IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare nuove disposizioni in materia di ingressi nel territorio nazionale dall'estero, anche in vista delle imminenti festivita' natalizie; Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale; Sentito il Ministro per le politiche giovanili e lo sport; E m a n a la seguente ordinanza: Art. 1 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione: a) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui all'art. 1, comma 10, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, l'ingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20 del sopra citato decreto, e' consentito previa sottoposizione, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; b) alle persone che, in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, fanno ingresso in Italia da Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 per motivi diversi da quelli indicati all'art. 6, comma, 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto, si applicano le misure di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 8 del sopra citato decreto, ferme restando le eccezioni di cui al comma 8 del medesimo articolo; c) alle persone che, in uno o piu' giorni compresi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, hanno soggiornato o transitato in Stati e territori di cui all'elenco C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per motivi diversi da quelli indicati all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto, si applicano le misure di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 8 del sopra citato decreto, ferme restando le eccezioni di cui al comma 8 del medesimo articolo; d) limitatamente al periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; e) ai movimenti da e per l'Uruguay si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.