IL COMANDANTE GENERALE 
                del corpo delle capitanerie di porto 
 
  Visto il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  e  successive
modificazioni,  recante   codice   della   navigazione   e   relativo
regolamento di esecuzione; 
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n.  435  «Approvazione  del  regolamento  per  la   sicurezza   della
navigazione e della vita umana in mare»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1999,  recante  ampliamento
delle normative e delle metodologie tecniche per  gli  interventi  di
bonifica, ivi compresi quelle per rendere innocuo l'amianto, previsti
dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n.  257,
recante norme relative alla cessazione dell'impiego amianto; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella  Comunita'  del
codice internazionale di gestione della sicurezza  e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 3051/1995 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme
comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le  visite  di
controllo delle navi; 
  Vista la circolare IMO  MSC/Circ.710  -  MEPC/Circ.307  relativa  a
«Minimum Standards for Recognized Organizations acting on  behalf  of
the Administration»; 
  Visto il decreto legislativo  3  dicembre  2010,  n.  205,  recante
attuazione della direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; 
  Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104,  e  successive
modificazioni,  recante  attuazione  della  direttiva   n. 2009/15/CE
relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi  che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per  le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  164,  recante
attuazione della direttiva n. 2009/21/CE relativa al  rispetto  degli
obblighi dello Stato di bandiera»; 
  Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO)
sulle visite e certificazioni «2012 Guidelines  for  the  survey  and
certification of ships under Hong Kong Convention»  adottate  con  la
risoluzione MEPC.222(64) del 5 ottobre 2012; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi  e
che modifica il regolamento (CE)  n.  1013/2006  e  la  direttiva  n.
2009/16/CE; 
  Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO)
sulla compilazione dell'inventario  dei  materiali  pericolosi  «2015
Guidelines  for  the  development  of  the  Inventory  of   Hazardous
Materials » adottate con la risoluzione MEPC.269 (68) del  15  maggio
2015; 
  Vista la decisione di esecuzione (EU)  2016/2321  del  19  dicembre
2016  concernente  il  formato  del  certificato  di   idoneita'   al
riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  al  riciclaggio  delle
navi; 
  Vista la decisione di esecuzione (EU)  2016/2322  del  19  dicembre
2016 concernente il formato della dichiarazione di completamento  del
riciclaggio della nave di cui al regolamento (UE)  n.  1257/2013  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  al  riciclaggio  delle
navi; 
  Vista la decisione di esecuzione (EU)  2016/2325  del  19  dicembre
2016 concernente il formato del certificato  relativo  all'inventario
dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento  (UE)  n.
1257/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo   al
riciclaggio delle navi; 
  Visto il decreto interministeriale  12  ottobre  2017,  recante  la
disciplina delle procedure autorizzative  per  il  riciclaggio  delle
navi; 
  Visto il decreto dirigenziale 27 maggio 2019, recante la disciplina
relativa al «Riciclaggio delle navi -  Istruzioni  operative  per  la
vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonche'
per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di  cui  all'art.  3
del decreto interministeriale 12 ottobre 2017»; 
  Considerato  che  il  Lloyd's  Register  Group  LTD  e'   organismo
riconosciuto autorizzato ed affidato ai sensi dell'art. 1,  comma  2,
lettere a) e b) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104,  come
modificato  dal  decreto  legislativo  12  novembre  2015,  n.   190,
attuativo della direttiva n. 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le
visite di controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle
amministrazioni  marittime,  come  modificata  dalla   direttiva   di
esecuzione 2014/111/UE; 
  Considerato quindi che il  Lloyd's  Register  Group  LTD  e'  stato
ritenuto  in  possesso   dei   requisiti   tecnico-professionali   ed
organizzativi necessari  allo  svolgimento  dei  compiti  autorizzati
dall'accordo allegato al presente decreto; 
  Considerato che il Comando generale del Corpo delle capitanerie  di
porto, quale  amministrazione,  deve  assicurare,  nell'ambito  delle
proprie competenze, il corretto adempimento degli obblighi  derivanti
dagli accordi internazionali, comunitari e nazionali  in  materia  di
riciclaggio dei materiali pericolosi a bordo delle navi; 
  Ritenuto  necessario  da  parte  dell'amministrazione  definire   e
delegare agli organismi autorizzati e affidati le attivita'  previste
nell'ambito di  applicazione  del  regolamento  stesso,  al  fine  di
consentire la corretta  applicazione  delle  norme  sopra  richiamate
nonche' esplicitare le attivita' che devono essere  poste  in  essere
durante l'intero ciclo di  vita  della  nave,  fino  all'avvio  della
stessa al riciclaggio; 
  Vista l'istanza del Lloyd's Register Group LTD assunta a  prot.  n.
99195 in data 10 settembre 2020 e sue successive integrazioni assunte
a  prot.  n.  134165  in  data  25  novembre  2020   con   tutta   la
documentazione allegata tesa ad ottenere l'autorizzazione ad  operare
come organismo riconosciuto-autorizzato ai sensi di  quanto  disposto
dal decreto dirigenziale n. 450/2019 in data 27 maggio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Lloyd's Register Group LTD e' autorizzato ad espletare tutte  le
attivita'  di  cui  al  regolamento  n.   1257/2013   ed   al decreto
dirigenziale n. 450/2019 del 27 maggio 2019, compreso  l'insieme  dei
controlli, esami ed accertamenti tecnici e  documentali  propedeutici
al rilascio, per conto dell'amministrazione,  dei  certificati  delle
navi registrate in Italia rientranti nel campo  di  applicazione  del
regolamento.