IL DIRIGENTE 
                 dell'ufficio centrale stupefacenti 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 e successive modificazioni, recante «testo unico delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza»; 
  Visto in particolare l'art. 16 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  che  prevede  la  pubblicazione
annuale dell'elenco delle  imprese  autorizzate  alla  fabbricazione,
impiego  e  commercio  all'ingrosso  di   sostanze   stupefacenti   e
psicotrope; 
  Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50  «Attuazione  dei
regolamenti  (CE)  numeri  273  /2004,  111/2005  e  1277/2005,  come
modificato dal regolamento (CE) 297/2009, in tema  di  precursori  di
droghe, a norma dell'art. 45 della legge 4 giugno 2010,  n.  96,  che
prevede «la distinzione, anche all'interno del medesimo testo  unico,
tra le disposizioni concernenti  i  precursori  di  droghe  e  quelle
relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope»; 
  Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2003, «Sistema informativo
dell'Ufficio centrale stupefacenti»; 
  Preso  atto  pertanto  di  dover  provvedere   alla   pubblicazione
dell'elenco annuale previsto dal  citato  art.  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per  le  sostanze
stupefacenti e psicotrope; 
  Ritenuto di integrare l'elenco anche con  le  imprese  titolari  di
licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori
di droghe; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'elenco annuale, aggiornato al 30  novembre  2020,  delle  imprese
autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio  all'ingrosso  di
sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese che, ai  fini  del
commercio  all'ingrosso  di  sostanze  stupefacenti   e   psicotrope,
utilizzano depositi terzi autorizzati, e' riportato negli allegati A,
B, C, D che costituiscono parte integrante del presente decreto.