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate; 
  Vista  la   documentazione   integrativa   inviata   spontaneamente
dell'Azienda in data 21 novembre 2017 prot. n.  125337,  in  data  30
novembre 2017 prot. n. 129078, in data 10 gennaio 2018 prot. n. 1827,
in data 6 luglio 2018 prot. n. 77220 ed  in  data  18  dicembre  2019
prot. n. 18700; 
  Vista  la  richiesta   dell'Agenzia   italiana   del   farmaco   di
integrazione di documentazione trasmessa alla Societa' Unda  S.A.  in
data  5 giugno  2020  prot.  n.  62855  e  la  comunicazione  inviata
dall'Azienda in data 8 giugno 2020, prot. n. 63431, in cui dichiara «
[...] that no data can be provided»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 10-bis; 
  Vista la nota dell'Agenzia italiana del farmaco del 17 giugno 2020,
prot. n. 67645, con la quale  sono  stati  comunicati  alla  predetta
societa' i motivi  ostativi  all'accoglimento  dell'istanza  ex  art.
10-bis, del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio
di cui all'art. 1, comma 590 della legge  n.  190/2014  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  del  medicinale   omeopatico   «Ammi
Visnaga»; 
  Considerato che la societa' Unda  S.A.  non  ha  presentato  alcuna
osservazione all'atto di preavviso di diniego succitato; 
  Preso atto altresi' che la societa'  Unda  S.A.  con  nota  del  10
luglio 2020, prot. 77204 ha dichiarato di voler ritirare la richiesta
di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio e di avere
inoltre presentato formale richiesta di rinuncia  per  il  medicinale
omeopatico «Ammi Visnaga»; 
  Visto il  parere  non  favorevole  al  rinnovo  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, di cui  all'art.  1,  comma  590,  della
legge n. 190/2014 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  del
medicinale omeopatico  «Ammi  Visnaga»,  espresso  dalla  Commissione
consultiva tecnico-scientifica nella  seduta  16-18  e  23  settembre
2020, verbale CTS n. 30, nel quale di  afferma  che  «considerate  le
carenze ed il loro impatto sulla qualita' e sicurezza  del  prodotto,
si rileva la necessita' di concludere formalmente il procedimento con
esito non favorevole»; 
  Ritenuto, di dover adottare, a seguito del sopra  citato  preavviso
di diniego ed alla luce del citato parere della CTS, un provvedimento
conclusivo   del   procedimento   di   rinnovo    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio; 
  Ritenuto altresi', che  la  permanenza  del  medicinale  omeopatico
«Ammi Visnaga» sul mercato  costituisce  un  rischio  per  la  salute
pubblica a fronte del quale solo il ritiro dal commercio del predetto
medicinale  rappresenta  la  misura   piu'   idonea   ad   assicurare
un'efficace tutela della salute pubblica; 
  Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  ed  in
particolare gli articoli 40 e 142, comma 1; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,
  di cui all'art. 1, comma 590  della  legge  190/2014  e  successive
  modificazioni ed integrazioni. 
 
  Per le motivazioni di cui in premessa, e' respinta la richiesta  di
rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  di  cui
all'art.  1,  comma  590,  della  legge  n. 190/2014   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  del   medicinale   «Ammi   Visnaga»
descritto  in  dettaglio  per  le  confezioni  di  cui  nell'allegata
tabella, composta da pagine 8, che costituisce parte integrante della
presente determina  alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  ivi
indicate. 
  Titolare A.I.C.: Unda S.A. (codice SIS: 4128).