IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge del 27 giugno 2013, n. 77, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, promulgata a Istanbul l'11 maggio 2011;
Visto l'art. 24 della sopracitata Convenzione, che invita «gli
Stati ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie
per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite
di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla
settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo
riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su
tutte le forme di violenza»;
Considerato che il Dipartimento per le pari opportunita', in linea
con quanto richiesto dalla sopracitata Convenzione, ha istituito gia'
dall'8 marzo 2006 una linea telefonica dedicata attiva 24 ore su 24
sette giorni alla settimana per le vittime di violenza di genere e
stalking;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
che hanno stabilito rispettivamente, l'istituzione di un servizio di
gestione del call center dedicato al numero verde nazionale di
pubblica utilita' 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere
e stalking e predisposto la copertura finanziaria dello stesso;
Visto l'art. 13 del piano di numerazione nel settore delle
telecomunicazioni e disciplina attuativa approvati dalla delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 26/08/CIR e ad
essa allegati;
Visto il decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province, in attuazione delle indicazioni
contenute nella Convenzione di Istanbul sopra citata;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022;
Visto l'art. 1, comma 348, della citata legge n. 160 del 2019 il
quale prevede che le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in
modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti
all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilita'
per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dal
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
Visto l'art. 1, comma 349, della citata legge n. 160 del 2019 il
quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della citata legge n. 160, su proposta del Ministro per le
pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei
cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonche' le
modalita' e le tempistiche di esposizione;
Visto l'art. 1, comma 350, della legge n. 160 del 2019 il quale
prevede che negli esercizi pubblici di cui all'art. 86 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza
medico-generica e pediatrica, di cui all'art. 25, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 475, e' esposto il cartello di cui al comma 348, con
le modalita' e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma
349;
Visto l'art. 1, comma 351, della richiamata legge n. 160 del 2019
il quale prevede che la violazione della disposizione di cui al comma
348, costituisce elemento di valutazione della sussistenza della
responsabilita' dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 1, comma 352, della richiamata legge n. 160 del 2019
il quale prevede che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 348 a 351, nei limiti dello stanziamento di cui al
comma 352, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 0,1 milioni di
euro per l'anno 2020;
Considerato che la suddetta somma di 0,1 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2020 e' stata stanziata a valere sul bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di
responsabilita' n. 8 «Pari opportunita'» - cap. n. 496;
Vista la proposta del Ministro per le pari opportunita' e la
famiglia del 29 maggio 2020, formulata ai sensi del comma 349 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visti gli avvisi favorevoli espressi dal Ministero dell'economia e
delle finanze, con nota del 27 maggio 2020 e dal Ministero
dell'interno, con nota del 29 aprile 2020, relativi all'adozione del
provvedimento;
Ritenuto quindi di procedere all'attuazione delle disposizioni
previste dall'art. 1, commi da 348 a 352, della richiamata legge n.
160 del 2019;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 27
luglio 2020;
Vista la nota del Capo Dipartimento per le pari opportunita'
acquisita dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo in
data 5 agosto 2020, n. prot. 17482, con riferimento alle
raccomandazioni formulate dalla Conferenza unificata;
Sulla proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 349, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, definisce il modello del cartello
recante il numero verde di pubblica utilita' per il sostegno alle
vittime di violenza e stalking (1522), promosso dal Dipartimento per
le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, il
relativo contenuto, le lingue utilizzate, nonche' le modalita' e le
tempistiche di esposizione del medesimo cartello da parte dei
soggetti e nei locali espressamente indicati nei commi 348 e 350 del
medesimo art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.
2. Il cartello di cui al comma 1, adeguatamente visibile, deve
contenere la seguente dicitura: «se sei vittima di violenza o
stalking chiama il 1522».
3. Il cartello di cui al comma 2, e' tradotto nelle seguenti
lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo, cinese, russo,
portoghese, rumeno, bengali. Il cartello puo' essere tradotto anche
in altre lingue in considerazione di comunita' o gruppi linguistici
presenti sul territorio di riferimento.
4. Nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto, e' riprodotto il contenuto grafico del modello del cartello
di cui al comma 1 del presente articolo.
5. I soggetti individuati ai commi 348 e 350 dell'art. 1 della
legge n. 160 del 27 dicembre 2019, provvedono all'esposizione, nei
locali indicati nei medesimi commi, del cartello secondo il modello
definito dal presente articolo, entro il termine di sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Il modello del cartello e' scaricabile gratuitamente dai siti
istituzionali del Governo (www.governo.it), del Dipartimento per le
pari opportunita' (http://www.pariopportunita.gov.it), del Ministero
dell'interno (www.interno.gov.it) e del Ministero dell'economia e
delle finanze (www.mef.gov.it).
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
2746