IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, e successive modificazioni, concernente «Testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra»;
Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento
delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova
normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze
in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale,
nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di
guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore
militare o del servizio civile, istituisce a tal fine un fondo di
7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003 e demanda a un decreto
interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti
al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere
ulteriormente liquidati nell'anno;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la
quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio
obbligatorio di leva;
Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove
disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore
militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo,
per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli
anni 2006 e 2007;
Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni
concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il
2009», che ha esteso l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio
2006, n. 44, per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in
un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto, con un
onere valutato in 11.009.494 euro per l'anno 2009;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che ha
apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184,
estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n.
44, agli anni 2013 e 2014, con un onere valutato in 3.400.000 euro
per ciascuno degli anni 2013 e 2014;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica.», convertito dalla legge 27 febbraio 2015,
n. 11, che ha ulteriormente modificato la legge 3 dicembre 2009, n.
184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006,
n. 44, agli anni 2015 e 2016, con un onere valutato in 1.000.000 di
euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1,
comma 600, che ha incrementato il fondo per la concessione di un
assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio di
euro 300.000 a decorrere dal 1° gennaio 2017;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante «Proroga e
definizione di termini», convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n.
19, e in particolare l'art. 8, comma 5-quater, che ha apportato
modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo
l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni
2017, 2018 e 2019;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Proroga
termini previsti da disposizioni legislative», convertito dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, che ha ulteriormente modificato la legge 3
dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge
7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2020, 2021 e 2022, con un onere
valutato in 185.328 di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 4, con cui sono
trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali le funzioni gia' attribuite al Ministero della solidarieta'
sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri
i compiti in materia di Servizio civile nazionale;
Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n.
288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19
dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della
solidarieta' sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007, i
decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009;
i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, e delle
politiche sociali in data 14 settembre 2010, 15 luglio 2011, 27
luglio 2012, 30 settembre 2013, 10 luglio 2014, 16 settembre 2015, 29
luglio 2016, 20 giugno 2017, 17 maggio 2018 e 4 settembre 2019;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
31 dicembre 2019, recante la ripartizione in capitoli delle Unita' di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
Considerato che, per effetto delle disposizioni recate dalla citata
legge n. 160 del 2019, risulta iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze lo stanziamento complessivo
di euro 7.432.181 cosi' ripartito nell'ambito della missione «Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia», programma «Sostegno ai
pensionati di guerra ed assimilati», per l'anno finanziario 2020,
risultano iscritti il capitolo n. 1316 «Pensioni ed assegni di
guerra, assegni di medaglia al valor miliare ed altre indennita' di
guerra ivi compresi gli interessi legali in quanto dovuti» - piano
gestionale 2 «Pagamento assegno sostitutivo accompagnatore previsto
dalla legge 288 del 2002 ai titolari di pensione di guerra» con uno
stanziamento di euro 6.232.181 ed il capitolo n. 1319 «Assegno
sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non
possano piu' fruire dell'accompagnatore militare o
dell'accompagnatore del servizio civile» con uno stanziamento di euro
1.200.000;
Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale -
Ufficio per il servizio civile nazionale in data 21 aprile 2020,
nonche' del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi -
Direzione dei servizi del tesoro in data 4 maggio 2020;
Considerato che, per il corrente anno 2020, la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu' e del servizio
civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale non ha
ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi
regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione
relativa all'assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai
grandi invalidi;
Considerato altresi' che il medesimo Dipartimento della gioventu' e
del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile
nazionale aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso
di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti
accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio
dell'economia e delle finanze la domanda per ottenere l'assegno
sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio
i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi
invalidi;
Considerato che le priorita' stabilite dalla legge n. 288 del 2002,
all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori
debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra
evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2020,
assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi
invalidi;
Decreta:
Art. 1
Alla data del 4 maggio 2020, il numero dei grandi invalidi affetti
dalle infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4),
secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo
all'assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e'
di 248 unita', per l'importo annuo complessivo di euro 2.678.400.
Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita'
relative all'anno 2020, pari ad euro 4.753.781, sono liquidati, in
via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi
affetti dalle infermita' di cui al comma 1 e, successivamente,
nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per
ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di
aventi diritto, affetti dalle invalidita' di cui alle lettere A),
numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1; C); D);
ed E), numero 1, della citata tabella E:
a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di
accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15
gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di
assicurarlo;
b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata
legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di
accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza
per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio
dell'economia e delle finanze.
3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura
mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo
quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della
legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati,
a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre dello stesso
anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di
presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per
coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta
nell'anno 2020.
4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle
domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale ovvero
della comunicazione inviata via posta elettronica (PEC/PEI).