IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  concernente  il
rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede, al  comma  4,
che il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio  decreto,
provvede a ridefinire le modalita' e i  criteri  per  la  concessione
delle agevolazioni e la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
citato art. 43 del  decreto-legge  n.  112/2008,  anche  al  fine  di
accelerare le procedure per la  concessione  delle  agevolazioni,  di
favorire la rapida realizzazione dei programmi  d'investimento  e  di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi  che  ricadono
nei territori oggetto  di  accordi,  stipulati  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, per  lo  sviluppo  e  la  riconversione  di  aree
interessate  dalla  crisi  di  specifici  comparti  produttivi  o  di
rilevanti complessi aziendali; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del  citato  art.  3,
comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia  di  riforma  della
disciplina relativa ai contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in
materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE)  n.  651/2014
dello strumento dei contratti di sviluppo e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del  predetto  decreto  9
dicembre 2014,  che  prevede  che  specifici  accordi  di  programma,
sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle  regioni,
dagli enti pubblici, dalle imprese interessati, possano destinare una
quota  parte  delle  risorse  disponibili  per   l'attuazione   degli
interventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di  iniziative
di rilevante e significativo impatto sulla competitivita' del sistema
produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono; 
  Visto, altresi', l'art. 9-bis del citato decreto 9  dicembre  2014,
che prevede la possibilita' di sottoscrivere accordi di sviluppo  per
programmi di rilevante dimensione, a condizione  che  tali  programmi
evidenzino una  particolare  rilevanza  strategica  in  relazione  al
contesto territoriale e al  sistema  produttivo  interessato,  e  che
dispone che il Ministro dello sviluppo economico possa riservare  una
quota delle risorse disponibili per lo  strumento  dei  Contratti  di
sviluppo alla sottoscrizione di detti accordi di sviluppo; 
  Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, che all'art. 4,
comma 1, rinomina in Fondo per lo sviluppo e la coesione (nel seguito
anche FSC) il Fondo per le aree sottoutilizzate, finalizzato  a  dare
unita'  programmatica  e  finanziaria  all'insieme  degli  interventi
aggiuntivi  a  finanziamento  nazionale   rivolti   al   riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 
  Visto l'art. 1, comma 6, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(legge di stabilita' 2014), che determina in 54.810 milioni di  euro,
per il periodo di programmazione 2014-2020, la  dotazione  aggiuntiva
del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  destinandola  a  sostenere
esclusivamente  interventi  per  lo   sviluppo,   anche   di   natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree  del
Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord; 
  Visto l'art. 1, comma 703, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190
(legge di stabilita' 2015),  il  quale,  ferme  restando  le  vigenti
disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni  per
l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo  di  programmazione
2014-2020 e prevede, in particolare, che tali risorse siano impiegate
per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali; 
  Considerato che il predetto art.  1,  comma  703,  della  legge  n.
190/2014 prevede, alla lettera b), che  le  suddette  aree  tematiche
nazionali  ed  i  relativi  obiettivi  strategici  siano  individuati
dall'Autorita' politica per la coesione,  in  collaborazione  con  le
amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano; 
  Considerato che il medesimo art. 1, comma 703, della legge  n.  190
del 2014 prevede inoltre, alla lettera c), che il CIPE disponga,  con
propria delibera, una ripartizione della  dotazione  finanziaria  del
FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree  tematiche  nazionali  e
che  per  ciascuna   di   tali   aree   tematiche   nazionali   siano
progressivamente definiti, da parte di una cabina di  regia  composta
da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano,  piani  operativi  da
sottoporre al CIPE per la relativa approvazione, articolati in azioni
ed interventi che rechino l'indicazione dei risultati  attesi  e  dei
soggetti attuatori; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 25 del 10  agosto  2016,  avente  ad
oggetto  «Fondo  sviluppo  e  coesione  2014-2020.   Aree   tematiche
nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1,
comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014», con la quale  il
Comitato ha destinato l'importo di 15.200 milioni di  euro  ai  piani
operativi da adottarsi ai sensi della predetta lettera c)  del  comma
703 della legge n. 190/2014, di cui 1.400 milioni di  euro  destinati
all'area tematica «sviluppo economico e produttivo»; 
  Considerato che, nell'ambito della suddetta area tematica «sviluppo
economico e produttivo», e' prevista la linea di intervento «sviluppo
delle imprese» da attuarsi anche attraverso lo strumento  agevolativo
dei contratti di sviluppo; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 52 del  1°  dicembre  2016,  con  la
quale il Comitato ha approvato il «Piano imprese e competitivita' FSC
2014-2020» di competenza  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
articolato negli assi di intervento «Piano Space Economy»,  «Rilancio
degli investimenti e accesso al credito» e «Assistenza tecnica»; 
  Considerato che, nell'ambito dell'asse «Rilancio degli investimenti
e accesso al credito», la  somma  di  euro  916.500.000,00  e'  stata
destinata allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo con la
seguente  ripartizione  territoriale:  euro  658.480.000,00  per   le
regioni meno sviluppate del territorio nazionale, euro  73.720.000,00
per le regioni in transizione ed euro 184.300.000,00 per  le  regioni
piu' sviluppate; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 22 maggio 2017, n. 117, cosi' come  modificato  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  5  marzo  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22  marzo  2018,  n.
68, con il  quale  e'  stata  costituita  una  riserva  pari  a  euro
340.729.000,00, a valere sulle suddette risorse del «Piano imprese  e
competitivita' FSC 2014-2020», per il finanziamento degli accordi  di
sviluppo e degli accordi di programma di cui ai sopra citati articoli
9-bis e 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014,  da  utilizzare  nel
rispetto   della    seguente    ripartizione    territoriale:    euro
224.620.000,00  per  le  regioni  meno  sviluppate   del   territorio
nazionale, euro 33.174.000,00 per le regioni in transizione  ed  euro
82.935.000,00 per le regioni piu' sviluppate; 
  Considerato che l'art. 1, comma 3, del predetto  decreto  9  maggio
2017 e successive modifiche e integrazioni prevede che,  su  proposta
del direttore generale per gli incentivi alle imprese,  la  dotazione
finanziaria della riserva  possa  essere  oggetto  di  revisione,  in
aumento,   compatibilmente   con   la   disponibilita'   di   risorse
finanziarie, ovvero in riduzione, in funzione dell'effettivo utilizzo
della riserva medesima; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 14 del  28  febbraio  2018,  con  la
quale il Comitato ha approvato la nuova versione del «Piano imprese e
competitivita' FSC 2014-2020», nella quale la  dotazione  di  risorse
destinate  allo  strumento  agevolativo  dei  contratti  di  sviluppo
nell'ambito dell'asse  «Rilancio  degli  investimenti  e  accesso  al
credito» e' stata incrementata a complessivi  euro  1.745.610.000,00,
con la seguente ripartizione territoriale: euro 1.264.939.200,00  per
le  regioni  meno   sviluppate   del   territorio   nazionale,   euro
140.548.800,00 per le regioni in transizione ed  euro  340.122.000,00
per le regioni piu' sviluppate; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12  dicembre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del  28  dicembre  2018,  n.   300,   con   il   quale,   a   seguito
dell'approvazione,    con    deliberazione    CIPE    n.     14/2018,
dell'aggiornamento del Piano imprese e competitivita' FSC  2014-2020,
e' stata incrementata di euro 414.555.000,00 la riserva istituita con
il decreto 9 maggio 2017, come modificato dal decreto 5  marzo  2018,
per il finanziamento degli accordi di sviluppo di cui all'art.  9-bis
del decreto ministeriale 9 dicembre 2014 e degli accordi di programma
di cui all'art. 4, comma 6 del medesimo decreto; 
  Considerato  che,  per  effetto  dell'incremento  disposto  con  il
decreto di cui sopra, la dotazione della riserva suddetta  ammonta  a
complessivi euro 755.284.000,00, da  utilizzare  nel  rispetto  della
seguente  ripartizione  territoriale:  euro  525.025.000,00  per   le
regioni meno sviluppate del territorio nazionale, euro  66.554.000,00
per le regioni in transizione ed euro 163.705.000,00 per  le  regioni
piu' sviluppate; 
  Ritenuto opportuno, al fine di  rispondere  piu'  efficacemente  ai
fabbisogni  espressi  del   tessuto   economico-imprenditoriale   dei
territori e di  ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse  disponibili,
rimodulare la ripartizione territoriale della predetta riserva; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla ripartizione della riserva costituita con  il  decreto
  del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017 
 
  1. Le riserva costituita con il decreto del Ministro dello sviluppo
economico 9 maggio 2017, come modificato  dai  decreti  del  Ministro
dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e  12  dicembre  2018,  per  il
finanziamento degli accordi di programma e degli accordi di  sviluppo
di cui agli articoli 4, comma 6, e 9-bis  del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, nel  rispetto  dei  vincoli
territoriali fissati per l'utilizzo delle risorse del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020, e' cosi' ripartita: 
    a)                      euro                       591.579.000,00
(cinquecentonovantunomilionicinquecentosettantanovemila/00)  per   le
regioni del Mezzogiorno  (Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia); 
    b)                      euro                       163.705.000,00
(centosessantatremilionisettecentocinquemila/00)  per  le  aree   del
Centro-Nord (resto del territorio nazionale). 
  2. Resta confermato quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  3,  del
decreto  ministeriale  9  maggio  2017  e  successive   modifiche   e
integrazioni. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 16 ottobre 2020 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli