IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante:  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19"   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19"», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 3 dicembre 2020, n. 301; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare  nuove
disposizioni  in  materia  di  ingressi  nel   territorio   nazionale
dall'estero, anche in vista delle imminenti festivita' natalizie; 
  Ritenuto, nelle more dell'adozione di  un  successivo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma  1,
del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre  misure
urgenti per  la  limitazione  della  diffusione  della  pandemia  sul
territorio nazionale; 
  Sentito il Ministro per le politiche giovanili e lo sport; 
 
                              E m a n a 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione  del  virus  COVID-19,
ferme restando le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 dicembre  2020,  si  applicano  le  seguenti
misure di prevenzione: 
    a)  al  fine  di  consentire  il   regolare   svolgimento   delle
competizioni sportive di cui all'art. 1, comma  10,  lettera  e)  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  3  dicembre  2020,
l'ingresso nel territorio  nazionale  di  atleti,  tecnici,  giudici,
commissari  di  gara  e  accompagnatori,  che  hanno  soggiornato   o
transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di
cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20 del sopra citato decreto,
e'  consentito  previa  sottoposizione,  nelle  48  ore   antecedenti
all'ingresso nel  territorio  nazionale,  ad  un  test  molecolare  o
antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    b) alle persone che, in data compresa tra il 21 dicembre e  il  6
gennaio, fanno ingresso  in  Italia  da  Stati  e  territori  di  cui
all'elenco  C  dell'allegato  20  del  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 per motivi diversi  da  quelli
indicati all'art. 6, comma, 1, lettere a),  b)  e  c),  del  medesimo
decreto, si applicano le misure di cui ai commi da 1 a 5 dell'art.  8
del sopra citato decreto, ferme restando le eccezioni di cui al comma
8 del medesimo articolo; 
    c) alle persone che, in uno o piu'  giorni  compresi  tra  il  21
dicembre e il 6 gennaio, hanno soggiornato o transitato  in  Stati  e
territori  di  cui  all'elenco  C  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per motivi diversi  da  quelli
indicati all'art. 6, comma 1, lettere  a),  b)  e  c),  del  medesimo
decreto, si applicano le misure di cui ai commi da 1 a 5 dell'art.  8
del sopra citato decreto, ferme restando le eccezioni di cui al comma
8 del medesimo articolo; 
    d) limitatamente al periodo dal 21  dicembre  al  6  gennaio,  ai
movimenti da e  per  la  Repubblica  di  San  Marino  si  applica  la
disciplina prevista per gli Stati e territori  di  cui  all'elenco  C
dell'allegato  20  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 3 dicembre 2020; 
    e) ai movimenti da e  per  l'Uruguay  si  applica  la  disciplina
prevista per gli Stati e territori di cui all'elenco E  dell'allegato
20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  3  dicembre
2020.