IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 3 dicembre 2020, n. 301;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare nuove
disposizioni in materia di ingressi nel territorio nazionale
dall'estero, anche in vista delle imminenti festivita' natalizie;
Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre misure
urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul
territorio nazionale;
Sentito il Ministro per le politiche giovanili e lo sport;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19,
ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le seguenti
misure di prevenzione:
a) al fine di consentire il regolare svolgimento delle
competizioni sportive di cui all'art. 1, comma 10, lettera e) del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020,
l'ingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici,
commissari di gara e accompagnatori, che hanno soggiornato o
transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di
cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20 del sopra citato decreto,
e' consentito previa sottoposizione, nelle 48 ore antecedenti
all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o
antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) alle persone che, in data compresa tra il 21 dicembre e il 6
gennaio, fanno ingresso in Italia da Stati e territori di cui
all'elenco C dell'allegato 20 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 per motivi diversi da quelli
indicati all'art. 6, comma, 1, lettere a), b) e c), del medesimo
decreto, si applicano le misure di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 8
del sopra citato decreto, ferme restando le eccezioni di cui al comma
8 del medesimo articolo;
c) alle persone che, in uno o piu' giorni compresi tra il 21
dicembre e il 6 gennaio, hanno soggiornato o transitato in Stati e
territori di cui all'elenco C del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per motivi diversi da quelli
indicati all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo
decreto, si applicano le misure di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 8
del sopra citato decreto, ferme restando le eccezioni di cui al comma
8 del medesimo articolo;
d) limitatamente al periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, ai
movimenti da e per la Repubblica di San Marino si applica la
disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all'elenco C
dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 3 dicembre 2020;
e) ai movimenti da e per l'Uruguay si applica la disciplina
prevista per gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato
20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre
2020.