IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il
quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del
predetto virus in occasione delle festivita' natalizie e di inizio
anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e
contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti per le festivita' natalizie e di inizio anno nuovo
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e
prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021
sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021
si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono
altresi' consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non
superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30
chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli
spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni
compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e' altresi'
consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata
nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco
temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di
due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre
ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta'
genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per
quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di
quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e' sanzionata ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.